Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 31/05/2022

La Cooperativa di cui sono socio fondatore è in stato debitorio ma da un paio di anni in utile. Siamo piccoli.
Il presidente (l’unico con competenze aministrative) poco tempo fa ha aperto una nuova Cooperativa a nostra insaputa. Lo abbiamo scoperto ma non abbiamo potuto agire in quanto lui è l’unico ad avere competenze amministrative. Naturalmente la nuova Cooperativa gestisce servizi che se fossero stati avviati con la nostra società avrebbero aiutato ad aumentare l’attivo e rientrare dei debiti (tutti interni).
Ora il presidente comunica che vuole lasciare la nostra cooperativa. Abbiamo bisogno di un passaggio di consegne graduale per poter imparare ad amministrare, che potere legale abbiamo in questo senso?
E ancora, attivando altri servizi con una nuova Cooperativa, che tipo di responsabilità legale ha confronti della nostra Cooperativa e quali debiti, intendo considerando che se avesse attivato gli altri servizi con la nostra Cooperativa ora avremmo meno debiti.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare se il presidente che intende dimettersi da socio abbia effettivamente compiuto atti in conflitto di interessi e quali danni concreti abbiano causato gli atti medesimi.
Nel caso di esito positivo dei predetti accertamenti, la Cooperativa può deliberare l’azione di responsabilità sociale nei confronti dell’ex presidente, purché ciò avvenga non oltre cinque anni dalla cessazione della carica, in quanto in tal caso si verificherebbe la prescrizione dell’azione.
Il presidente uscente deve eseguire le consegne indicando tutte le situazioni pendenti, sia positive che negative; deve, inoltre, consegnare la situazione contabile risultante alla data, nonché tutta la documentazione sociale, fiscale e previdenziale inerente alla Società; deve, infine, indicare tutti i debiti di prossima scadenza con l’Erario.
Per l’esperienza amministrativa, l’ex presidente non ha alcun obbligo di istruire il suo successore, il quale può solo avvalersi di professionisti specializzati.

Quesito del 30/05/2022

A febbraio 2016 mi hanno consegnato le chiavi della casa. Sulla casa non ho preso il mutuo, in quanto ho pagato in contante, però sono passati 6 anni e ancora non riesco a fare il rogito.
Sulla casa c’è l’ipoteca e la Cooperativa ad oggi non é in grado di coprire l’ipoteca gravante sull’immobile. Faccio presente che la Cooperativa è ancora in attività. Da un complesso di 12 appartamenti, 10 acquirenti hanno fatto il rogito mentre altri 2 (di cui io) non abbiamo preso il mutuo. Nella Sentenza di I grado il Giudice dice che bisogna fare domanda al Presidente del Tribunale per chiedere il frazionamento del mutuo in quanto l’art. 2932 c.c. non é applicabile perché non ho titolo.
Secondo Lei mi conviene fare ricorso in appello? E’ il caso di fare anche una denuncia per appropriazione indebita?

Risposta al quesito:
Poiché il socio è già munito di un avvocato deve attenersi ai pareri del professionista mandatario.
In questa sede si può genericamente rilevare che la giurisprudenza di merito si attiene alle disposizioni della legge, secondo cui il trasferimento della proprietà non può essere eseguito quando il mutuo gravante è indiviso e non è accettato dall’acquirente per l’intero.
Ciò posto, in altri casi si è proceduto mettendo al sicuro l’immobile mediante la trascrizione forzata del preliminare di assegnazione ai sensi dell’art 2645 bis del codice civile e al contempo agire ai sensi dell’art. 39 TUB per ottenere il frazionamento (se sussistono i presupposti).
In ogni caso è l’avvocato del soci assegnatario che deve decidere quale percorso di tutela scegliere in base ai concreti presupposti di fatto e di diritto in suo possesso.

