Diritto tributario

NOVITA’ IN MATERIA DI IVA PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE: ALIQUOTA AL 5% PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DELLE COOPERATIVE SOCIALI ED APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO DI APPARTENENZA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT

Nella Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), entrata in vigore lo scorso I gennaio, sono contenute diverse novità riguardanti il regime iva delle società cooperative.
E’ stata, innanzitutto, introdotta una nuova aliquota iva al 5% da applicare alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative effettuate dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, sia direttamente che in appalto, nei confronti di soggetti appartenenti a categorie “deboli” (anziani, portatori di handicap, donne vittime di tratta, minori, tossicodipendenti, detenuti, migranti, ecc.).
La citata Legge (art. 1, commi 960-963) ha, infatti, aggiunto alla Tabella A del DPR n. 633/1972 la Parte II-bis, in cui è disposto che le prestazioni indicate ai numeri 18), 19), 20) e 27-ter) dell’art. 10, I comma, DPR n. 633/1972 poste in essere dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, sia direttamente che in appalto, nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nell’art. 27-ter) del DPR n. 633/1972, sono assoggettate all’aliquota iva del 5%, con decorrenza dall’entrata in vigore della stessa Legge di stabilità.
Si riportano di seguito i numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, I comma del DPR n. 633/1972:
“18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani edinabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS”.
Alle predette operazioni svolte dalle cooperative sociali o dai loro consorzi, se effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal I gennaio 2016, non sarà, quindi, più applicabile l’aliquota iva al 4%, già prevista dall’abrogato art. 41-bis della parte II, Tabella A, DPR n. 633/1972.
E’ altresì eliminata (art. 1, comma 962) la possibilità, per le stesse cooperative sociali, di optare per il regime di esenzione iva sia con riferimento alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni che a quelle svolte direttamente.
Come detto, il nuovo regime iva riguarda esclusivamente le cooperative sociali, con la conseguenza che le prestazioni poste in essere dalle altre cooperative (a meno che non siano Onlus o, comunque, svolgano un’operazione oggettivamente esente ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633/1972) saranno assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%.
Ma la Legge di stabilità (art. 1, comma 128) contiene un’altra norma riguardante l’imposta sul valore aggiunto che può interessare anche le società cooperative.
Al VI comma dell’art. 17, DPR n. 633/1972, è stata aggiunta la lettera a-quater) in cui è disposta l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ai fini iva, noto come reverse charge, alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza, ove quest’ultimo sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, a cui sia tenuto ad emettere fattura secondo la normativa relativa allo split payment (art. 17-ter, I comma,DPR n. 633/1972).
La norma introdotta dalla Legge di stabilità (la cui efficacia è, comunque, subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea) ha il fine di evitare la formazione di ingenti crediti iva da parte dei consorzi che, operando nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sono soggetti al meccanismo dello split payment.
In base allo split payment, infatti, le Pubbliche Amministrazioni committenti versano l’iva direttamente all’Erario, con la conseguenza che i consorzi si vedono costretti a versare l’imposta alle consorziate sulle prestazioni da loro effettuate, senza poterla compensare con l’iva relativa alle fatture emesse alle P.A..
Le conseguenze della succitata procedura sono palesemente negative per i consorzi, costretti a dichiarare a credito una rilevante entità di imposta con gravi difficoltà di liquidità.
Se, invece, la modifica introdotta dalla Legge di stabilità entrerà in vigore, al rapporto a monte tra le consorziate ed il consorzio sarà applicabile il reverse charge e, quindi, al consorzio stesso non sarà più addebitata l’iva in fattura, risultando così eliminata alla radice la formazione del credito nei confronti del Fisco.