Siamo una cooperativa divisa di abitanti, che sta per acquistare e ristrutturare un immobile, al fine di costituire un cohousing. Vorremmo sottoporLe i seguenti quesiti:
1. Come cooperativa pagheremo la tassa di registro all’acquisto sul valore commerciale, che verrà riportato sull’atto, o sul valore catastale?
2. Nel Dpr n. 380 del 6 giugno si dice che un privato, acquistando un appartamento da cooperativa o impresa edile, che abbia ristrutturato un intero immobile, gode della detrazione fiscale per ristrutturazioni del 50%, su di un valore forfettario del 25% del costo d’acquisto dell’immobile. Potremmo quindi anche noi soci, al momento dell’acquisto del nostro appartamento, quindi dell’assegnazione, usufruire di questa disposizione? 3. Eventuali lavori legati al risparmio energetico ed energie rinnovabili, che hanno detrazione al 65 %, rientrerebbero nel valore forfettario del 25% dell’immobile o usufruirebbero di una detrazione a parte? Se sì, quale?
4. Lo stesso dicasi per lavori che riguardano gli spazi condominiali (che nel cohousing sono notevoli), che hanno altre detrazioni, rientrerebbero sempre nel valore forfettario del 25%?
5. Se un socio acquista usufruendo di queste detrazioni, potrebbe in seguito usufruire di ulteriori agevolazioni su altre ristrutturazioni e/o impianti a risparmio energetico o sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici performanti?
6. Stessa domanda, questo vale anche nel caso in cui dovessimo costituire un condominio?
Risposta al quesito:
Nel caso di specie, trattandosi di acquisto effettuato da parte della Società Cooperativa, le relative imposte dovranno essere applicate sul prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico. Occorrerà poi verificare se l’atto sconterà l’imposta di registro in misura proporzionale o l’IVA, in base alle caratteristiche del venditore (privato o impresa costruttrice) nonché al tempo trascorso dal completamento della costruzione (prima o dopo i cinque anni).
Se la Cooperativa, dopo aver ristrutturato il fabbricato, procederà nei successivi 18 mesi alle assegnazioni degli immobili in favore dei soci, ciascuno di loro avrà diritto alla detrazione fiscale pari al 50% dell’importo quantificato forfettariamente nel 25% del prezzo di assegnazione, fino ad un massimo di 96.000,00 Euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Qualora l’assegnazione avverrà entro i sei mesi dall’ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soci avranno diritto anche al “bonus mobili e grandi elettrodomestici” per l’arredo dell’alloggio (50% sull’importo limite di 10.000,00 Euro). Se la ristrutturazione avesse ad oggetto esclusivamente le parti comuni, la detrazione sarà applicata pro quota soltanto relativamente all’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo delle stesse parti.
Successivamente all’assegnazione (anche in via provvisoria), gli eventuali ulteriori lavori di ristrutturazione eseguiti dal singolo socio nel corso del 2020, gli garantiranno il diritto alla detrazione per il 50% dell’importo sostenuto fino alla concorrenza di 96.000,00 Euro (secondo la ripartizione di cui sopra). Anche il tal caso sarebbe possibile usufruire del “bonus mobili e grandi elettrodomestici”.
Quanto agli eventuali interventi finalizzati all’efficienza energetica la misura della detrazione per il 2020 sarà pari al 50% o al 65% dell’importo sostenuto, a seconda del tipo di impianto installato.
A tal proposito, va precisato che se la tipologia di lavori effettuati fosse in concreto inquadrabile sia negli interventi di recupero edilizio sia in quelli di efficientamento energetico, il socio potrà usufruire, per le medesime spese, alternativamente dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, senza poterli cumulare.
Infine, qualora l’intervento (a prescindere dalla tipologia) riguardasse le parti comuni, l’agevolazione competerebbe con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte della Cooperativa (da parte del condominio qualora l’assegnazione definitiva sia già avvenuta) ed il singolo socio ne usufruirebbe nel limite della quota di spesa a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata versata alla Società (al condominio nel caso di cui sopra) entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.