Quesito del 20/05/2022

Mia moglie è socia di Cooperativa dal 2018, nel febbraio 2021 ha stipulato il rogito notarile.
Abbiamo notato in questi anni qualcosa che non torna, allora ho chiesto al presidente, ad agosto sempre del 2021, l’estrazione di tutta la documentazione sociale e contabile. Ho mandato pec tramite il legale e finalmente mi hanno risposto che nulla è dovuto, visto che i furbi a marzo, dopo l’atto, hanno fatto un’assemblea dove ci hanno sciolto come soci ma la Cooperativa è in piedi ancora oggi.
Volevo chiederLe come posso avere il tutto? Tramite Tribunale o tramite l’Associazione a cui è iscritta la Cooperativa?
Cosa devo fare, dove devo andare? E’ chiaro che se non vogliono darmi i documenti c’è del losco.

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente accertare l’esistenza di indizi concreti, tali da far ritenere sussistente la falsità dei Bilanci approvati, in quanto l’operazione di “controllo” è particolarmente complessa e, comunque, costosa.
Ritenuto che i Bilanci sono stati approvati e l’assemblea ha anche approvato la perdita della qualità di socio per il raggiungimento dello scopo sociale, l’assegnatario può agire proficuamente solo avendo concrete probabilità di ottenere la declaratoria giudiziale della falsità dei Bilanci sociali.
I Bilanci approvati, pertanto, dovranno essere preventivamente esaminati e se vengono riscontrati indizi gravi e concordanti si può agire giudizialmente e chiedere la verifica da parte di un consulente tecnico nominato dal Tribunale adito.

Quesito del 19/05/2022

Una cooperativa edilizia a responsabilità limitata, a mutualità prevalente, ha realizzato tutti gli appartamenti per civile abitazione come previsto dal proprio statuto costitutivo mentre restano ancora da realizzare le opere di urbanizzazione secondaria previste dalla convenzione stipulata con il Comune. Gli appartamenti sono stati tutti assegnati ai propri soci con regolare atto notarile. L’atto notarile precisa che il costo delle case assegnate è da ritenersi provvisorio considerato, tra l’altro, che la cooperativa ha in corso alcuni giudizi non ancora conclusi e che altri se ne potrebbero aprire prima della chiusura della cooperativa.
Nella situazione esposta, in caso di morte di un socio possono i suoi eredi chiedere di non subentrare nella qualità di socio alla cooperativa e chiedere la liquidazione della propria quota esimendosi di partecipare a tutte le spese che la stessa sosterrà nel prosieguo della sua attività fino alla chiusura definitiva della stessa?
Si precisa che lo statuto della cooperativa prevede che gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, “potranno” chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e, in caso di pluralità di eredi, debbono nominare un rappresentate comune.
In caso di risposta affermativa alla prima domanda, considerato che il socio deceduto ha raggiunto il suo vantaggio mutualistico e che per gli altri soci, che si addosserebbero anche la quota di costi del defunto, non ci sarebbe parità di trattamento, come potrebbe essere liquidata la quota agli eredi del socio defunto?

Risposta al quesito:
A quanto sembra emergere dal quesito, il socio defunto aveva già ottenuto l’assegnazione definitiva mediante rogito notarile, sicché ne è divenuto pieno proprietario.
Da quanto precede deriva che gli eredi del socio, se accettano l’eredità, entrano nella comunione ereditaria relativa alla proprietà dell’alloggio, indipendentemente dal pregresso rapporto sociale del de cuius.
Gli eredi medesimi, tuttavia, succedono anche nelle obbligazioni del loro dante causa, sicché devono affrontare anche gli aspetti negativi dell’asse ereditario, se supportati dal contratto di assegnazione e dal contratto sociale.
In conclusione, gli eredi acquisiscono la proprietà dell’alloggio e possono anche rifiutare di succedere nella quota sociale, ma, in questo caso, devono valutare bene la convenienza, in quanto, se estranei alla Cooperativa, non possono esercitare i diritti di controllo sui costi che comunque dovranno sopportare in base agli obblighi del contratto di assegnazione e ai debiti sociali accettati dal de cuius.

