Diritto del lavoro

LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA L’OBBLIGO PER LA COOPERATIVA DI CORRISPONDERE AI SOCI LAVORATORI TRATTAMENTI ECONOMICI NON INFERIORI A QUELLI PREVISTI DAI CCNL DI CATEGORIA SOTTOSCRITTI DALLE ORGANIZZAZIONI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE

Con la sentenza n. 51 del 26.03.2015, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (convertito dall’art.1, comma 1, legge n. 31/2008), per violazione degli artt. 39 e 41 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lucca in data 24.01 2014.Il predetto articolo statuisce testualmente che “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.Il Giudice a quo aveva eccepito l’illegittimità costituzionale della succitata norma in quanto, nell’ipotesi di più contratti collettivi di settore, avrebbe  ingiustificatamente imposto l’applicazione del trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dai contratti stipulati dalle organizzazioni più rappresentative,  senza prima effettuare alcuna valutazione, ai sensi dell’art. 36 Cost., del contratto collettivo specificamente applicato per affiliazione sindacale dall’impresa.In particolare, secondo il Tribunale toscano, la norma in questione, estendendo autoritativamente l’efficacia dei contratti collettivi sottoscritti dalle maggiori OO.SS., avrebbe alterato la fisiologica concorrenza intersindacale, violando così l’art. 39 Cost..La Corte Costituzionale non ha condiviso tale prospettazione, ritenendo, invece, che l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007, non attribuisca efficacia erga omnes ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ma si limiti semplicemente a considerare i trattamenti economici complessivi minimi, ivi previsti, come “parametro esterno” di riferimento ai fini della corretta valutazione della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione, ex art. 36 Cost., da corrispondere ai soci lavoratori.La recentissima sentenza statuisce, infatti, che “nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l’articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”.La predetta norma, quindi, non impone l’applicazione di un unico contratto collettivo a tutti i lavoratori appartenenti alla medesima categoria, ma garantisce soltanto la corresponsione, ai soci delle cooperative di lavoro, dei minimi retributivi stabiliti nei CCNL del settore firmati dalle OO.SS. più rappresentative, in quanto idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di sufficienza e proporzionalità di cui all’art. 36 Cost., come, peraltro, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 17583/2014).Alla luce di quanto statuito dai Giudici costituzionali, i CCNL che prevedano, per i soci lavoratori, un trattamento economico inferiore a quello garantito dai contratti collettivi nazionali del medesimo settore, stipulati dalle maggiori organizzazioni datoriali e sindacali, saranno, limitatamente alla parte concernente la retribuzione, inapplicabili.A tal proposito va osservato come il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 7068 del 28.04.2015, abbia immediatamente segnalato la sentenza della Corte Costituzionale alle Direzioni territoriali del lavoro, confermando così l’azione di contrasto al dumping contrattuale nel settore cooperativo.La predetta Circolare ministeriale ribadisce che, ai fini della determinazione della base imponibile contributiva, occorre far riferimento esclusivamente al contratto collettivo di categoria sottoscritto rispettivamente da Cgil, Cisl, Uil (quali parti sindacali) e da Agci, Lega Coop, ConfCooperative (quali parti datoriali).Conseguentemente, qualora la Cooperativa applichi ai soci lavoratori un differente contratto collettivo, gli ispettori dovranno procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l’adozione della diffida accertativa ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 124/2004.