Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 29/09/2021

Sono un socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa, fra appartenenti alle forze armate e di polizia, beneficiaria di contributo statale trentacinquennale. Avendo tutti i soci estinto il mutuo ventennale con l’istituto bancario, il contributo continuerà ad essere erogato?
In caso affermativo, potrà essere erogato direttamente ai singoli soci nel caso in cui la cooperativa venisse sciolta?

Risposta al quesito:
La legge di finanziamento prevede che il contributo venga versato alla Cooperativa quale destinataria dell’agevolazione.
Poiché con l’estinzione della Cooperativa si verifica una sorta di “successione” dei soci nei rapporti pendenti si può formulare un’istanza circostanziata all’Ente finanziatore (nel caso di specie MIMS Provveditorato OO.PP.) affinché adotti un provvedimento modificativo dell’originario atto amministrativo.

Quesito del 28/09/2021

Gent.mo avvocato, sono/ero socio di una Cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione; l’ultima convocazione di assemblea ricevuta (alla quale non ho potuto partecipare) è del 2017. Da allora nessuna notizia, neanche il verbale dell’assemblea, voci senza riscontro dicono che è stata chiusa. Chiedo il Suo aiuto per sapere, avere, conoscere, quanto segue:
1) Quando una cooperativa edilizia a r.l. in liquidazione chiude/cessa di esistere, la documentazione (bilanci, verbali delle assemblee, libri, ecc) viene depositata presso qualche ente/autorità oppure?
2) E’ possibile entrare in possesso del verbale dell’assemblea con la quale è stata decisa la chiusura?
3) A chi ci si deve rivolgere?

Risposta al quesito:
La Cooperativa si estingue a seguito della messa in liquidazione volontaria con la nomina del Liquidatore che deve provvedere a tutti gli adempimenti di legge.
Tra gli adempimenti previsti vi è quello del deposito dei libri sociali presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
Nel caso prospettato è consigliabile effettuare la visura camerale attraverso cui individuare il Liquidatore nominato, al fin di raggiungerlo telefonicamente per chiedere notizie.
In caso negativo occorre rivolgere istanza al Registro delle Imprese, motivando la richiesta di accesso agli atti ai sensi della L 241/90.
Nel caso di mancato deposito si può solo valutare l’azione risarcitoria nei confronti del Liquidatore.

Quesito del 25/09/2021

Gentilissimo avvocato Cannavò, volevo chiedere un Suo parere in materia di cooperative edilizie di cui Lei è specializzato.
E’ deceduta mia madre, che era socia e assegnataria di un appartamento in una società cooperativa edilizia a proprietà ancora indivisa. La sua quota verrebbe ereditata da me in quanto figlio. Lo statuto della cooperativa infatti prevede che “In caso di morte del socio, gli eredi che abbiano i requisiti di ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto”.
Premesso che io vivo con la mia famiglia in un appartamento di proprietà, la domanda è questa: quali sono i requisiti che devo possedere per subentrare? Qualora non li possiedo cosa succede? Cosa ne sarà di tutti soldi versati (mutuo) da mia madre in questi anni?

Risposta al quesito:
Se la previsione statutaria impedisce al socio di subentrare per l’assenza dei requisiti, in tal caso lo stesso a diritto al rimborso di quanto versato in conto prezzo alloggio dal de cuius, come previsto dalla legge e certamente richiamato dallo Statuto sociale.
L’erede del socio deve richiedere alla Cooperativa il rimborso di quanto versato dal socio defunto, supportando la qualità di erede.

Quesito del 19/09/2021

Sono da tre anni in una cooperativa edificatrice a Cormano e quando sono entrato ad abitare ho spiegato che a me lo stipendio viene corrisposto il 18 e di conseguenza pago subito, ogni tre mesi ho pagato sempre non ho arretrati e adesso posso pagare sempre così perché ho contanti a disposizione.
Cosa dovrò dire a loro perché continui così il mio pagamento?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è una Società che si basa sul contratto intercorrente con i soci.
Il predetto contratto risiede, innanzitutto, nello Statuto sociale e di seguito nei deliberati assembleari cui il CdA deve dare esecuzione.
Occorre, pertanto, che le contribuzioni vengano eseguite secondo il contratto, ferma restando la possibilità di accordi singoli da instaurare con l’Organo esecutivo.
Si tratta, tuttavia, sempre di accordi che devono essere accettati da entrambe le parti, sicché in assenza di reciproco consenso valgono le norme di contratto di società come sopra genericamente delineate.

