Mi è stato assegnato nel 2015 un appuntamento in proprietà con rogito notarile da parte di una cooperativa edilizia dietro il pagamento del relativo prezzo. Io ero quindi socio della Cooperativa in virtù della prenotazione e successiva assegnazione dell’immobile.
Lo scorso anno mi è stato riferito che la Cooperativa stava per fallire, e mi fu consigliato di recedere dalla qualità di socio per evitare qualsiasi tipo di conseguenza derivabile dal fallimento (in realtà la società è a responsabilità limitata quindi da ciò che mi risultava non avrei corso rischi). Mi ero quindi informato presso la stessa cooperativa sulle conseguenze di un eventuale recesso o eventuali rischi nel caso fossi rimasto socio e poi la società fosse fallita. Mi avevano risposto che in nessuno dei due casi io avrei avuto conseguenze sul piano della proprietà dell’appartamento, che quindi avrei potuto a mio piacimento recedere dalla qualità di socio mantenendo ovviamente l’appartamento, ma che, anche se fossi rimasto dentro la società non avrei corso rischi in quanto a responsabilità limitata.
In quel momento, viste queste informazioni e consigli esterni, mi dava comunque più sicurezza recedere e ho inviato comunicazione di recesso via Pec un anno fa. Nei tempi successivi però mi sono venuti dei dubbi, ho pensato che l’atto di assegnazione posse essere ritenuto nullo per mancanza sopravvenuta di causa visto che gli immobili vengono assegnati in proprietà ai Soci e io non ho più tale qualità.
Posso stare tranquillo da questo punto di vista oppure questo dubbio è fondato? Sono corrette le informazioni che mi hanno dato? Io ho trovato una sentenza del che dice che l’atto di assegnazione non è affetto da nullità in caso di recesso ma anche altre che in certi punti sembrano dire il contrario, ma comunque non trovo il caso esatto e più cerco più vado in ansia pensando di aver potenzialmente fatto un grave errore che potrebbe portarmi alla perdita della casa.
La Cooperativa comunque mi aveva assicurato che io avrei potuto recedere a mio piacimento senza alcun problema, e che anzi, ai soci di più vecchia data stavano chiedendo addirittura loro di recedere, io vivo attualmente nell’appartamento in questione.
Risposta al quesito:
Se il rogito notarile riguarda il trasferimento della proprietà dell’immobile al socio, non sussiste alcun problema sul diritto reale già definitivamente acquisito dal socio.
In tal caso, infatti, il “rapporto mutualistico” si è concluso e il rogito non può essere dichiarato nullo, salvo il caso previsto dalla legge per gli atti illeciti (ad esempio abuso edilizio).
Permane il “rapporto sociale” fino all’estinzione della Società, salvo il recesso anticipato accolto dalla Cooperativa.
Tale rapporto, tuttavia, non incide sugli oneri economici incombenti sulla Cooperativa, in quanto, essendo a responsabilità imitata, la stessa risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.
L’eccezione a quanto precede è rappresentata da eventuali deliberazioni assembleari che impongano versamenti ai soci ovvero esposizioni creditorie della Cooperativa nei confronti dei soci medesimi.
In tali casi il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa potrebbero richiedere il relativo adempimento ai soci obbligati.