Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa in liquidazione. La Cooperativa nel 2017 ha terminato di pagare il mutuo per la costruzione degli alloggi.
Chiedo se ora sia possibile procedere con la cancellazione e definitiva assegnazione degli alloggi in proprietà ai soci e se per far ciò è necessario un atto notarile.
Risposta al quesito:
La Cooperativa a proprietà indivisa è proprietaria degli alloggi che assegna ai sci in uso abitativo, sicché non è possibile che si estingua con la distribuzione degli alloggi ai soci.
Quanto precede accade se la Cooperativa ha fruito di mutuo agevolato ovvero ha realizzato gli alloggi su area PEEP mediante convenzione con il Comune assegnatario.
In questi casi è necessario che la Cooperativa attivi la procedura prevista dalla legge per passare dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa; occorre modificare lo Statuto e versare all’Ente finanziatore la differenza tra i finanziamenti previsti per i due tipi di Cooperativa.
Se, viceversa, la Cooperativa è libera, cioè senza i vincoli dell’edilizia agevolata, in tal caso è teoricamente possibile la liquidazione della Società e l’assegnazione dei beni ai soci, ma è sempre necessario l’intervento del notaio rogante.
Va, tuttavia, osservato che l’operazione che precede sarebbe fiscalmente svantaggiata rispetto a quella eseguita dalla Cooperativa mediante la normale procedura di assegnazione degli alloggi (previa eventuale modifica dello Statuto).