Chiedo il parere se vi sono i presupposti per ricorrere in cassazione.
Breve storia: nel 1984 esproprio di terra assegnata a cooperativa per costruire alloggi, assegnati ai soci nel 1987. Nel 1988 con sentenza di C.A. la Cooperativa viene condannata a pagare, ma di fatto non paga, nel 2001 altra sentenza di C. A. di condanna, ma la Cooperativa non paga. Nel 2002 la Cooperativa si estingue con cancellazione.
Nell’agosto 1999 uno dei soci vende l’alloggio e riporta nel rogito che in caso di pagamento del suolo l’acquirente deve risponderne, quindi “ammissione di debito”. Nel gennaio 2009 il titolare del credito (mio padre) è deceduto, così che nel marzo 2009 su cessione delle quote dei miei fratelli e sorelle e 50 di mia mamma, intraprendo citazione nei confronti degli ex soci per “indebito arricchimento”.
Nel 2014 si perde in primo grado principalmente per prescrizione pur essendo riconosciuto l’indebito arricchimento facendolo partire dal 1987 all’assegnazione degli alloggi. Nel 2022 in secondo grado si perde essendo confermata la Sentenza di primo grado. Valore dell’indennizzo circa 230.000,00 Euro.
Risposta al quesito:
Da quanto esposto nel quesito sembra che l’area dell’insediamento costruttivo sia stata espropriata, sicché deve supporsi che l’indennità di pagamento della relativa indennità m sia a carico del Comune, quale Ente espropriante e della Cooperativa quale soggetto delegato.
Occorre, pertanto, verificare il motivo per cui l’azione è stata svolta esclusivamente nei confronti della Cooperativa.
Quanto all’azione svolta direttamente nei confronti dei soci, occorre verificare se sussista effettivamente la successione nel diritto controverso, circostanza questa che potrebbe emergere dal testo degli atti di assegnazione definitiva da parte della Cooperativa.
Se, dunque, nel predetto atto fosse stato menzionato l’obbligo del soci di pagare pro quota l’indennità di esproprio, in tal caso il soggetto espropriato avrebbe avuto l’azione diretta nei confronti degli assegnatari degli alloggi.
Se, viceversa, gli atti di assegnazione non menzionano alcun obbligo a carico dei soci beneficiari, in tal caso questi ultimi non sono affatto successori della Cooperativa, ma esclusivamente contraenti, i quali hanno esaurito il loro rapporto con la Società loro dante causa.
In tal caso, il soggetto espropriato avrebbe avuto azione nei confronti degli ex amministratori, però a condizione che la pretesa fosse stata fatta valere nei cinque anni successivi alla loro cessazione dalla carica.
Quanto precede è una risposta di sintesi su alcune informazioni di merito, seppure generiche, fornite nel quesito. Relativamente alla declaratoria di prescrizione occorre verificare l’effettiva motivazione delle sentenze, anche se appare corretta l’individuazione della decorrenza dalla data di assegnazione definitiva degli alloggi.
Nessuna risposta si può dare sulla ricorribilità delle sentenze innanzi alla Corte di Cassazione, posto che il relativo giudizio deve essere incentrato sugli errori di diritto e/o sul difetto di motivazione, sicché è necessario un preventivo rigoroso esame del contenuto delle decisioni, che nel caso di specie dovrebbe essere affidato ai legali che hanno seguito il caso.