Esenzione dall’IMU per gli immobili delle cooperative edilizie non assegnati in proprietà ai soci: è possibile chiedere il rimborso per i periodi d’imposta 2014 e 2015.
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 9/DF del 5 novembre scorso, ha stabilito l’applicabilità agli immobili non assegnati in proprietà ai soci dalle cooperative edilizie dell’esenzione dall’IMU, concessa, a far data dall’01.01.2014, dall’art. 13, comma 9-bis D.L. n. 201/2011 per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Ciò in ragione della piena equiparazione tra le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa e le imprese costruttrici, più volte ribadita, sotto diversi profili, dall’Agenzia delle Entrate e dalla Corte di Cassazione.
Alla luce di tale orientamento, può, quindi, ritenersi che le Cooperative a proprietà divisa siano legittimate a chiedere il rimborso degli importi eventualmente versati a titolo di IMU sugli immobili non assegnati ai soci con riferimento all’anno d’imposta in corso ed al precedente, o, in alternativa, a portare gli importi medesimi in compensazione.
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Cooperative in regime di edilizia convenzionata: permane il vincolo del prezzo convenzionato anche per la cessione successiva alla prima.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18135 pubblicata il 16 settembre 2015, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul vincolo del prezzo fissato nell’atto di Convenzione stipulato con il Comune.
Più specificatamente, la Corte di legittimità ha confermato la permanenza del vincolo anche per la vendita successiva all’originario atto di assegnazione dell’alloggio da parte della Cooperativa.
Il prezzo dell’alloggio, come fissato nella Convenzione ai sensi dell’art. 35 L.865/71, può essere aggiornato nella misura della variazione ISTAT sul costo di costruzione, come previsto dalla vigente normativa.
La possibilità di rimuovere il vincolo è subordinata a tre condizioni:
– Il decorso di almeno cinque anni dall’assegnazione (prima cessione).
– L’istanza motivata del proprietario venditore.
– La determinazione percentuale del corrispettivo, calcolata secondo i parametri legali da parte del Comune.
La sentenza in esame, tuttavia, si occupa esclusivamente del prezzo di cessione degli alloggi realizzati nelle zone PEEP, ritenendolo stabilmente assoggettato alla misura fissata nell’atto di Convenzione, ma non affronta la problematica del surplus dei costi sostenuti dalla Cooperativa, non includibili nel prezzo in quanto di natura eccezionale e non prevedibile.
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