Nel caso di una cooperativa edilizia cancellata dal R.I. si determina la successione dei soci nell’attivo e nel passivo della Cooperativa. Se un immobile qualificato nel progetto come locale condominiale non viene assegnato con atto pubblico, al rogito devono comparire solo i condomini dell’immobile dove è ubicato l’immobile pertinenziale o tutti gli ex soci della Cooperativa?
Risposta al quesito:
La “successione” si verifica a determinate condizioni che occorre verificare nel caso specifico.
In ordine ad alcuni aspetti generali, occorre precisare che:
a) Le passività trasmigrano ai soci esclusivamente nei limiti degli importi dagli stessi percepiti a seguito della liquidazione (sostanzialmente utili distribuiti dal Liquidatore);
b) Le attività trasmigrano ai soci nei limiti delle norme dello Statuto e regole per le Cooperative a mutualità prevalente; se si tratta di attivo residuale occorre verificare anche l’ipotesi normativa della devoluzione ai fondi mutualistici;
c) Le attività inerenti all’immobile residuo, che per errore o per altra causa non è stato assegnato, trattandosi di bene ricompreso nello scopo sociale, può rientrare nella gestione dei condomini, ma occorre un accertamento giudiziale e la relativa sentenza di trasferimento ovvero una delega del Giudice al notaio.