Fallimento e Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative edilizie: occorre un provvedimento legislativo che impedisca il grave danno subito dai soci.
Non è affatto trascurabile quanto, negli anni della crisi economica, viene sofferto da numerose famiglie italiane, prenotatarie di alloggi sociali realizzati da Cooperative edilizie sottoposte a procedura concorsuale a seguito della declaratoria di insolvenza.
E’, infatti, tristemente noto che l’art.72 della Legge Fallimentare consente al Curatore Fallimentare o al Commissario Liquidatore, di sciogliersi dal contratto di assegnazione provvisoria (alias preliminare), con la conseguenza che il socio prenotatario viene privato dell’alloggio e, quasi certamente, non riceve il rimborso di quanto versato per la carenza dell’attivo ricavato, interamente assorbito dal credito privilegiato inerente al mutuo bancario.
Si può ormai constatare che si tratta di un vero e proprio male sociale per la quantità di casi che si susseguono da qualche anno a questa parte, alimentati dalla crisi economica e dal crollo dei prezzi del mercato immobiliare che ostacolano fortemente il completamento dei programmi costruttivi in corso.
Il legislatore ha provveduto a regolamentare la tutela degli acquirenti degli immobili in costruzione, ma le relative norme non risultano in perfetta sintonia con la situazione dei soci delle Cooperative edilizie, i cui aspetti particolari vengono ignorate dalle predette norme.
E’, pertanto, auspicabile il sollecito intervento legislativo, che, tenendo conto dell’attuale legislazione, preveda la specifica tutela dei soci prenotatari di alloggi nelle Cooperative edilizie, senza ledere il principio di legalità o creare privilegi di sorta.
Occorre l’apporto di tutti gli interessati: i soci cooperatori, i professionisti del settore, la deputazione che sia particolarmente sensibile alla ormai radicata problematica sociale.
Questo Studio professionale intende dare il proprio contributo informando gli utenti e gli operatori del settore sul possibile intervento legislativo che, nel rispetto delle condizioni di diritto, impedirebbe al Curatore o al Commissario Liquidatore di sciogliersi dal contratto di assegnazione provvisoria.
Cooperative di lavoro e salario minimo inderogabile.
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente confermato il divieto, per la Cooperativa, di applicare trattamenti retributivi inferiori a quello stabilito dal CCNL di categoria sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative (sentenze nn. 4951/2019 e 7047/2019).
Pertanto, in presenza di più contratti collettivi della medesima categoria ed indipendentemente da quello prescelto, il salario corrisposto ai lavoratori non potrà scendere al di sotto di quanto pattuito nel CCNL più rappresentativo sul piano nazionale.
Ciò in quanto si presume che la maggiore rappresentatività dei sottoscrittori sia più idonea a garantire il principio di sufficienza della retribuzione previsto dall’art. 36 della Costituzione, evitando eventuali tentativi di ribasso dei salari (cd. dumping salariale), attraverso l’applicazione di CCNL minoritari.
Nella pagina dedicata al diritto del lavoro l’approfondimento.