Egregio avvocato, chiedo il Suo autorevole parere in ordine a quanto sotto esposto: 1) La Cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione è composta di n° 87 Soci per un totale di n° 100 Quote; Villette Bifamiliari costruite in diverse tipologie denominate E, E1, D, F, G , di cui solo le Tipologie “F“ e “G“ computate una Quota e mezza in quanto sviluppano una maggiore volumetria evinta dalla relazione Calcolo Volume Superfice. 2) Alcuni Soci hanno sottoscritto l’acquisto di più quote. 3) Lo Statuto recita: ”Il Socio è obbligato: All’osservanza dello Statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. A pagare puntualmente le quote di spese generali e le altre somme derivanti dalle obbligazioni assunte come assegnatario dell’alloggio.
Si pongono le seguenti domande: A) Premesso che trattasi di Società Cooperativa “Libera” senza sovvenzioni dello Stato ed il tutto realizzato su terreno in diritto di proprietà, come devono gli Amministratori della Società computare ai Soci assegnatari di più quote i costi relativi alle spese generali di gestione? B) Qualora la ripartizione di detti costi di Spese Generali fosse stata determinata per n° di Soci e non per n° di Quote possedute, la richiesta di ripristinare le effettive quote di spese Generali dovute dai Soci assegnatari di più Quote da quando si possono far valere? C) La proposta posta all’Ordine del Giorno di sottoporre al voto di Assemblea ordinaria l’approvazione di una tra le due delle Tabelle che ripartiscono i costi di spese generali rispettivamente per: “Versamento X n° di Soci” e “Versamento X n° di quote possedute” risulta legittima? Detta proposta di votazione è in contrasto con quanto prescritto dallo Statuto e richiederebbe quanto meno una convocazione assembleare diversa dall’ordinaria?
Risposta al quesito:
Preliminarmente va osservato che nelle Cooperative edilizie coesistono due diversi rapporti:
quello sociale, caratterizzato dai vincoli societari e quello mutualistico di natura strettamente contrattuale in cui prevalgono le regole che disciplinano le prestazioni corrispettive.
Occorre, poi, precisare che le Cooperative in generale sono società a scopo mutualistico, normalmente senza alcuna finalità lucrativa.
Nelle predette Società, dunque, la volontà sociale si forma attraverso le assemblee dei soci, i quali, diversamente dalle Società di Capitali esprimono il voto personale, indipendentemente al numero di quote sottoscritte.
Lo Statuto può prevedere la diversa “remunerazione” delle quote di capitale sottoscritto in ragione di eventuali distribuzioni di utile nei limiti consentiti dalla regolamentazione mutualistica.
Occorre, infine, osservare che nelle Cooperative esiste il principio inderogabile della parità di trattamento di tutti i soci, ciò indipendentemente dalle quote sottoscritte.
Ciò posto, si può concludere come segue:
le spese generali sono quelle che riguardano la conduzione amministrativa della Cooperativa (quindi estranee al rapporto mutualistico inerente ai costi dell’alloggio) e normalmente si presuppone siano suddivise in parti uguali tra tutti i soci, in quanto mantengono la struttura amministrativa della Società, il cui costo dovrebbe essere indipendente dalle diverse dimensioni degli alloggi (riguardanti il contratto mutualistico e il prezzo di assegnazione).
Lo Statuto, tuttavia, può prevedere il collegamento tra il numero di quote sottoscritte, necessarie per l’assegnazione di alloggi di maggiori dimensioni, e la proporzionale diversa contribuzione per spese generali o parte di esse, se giustificate da un impegno più intenso.
La predetta clausola statutaria, dunque, deve essere espressamente prevista dallo Statuto e, comunque, deve essere giustificata come sopra detto, altrimenti potrebbe essere dichiarata nulla in quanto lede il principio di parità di trattamento dei soci.