Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’01/05/2022

Tramite un amico che mi propose un affare, venni contattato dal presidente, mi convinsero a versare sulle casse della Cooperativa 55.000,00 Euro.
Chiedendo garanzie e fideussioni, mi è stato risposto che mi avrebbero dato documenti con relativa cambiale, non potendomi dare delle fideussioni in quanto il terreno della Cooperativa era gravato da una ipoteca, che con i miei soldi dovevano togliere l’ipoteca.
Ho fatto bonifico, dopo poco tempo, non proseguendo i lavori, mi sono allarmato, mi sono sorti dubbi ed ho legalmente richiesto i registri contabili e quant’altro. Essendomeli visti negare, ho scoperto che la Cooperativa è in fase di stallo perché i soci non anno i requisiti per avere dei finanziamenti. Dopo tante chiamate via legale, mi sono sentito costretto a quererarli per truffa alla GdF, che tramite accertamenti anno constatato la truffa ed i raggiri. A seguito della querela, il giorno 28.04.2022 mi hanno sentito come teste.
Il mio legale mi ha ribadito che il procedimento ha preso una piega sbagliata e andrà in prescrizione.
Mi potrebbe consigliare se posso iniziare la causa civile, avendo accettato il documento di recesso timbrato dalla commissione della Cooperativa con dicitura “accettato il rimborso quota con eventuali interessi, con le prime entrate nel registro saranno pagate dall’ultimo bilancio”, documento datato 2016. Ad oggi nessuna notizia dopo tanti solleciti, il presidente si è dimesso. Chiedo a Lei, da competente in materia, come potrei muovermi.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha accolto il recesso e ha dichiarato, per il tramite del legale rappresentante, la disponibilità al rimborso degli acconti versati dal socio, in tal caso quest’ultimo può ottenere il decreto ingiuntivo esecutivo in danno della Cooperativa medesima.
Occorre, però, verificare bene le dichiarazioni rilasciate, nonché la solvibilità della Cooperativa, in quanto per il recupero coattivo si dovrà agire sul patrimonio sociale effettivamente rinvenibile.
Se, nelle more la Cooperativa si è disfatta del suo patrimonio (assegnando gli alloggi ai soci), in tal caso il socio receduto potrà agire con l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
In entrambi i casi, però, dovrà verificarsi l’eventuale prescrizione del diritto di credito: 10 anni verso la Cooperativa, 5 anni dalla cessazione della carica verso gli amministratori.
I termini prescrizionali sopra indicati possono essere stati interrotti da intimazioni con raccomandate a/r o dallo stesso giudizio penale.

Quesito del 27/04/2022

Buongiorno, vorrei sapere se due coniugi con separazione dei beni possono essere soci di due alloggi in cooperative edilizie diverse.

Risposta al quesito:
Se si tratta di Cooperativa che opera nell’ambito dell’edilizia agevolata e/o sovvenzionata, non è possibile fruire di due assegnazioni da parte di coniugi in separazione dei beni, in quanto si tratta di un regime patrimoniale della famiglia che non ne intacca l’unità ai fini delle agevolazioni pubbliche.
Conseguentemente, l’assegnazione dell’alloggio di edilizia agevolata può essere fruita per una sola volta dal nucleo familiare nel suo complesso.
Se, viceversa, i coniugi risultano separati giudizialmente, in tal caso ciascuno di loro può accedere all’assegnazione di un alloggio.

Quesito del 22/04/2022

Svolgo da diversi anni il lavoro di educatore scolastico presso una cooperativa sociale. Non avendo la laurea, ho approfittato della Legge Iori e ho ottenuto la qualifica di educatore professionale socio pedagogico.
Tuttavia, la Cooperativa si rifiuta di alzare il mio livello al D2, sostenendo che per i non laureati il livello è D1. È lecito?

Risposta al quesito:
La Legge Iori ha introdotto la qualifica di educatore professionale, per il conseguimento della quale è necessario il requisito della laurea triennale.
La stessa Legge, tuttavia, ha previsto la normativa transitoria, da applicare agli educatori che erano comunque in possesso di determinati requisiti (anzianità professionale e frequenza di appositi corsi di formazione), pur essendo sprovvisti della laurea.
A tali soggetti è stata, quindi, garantita la qualifica di educatore professionale (è, appunto, il caso descritto nel quesito).
Per quanto riguarda l’inquadramento di tali lavoratori, anche ai fini retributivi, occorre fare riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro oppure a quello aziendale o a quello individuale, se più favorevoli.
Nello specifico, il CCNL delle cooperative sociali attualmente in vigore, prevede la qualifica D2 per gli educatori professionali.
Ne deriva che questi ultimi (o in quanto laureati o in quanto rientranti nella disciplina transitoria prevista dalla Legge Iori), devono essere inquadrati nella categoria D2, essendo la D1 riservata esclusivamente a coloro i quali non possiedono tale specifica qualifica.
Quella che precede appare l’interpretazione del CCNL più coerente con la Legge Iori, la quale ha consentito, seppure soltanto in via transitoria, l’equiparazione dei percorsi per il conseguimento della qualifica professionale in questione.
Non riconoscere tale equiparazione, significherebbe applicare, da parte del datore di lavoro, un trattamento economico differente per mansioni uguali.
Da quanto emerge dal quesito, quindi, il comportamento della Cooperativa sociale appare illegittimo ed il lavoratore potrà valutare, previo adeguato esame documentale, la tutela in sede amministrativa o giudiziaria, al fine di ottenere la corretta applicazione del CCNL di categoria.