Quesito del 04/05/2022

Ero Socia di una Cooperativa edilizia e circa 4 anni fa decisi di dare le mie dimissioni dopo anni di illusioni e promesse mai avvenute.
Mi venne fatto un assegno della somma dei versamenti che avevo effettuato come garanzia, ma invitandomi a non versarlo. A dicembre 2021, decido di versare l’assegno ma, come previsto, non viene coperto.
Da allora il silenzio… il presidente come se nulla fosse… la Cooperativa è ancora in attesa di altri soci da spennare…
Esistono i presupposti per agire penalmente contro il presidente? Esistono i presupposti per segnalare il caso alla Gdf per far si che possano effettuare dei dovuti controlli? E per segnalare all’Unione Cooperative?
So solo che avrei dovuto comprare casa ma non avendo ricevuto questa parte di denaro non riesco, pago da 10 anni un affitto quando avrei potuto pagare il mutuo… mandando in fumo un qualcosa che avrei potuto lasciare ai miei 2 figli.
Le sarei grata se potesse esprimere un suo pensiero, per capire se esiste una strada da poter intraprendere.

Risposta al quesito:
Per l’eventuale azione penale occorre verificare se sussistono i presupposti, in quanto per il reato di truffa è necessario che siano stati utilizzati raggiri per trarre in inganno la vittima, ottenendo un profitto ingiusto.
Nel caso di specie l’assegno è stato consegnato a garanzia del futuro rimborso, sicché il mancato pagamento può dipendere da cause oggettive che potrebbero escludere i raggiri e il profitto ingiusto.
L’azione civile, viceversa, appare quella più consona, soprattutto se attivata utilizzando il titolo di credito rimasto impagato.
Quest’ultima circostanza, infatti, consentirebbe al socio receduto di eseguire rapidamente il titolo con pignoramento ovvero sequestro conservativo in danno della Cooperativa debitrice.
Se la Cooperativa fosse insolvente, si potrebbe agire nei confronti dell’amministratore firmatario dell’assegno o addirittura verso tutti i componenti del CdA.
In ogni caso, l’azione civile deve essere preceduta dalla verifica in ordine alla sussistenza del credito e alla effettiva conclusione del rapporto sociale con l’accoglimento del recesso nei termini di legge.

Quesito del 03/05/2022

Mio padre, deceduto qualche mese fa, era socio e assegnatario di un alloggio in una cooperativa edilizia a finanziamento pubblico. Dopo aver terminato di pagare, nel 2002, ogni rata del mutuo contratto dalla cooperativa, gli è stato negato il nulla osta al mutuo edilizio individuale e, di fatto, non ha mai ricevuto la proprietà dell’alloggio assegnatogli a causa del mancato pagamento di alcuni oneri condominiali.
Nel 2013 il Ministero delle Infrastrutture ha emanato il decreto di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio (non è stata mai revocata la sua qualifica di socio della cooperativa) e, sebbene mio padre abbia avversato in ogni modo questo decreto, purtroppo tutti i giudizi sono stati persi e oggi quel decreto di decadenza è definitivo.
Escluso che si possa riottenere l\’assegnazione della casa (nel frattempo, l’immobile assegnato a mio padre, rimasto nella proprietà della cooperativa, è stato oggetto di una procedura espropriativa – oggi sospesa perché la cooperativa è in liquidazione coatta amministrativa – da un creditore personale della cooperativa), mi chiedevo se è possibile ottenere la restituzione delle somme versate per il mutuo e se, pur non avendo mio padre mai avanzato una domanda in tal senso, sono ancora nei termini per tentare questa strada.

Risposta al quesito:
Sembra improbabile che sussistano ancora le condizioni per il recupero dei versamenti eseguiti dal socio, in quanto rilevano tre condizioni negative: la probabile prescrizione del diritto per l’assenza di una richiesta e della messa in mora; la situazione di liquidazione coatta e di presumibile insolvenza della Cooperativa, da cui si può supporre l’inesistenza di attivo da distribuire soprattutto per i crediti chirografari; la presumibile reazione del Commissario Liquidatore che reclamerebbe in compensazione i danni provocati dal socio e, comunque, il risarcimento per l’occupazione senza titolo dell’alloggio.