Quesito del 18/09/2021

Buongiorno avvocato, cerco di essere sintetico. Siamo proprietari di case provenienti da Cooperativa Edilizia chiusa nel 2016 dopo aver completato il suo iter e aver assegnato tutte le case ai legittimi proprietari soci. Tale cooperativa ha usufruito dell’esproprio dei terreni, ma su una quota il proprietario ha fatto ricorso, vincendo la causa intentata direttamente e solo al Comune (e mai per conoscenza alla cooperativa, che quindi non ha avuto alcun modo di poter difendersi o comunque di poter trovare un accordo con il suddetto proprietario).
Tale causa è stata chiusa nel 2012. Solo ora, dopo ben 9 anni, ci arriva raccomandata dal Comune a tutti i proprietari con messa in mora e richiesta di pagamento entro 15 gg, indicandoci che l’anno scorso è stato saldato il proprietario per una determinata cifra e addebitandoci nella cifra anche gli interessi pagati a causa del ritardato pagamento da parte del Comune al suddetto proprietario.
E’ lecito chiedere di togliere gli interessi, visto che non sono addebitabili a nostre mancanze? E’ lecito dover pagare senza aver avuto alcuna possibilità di potersi difendere direttamente nelle sedi competenti?

Risposta al quesito:
Deve ritenersi che si tratti di opposizione alla stima da parte del proprietario del terreno, sicché il giudizio si è svolto esclusivamente in danno del Comune espropriante.
Occorre verificare il contenuto della Convenzione stipulata con il Comune, relativamente agli oneri espropriativi al fine di valutare la legittimità della richiesta complessiva di rimborso da parte del Comune, anche in riferimento alla resistenza in giudizio e alle modalità con cui è stata esercitata.
Quanto agli interessi va osservato che essi attualizzano il valore del danaro, sicché appare improbabile il fondamento della pretesa di sottrarsi al relativo pagamento, tenuto conto dell’epoca in cui la sorte capitale avrebbe, comunque, dovuto essere versata all’espropriato.
Se, dunque, risulta legittima la pretesa del Comune in base a quanto convenuto con la Convenzione, in tal caso anche gli interessi pagati sono dovuti a rimborso.

Quesito del 17/09/2021

Gentile avvocato, mi trovo in una brutta situazione avendo prenotato un appartamento in una cooperativa edilizia di Barletta bloccato da due anni durante cui sono cambiati tre presidenti. Avremo la riunione con il seguente punto all’ordine del giorno: “criterio da adottare per computo metrico con l’ingegnere”.
Ho paura che il prezzo dell’appartamento raggiunga la somma imprevista e un prezzo esorbitante. Mi serve davvero una suggerimento su cosa fare per evitare di dover lasciare il mio appartamento trovandomi in una posizione attuale abitativa scomoda e non potendo aspettare ancora.

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare il preliminare di assegnazione in ordine alle previsioni del costo alloggio.
Se sussiste lo sforamento del prezzo convenuto, è necessario verificare se esso sia stato legittimato da deliberazioni assembleari. Nel caso affermativo il socio non può che recedere dalla Cooperativa richiedendo il rimborso di quanto versato con i imiti di quanto previsto nello Statuto.
Si deve, poi, verificare se la Cooperativa fruisce di contributo pubblico o, comunque, opera nell’ambito dell’edilizia agevolata dall’assegnazione di aree in zona PEEP.
In tal caso, infatti, esiste la normativa del prezzo massimo di prima cessione, la cui violazione legittimerebbe il socio a recedere ottenendo il rimborso di tutto quanto versato a seguito dell’inadempienza della Cooperativa.
Se i costi di costruzione risultano oggettivamente determinati (occorre il supporto di un tecnico), in tal caso il socio può alternativamente recedere (secondo quanto sopra specificato) ovvero sopportare il costo e procedere contro gli amministratori, se ne ricorrono i presupposti delle gravi violazioni gestionali.