Quesito del 21/04/2022

Egregio avvocato, sono socia di una piccola cooperativa a proprietà indivisa di 102 alloggi. Tempo fa quando c’era stata la riforma Tremonti, la nostra cooperativa ha rivalutato gli immobili per un valore di 8 milioni di euro. Quindi ci ritroviamo ad essere una realtà piccola ma con revisori dei conti. Secondo Lei, la rivalutazione degli immobili andava fatta e se si bisognava stare al di sotto di un determinato valore?
Un’ulteriore domanda: le liste di assegnazione alloggi devono essere esposte in luogo accessibile a tutti ed eventualmente si possono fotografare?
In quanto ora sono in un ufficio in cui bisogna chiedere il permesso per accedere.

Risposta al quesito:
Sulla convenienza della rivalutazione occorre esprimersi avendo precise informazioni e dati economici della Società e degli obiettivi perseguiti.
La rivalutazione potrebbe essere vantaggiosa solo se la Cooperativa tende a trasformarsi in Società di capitali ovvero intende procedere alla vendita a terzi di parte o di tutti gli alloggi.
Se, viceversa, la Cooperativa ha praticato le regole della mutualità prevalente desta qualche perplessità la scelta della rivalutazione.
Sulle liste di assegnazione degli alloggi va osservato che le stesse dovrebbero essere accessibili ai soci i quali possono richiedere le relative informazioni agli amministratori.
Appare, pertanto, irrilevante il problema fotografico.

Quesito del 21/04/2022

Sto acquistando un immobile insieme ad altre 24 famiglie tramite una cooperativa edilizia, che purtroppo ci sta rimandando la consegna delle case da più di 5 mesi (ogni volta dando motivazione di imprevisti di diversa natura).
L’inizio dei lavori era programmato in data 30.11.2020 e il fine lavori era programmato per il 30.11.21. Parecchie famiglie sono in affitto e stiamo perdendo diversi soldi come è facile intuire.
Noi come condomini possiamo avviare un’azione legale per essere risarciti dei danni economici e morali che stiamo subendo?
Se si, dobbiamo avvalerci contro la cooperativa o contro la ditta edile responsabile di non aver rispettato il “fine lavori”?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare l’effettiva portata del contratto di appalto, al fine di rilevare le eventuali inadempienze della ditta appaltata.
I soci danneggiati dai ritardi possono pretendere il risarcimento dalla Cooperativa, la quale può a sua volta agire direttamente contro l’impresa ovvero chiamarla in garanzia a seguito del giudizio instaurato dai soci.
Se, successivamente alla stipula delle assegnazioni definitive, dovessero emergere difetti costruttivi, in tal caso i soci avrebbero l’azione diretta anche nei confronti della ditta costruttrice.

Quesito del 16/04/2022

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa e nel 2012 mi è stato consegnato l’alloggio con relativa cantina e garage. A causa di infiltrazioni d’acqua (da me ben conosciuti) il prezzo del garage è stato ridotto e nel 2018 ho potuto rogitare i beni sopra elencati.
Purtroppo, quando piove abbondantemente il garage continua ad avere infiltrazioni, mi sono rivolto all’amministratore per far risolvere questo problema, in quanto oltre che ad avere infiltrazioni nella mia proprietà, l’acqua spesso penetra anche nelle altre parti condominiali e potrebbe causare danni gravi all’ascensore.
La mia domanda è se, ben conscio dei problemi strutturali di infiltrazione che la mia proprietà subisce, posso rivolgermi agli altri condomini per sanare il tutto o spetta solo a me risolvere tale questione?

Risposta al quesito:
Occorre innanzitutto precisare che la Cooperativa non è a proprietà indivisa in quanto sembra che abbia assegnato gli alloggi con atto pubblico e si sia formato il “condominio” tra i soci assegnatari.
Il problema, dunque, è di natura condominiale, sicché coinvolge tutti i proprietari degli alloggi sottostanti alla copertura da cui provengono le infiltrazioni.
Tutti i proprietari devono concorrere in base alla quota di proprietà se la copertura è a tetto; se, viceversa, la copertura è rappresentata da un lastrico solare di proprietà esclusiva di un condomino, quest’ultimo è tenuto al pagamento di un terzo delle spese necessarie, mentre i restanti due terzi vanno suddivisi sull’intera colonna.