Sono socio di una cooperativa edilizia divisa e libera che ha iniziato a costruire pochi mesi fa la prevista palazzina, non avendo più interesse all’acquisto ho trovato una persona interessata a subentrare al mio posto per l’acquisto dell’appartamento.
Al fine di un corretto perfezionamento del subentro e della liquidazione al sottoscritto delle somme già versate alla cooperativa in conto anticipazione lavori vorrei sapere quali sono le formalità da redigere a mia tutela e garanzia tra il sottoscritto, il nuovo socio subentrante e la stessa cooperativa.
Risposta al quesito:
Il recesso e le condizioni di recesso sono regolati dallo Statuto e, in mancanza, dal codice civile.
Il socio della Cooperativa edilizia che recede ha normalmente diritto al rimborso di quanto versato a titolo di anticipazione del costo di costruzione, mentre il capitale sociale versato è soggetto alla decurtazione del valore pro quota delle perdite sociali; l’eventuale tassa di ammissione non è generalmente rimborsabile.
Nel caso di specie, quindi, il socio deve formulare la domanda di recesso, mentre l’aspirante socio deve inoltrare domanda di ammissione.
La Cooperativa provvederà a termini di Statuto alla richiesta dei versamenti al socio entrante e al rimborso di quanto dovuto al socio receduto.
Trattandosi di Cooperativa libera, lo Statuto potrebbe contemplare la possibilità di cessione della quota.
In tal caso il socio uscente potrebbe concordare con il socio entrante il pagamento del sovrapprezzo della quota, mentre il rimborso delle anticipazioni potrebbe essere eseguito direttamente in favore del primo, sempreché lo Statuto sociale lo preveda.