IL PUNTO SULL’IMPOSIZIONE FISCALE SUI REDDITI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Nell’originaria disciplina impositiva, l’art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 601, come successivamente modificato, testualmente disponeva:
“I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all’ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà. Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall’art. 23 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.”
Successivamente, la legge n.311/2004, all’art. 1 comma 462, ha testualmente disposto che:“L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive.”
Conseguentemente, a partire dall’esercizio successivo all’anno 2003, è venuta meno l’esenzione dei redditi delle Cooperative di produzione e lavoro, come identificate dall’art. 11 del DPR 601/73.
Più specificatamente, secondo la disposizione testuale della predetta normativa, restava esente la parte di reddito derivante dalla indeducibilità dell’IRAP, cioè le cooperative che fossero nelle condizioni previste dalla norma, avrebbero praticamente detratto dal reddito l’IRAP.
La stessa legge n.311/2004, inoltre, apportava modifiche alla disciplina agevolativa riguardante i redditi delle cooperative in generale, dettata dall’art.12 della L. 904/77.
Tale norma agevolativa dispone testualmente:
“Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.”
La predetta legge n.311/2004, al comma 460, disponeva che le disposizioni dell’art. 12 della L. 904/77 non si applicavano “per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi”.
Successivamente il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha elevato al 40% la quota tassabile degli utili delle cooperative devoluti a riserva indivisibile.
Conclusivamente, alle cooperative di produzione e lavoro residuano ancor oggi alcune agevolazioni in ordine all’imposizione dei redditi, ma a condizione che esse abbiano determinati requisiti e cioè:
a) che il valore complessivo delle retribuzioni verso i soci lavoratori non sia inferiore al 50% ovvero al 25% dei costi, esclusi quelli inerenti le materie prime e sussidiarie (art.11 dpr 601/73);
b) che i soci abbiano i requisiti di cui all’art. 23 del d.lgs. c.p.s. n.1577/47, cioè
“devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini”.
c) che siano rette secondo i principi della mutualità prevalente (art.14 dpr n. 601/73; l. 59/92);
Con il possesso dei predetti requisiti, le cooperative di produzione e lavoro potranno dedurre dal reddito l’importo dell’ IRAP, per intero nell’ipotesi in cui il valore delle retribuzioni erogate ai soci siano superiori al 50% dei costi, esclusi quelli inerenti le materie prime e sussidiarie, per la metà nel caso il valore delle predette retribuzioni sia compreso tra il 50% e il 25% dei cosi sopra detti.
Le cooperative di produzione e lavoro potranno, comunque, devolvere a riserva indivisibile gli utili d’esercizio, che in tal caso verranno tassati solamente per il 40%.