Gli amministratori delle cooperative edilizie rispondono del reato di lottizzazione abusiva se il provvedimento amministrativo di concessione è in contrasto con le norme urbanistiche sovraordinate.
Gli amministratori di cooperative edilizie (sia di abitazione sia di produzione e lavoro), nonostante un’apparentemente regolare concessione edilizia, possono rispondere del reato contravvenzionale di lottizzazione abusiva.
Ed invero, se la concessione amministrativa è comunque in contrasto con le norme urbanistiche generali, egualmente gli amministratori rispondono di lottizzazione abusiva, in quanto gli stessi hanno l’obbligo di verificare la legittimità dell’atto emanato dalla P.A..
La decisione è della Corte di Cassazione, IV sez. penale, n. 11631 del 19.02.2015.
Nella pagina dedicata al diritto penale l’approfondimento.
Cooperative di produzione e lavoro: ai soci lavoratori vanno garantiti i minimi retributivi stabiliti nei CCNL di categoria sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 51 del 26.03.2015, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (convertito dall’art.1, comma 1, legge n. 31/2008), che impone alle Cooperative di lavoro di corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
La predetta sentenza, unitamente alle Circolari emanate negli ultimi anni dal Ministero del Lavoro, si inserisce nel quadro generale di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale nel settore cooperativo, cioè di quella sorta di concorrenza salariale al ribasso derivante dall’applicazione di contratti collettivi sottoscritti dalle sigle meno rappresentative.
Nella pagina dedicata al diritto del lavoro l’approfondimento ed il testo integrale della sentenza.
Nel frazionare il mutuo contratto dalla cooperativa, la Banca non può imporre l’ipoteca in base al valore del singolo immobile, ma deve tenere conto dell’effettivo accollo da parte del socio prenotatario.