Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 13/04/2022

Sono socio di una cooperativa, a febbraio 2021 ho fatto l’atto notarile ma ad agosto ho chiesto, tramite pec del mio commercialista di fiducia, di potere estrarre copia dei documenti perché sento odore di truffa… il presidente mi ha risposto che, visto lo Statuto, dopo l’atto nulla è dovuto.
A chi posso chiedere? E’ chiaro che se non vuole darmeli c’è del losco.

Risposta al quesito:
Gli amministratori della Cooperative hanno l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario delle attività svolte che viene sintetizzato nel Bilancio sociale, regolato dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
I Bilanci devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea, il cui consenso rende difficile ogni eventuale successivo accertamento.
Dalla corretta lettura dei Bilanci e delle allegate note integrative si possono ricavare informazioni utili in ordine alla regolarità della gestione e nel caso le relative risultanze dovessero confermare i “sospetti” si può procedere in sede giudiziaria, qualora emergano i presupposti della falsità delle scritture contabili ovvero difformità dai deliberati sociali.

Quesito del 13/04/2022

Complimenti per lo splendido sito, ricco di informazioni. La mia domanda è la seguente: la nostra Cooperativa ha assegnato gli alloggi con rogito notarile l’anno scorso, ma ancora non è stata chiusa perché in attesa dell’esito di un procedimento giudiziario in corso. Uno dei soci ha venduto l’appartamento.
Ha diritto a ricevere parte del fondo cassa residuo quando avverrà la chiusura della Cooperativa oppure il diritto passa alla persona che ha acquistato il suo appartamento?
Quest’ultimo diventa socio della Cooperativa anche se tutti gli appartamenti sono stati rogitati?

Risposta al quesito:
Le Cooperative Edilizie instaurano con i soci due rapporti: quello sociale e quello contrattuale mutualistico, che, seppure a vario titolo connessi, restano tra di essi del tutto autonomi.
Conseguentemente, successivamente all’estinzione del rapporto contrattuale–mutualistico (assegnazione definitiva dell’alloggio) permane il rapporto sociale a tutti gli effetti.
L’eventuale acquirente dell’immobile già assegnato al socio divento “condomino”, ma non ha nulla a che fare con il rapporto sociale che permane con l’originario assegnatario.

Quesito dell’08/04/2022

Può il socio assegnatario procedere prima della messa all’asta ad una trattativa singola e privata con la parte creditrice? E la Cooperativa può autorizzare tale trattativa?

Risposta al quesito:
Dal sintetico quesito si può presumere che la Cooperativa sia ancora proprietaria degli alloggi sociali e che il socio sia prenotatario di un alloggio che rientra nel pignoramento eseguito da un creditore.
In tale prospettiva non sembra praticabile la “trattativa” di un socio separata da quella della Cooperativa, posto che l’immobile è ancora di proprietà di quest’ultima e, pertanto, resta indispensabile il di lei consenso.
Se, poi, si considera l’ipotesi di un pignoramento plurimo la trattativa autonoma del socio non avrebbe egualmente alcuna rilevanza in quanto dovrebbe essere la Cooperativa a trasferire la proprietà dell’immobile al socio, il quale pagherebbe il creditore senza alcuna garanzia.
Potrebbe, tuttavia, accadere che la Cooperativa prospetti a tutti i soci la possibilità di ipotesi transattive (tutte nella stessa misura) sui diversi immobili pignorati, in modo che il creditore potrebbe consentire alla “riduzione” del pignoramento e rilasciare alla Cooperativa la quietanza di quanto ricevuto dal Socio.
Quest’ultimo, tuttavia, dovrebbe garantirsi nei confronti della Cooperativa in ordine alla tempestiva assegnazione dell’immobile liberato dal vincolo, ciò al fine che lo stesso possa essere nuovamente sottoposto ad altro pignoramento.

Quesito del 06/04/2022

Un consiglio di amministrazione composto da 3 soggetti, la durata in carica è prevista per 3 anni, poniamo che la scadenza del mandato sia 25 marzo 2021, il nuovo consiglio viene nominato il 19 maggio del 2021.
La domanda: in questo periodo di vacanza rimane in carica il consiglio uscente?
Ai consiglieri uscenti i poteri attribuiti sono gli stessi esercitati durante il periodo effettivo di carica o hanno solo l’ordinaria amministrazione? Nel senso che il consigliere uscente con delega alla stipula dei contratti ha il potere di firmarli anche nel periodo di vacanza?
In ultimo, nella redazione di un contratto di affitto di immobile, il consigliere in questione, rappresentando la società cooperativa, deve essere espressamente indicato che opera per nome e per conto della suddetta società?

Risposta al quesito:
I componenti del CdA di una Cooperativa che siano scaduti, mantengono le funzioni per l’ordinaria amministrazione e sono responsabili degli atti compiuti ovvero omessi sino al subentro del nuovo Consiglio eletto dall’assemblea.
I poteri dei Consiglieri che si trovino nel periodo di “vacatio” restano limitati all’ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli già deliberati dall’assemblea che necessitano della relativa “esecuzione”.
Per gli atti di straordinaria amministrazione che dovessero necessariamente insorgere, i Consiglieri decaduti devono provvedere in via d’urgenza se il loro intervento deve essere eseguito nell’interesse della Società, ma devono senza indugio sottoporre all’assemblea il loro operato e richiedere eventualmente l’autorizzazione per ulteriori attività.
Nella stipula dei contratti è necessario rendere espliciti tutti i riferimenti dei contraenti, ivi compreso il mandato ricevuto dalla Società rappresentata.
Ciascuno dei contraenti può richiedere le informazioni sui poteri del rappresentante della persona giuridica, il quale risponde anche penalmente di quanto dichiarato.

Quesito del 04/04/2022

Sono socia di una cooperativa nata per costruire box pertinenziali. I tempi di costruzione si sono notevolmente allungati rispetto al programma, infatti ad oggi non sono ancora iniziati i lavori.
Per tale motivo ho inviato domanda di recesso che è stata rigettata motivando che potrò uscire solo se trovo un altra persona che mi sostituisca! E’ legale?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare se lo Statuto ovvero il contratto di prenotazione prevedono la clausola specifica del subentro necessario di altro socio:
nel caso affermativo è necessario provare la grave inadempienza della Cooperativa al fine di potere rifiutare la propria prestazione sociale mediante il giusto recesso;
nel caso negativo, è necessario verificare ulteriormente la clausola statutaria che prevede il recesso e formulare conseguentemente la relativa domanda; il CdA dovrà pronunciare l’accoglimento ovvero il rigetto, che dovrà essere opposto dal socio innanzi al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Quesito del 31/03/2022

Vorrei sapere se esiste una legge che regola la quantificazione della penalità da imporre al socio conferitore per cessazione di conferimento (penalità prevista dallo statuto). Premettendo che il socio ha avuto valide ragioni per dimettersi prima dei termini stabiliti.

Risposta al quesito:
Se sussistono legittime ragioni di recesso dalla Cooperativa, il socio non dovrebbe subire alcuna penalità per il mancato conferimento, almeno che lo Statuto o il Regolamento non regolino specificatamente il caso assegnando un termine per cessazione del rapporto.
Nel caso di applicazione della penalità, genericamente prevista dallo Statuto, se essa è legittima va quantificata in base al danno effettivo subito dalla Cooperativa (ovviamente da dimostrare).
La quantificazione, dunque, è regolata dai criteri del risarcimento del danno effettivo.