Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 21/07/2022

Mia figlia dovrebbe prendere il posto di socio di un appartamento, al posto di un altro socio.
Chiedo se ci sono requisiti particolari, perché il presidente della Cooperativa, a mio avviso persona assegnataria non competente, ha detto che il passaggio si può fare tranquillamente mediante il consulente della società.

Risposta al quesito:
Occorre verificare se la Cooperativa rientra nell’edilizia agevolata- sovvenzionata, perché in tal caso occorre che il socio subentrante abbia i requisiti di legge (limite di reddito, l’impossidenza di altro alloggio nel Comune, la mancata fruizione di assegnazione di alloggio in regime di edilizia agevolata, etc).
Se la Cooperativa è “libera”, cioè non vincolata dalle leggi in materia di edilizia agevolata, in tal caso occorre verificare lo Statuto in ordine all’eventuale requisito imposto al socio prenotatario (ad esempio: appartenente ad una determinata categoria lavorativa).
Se lo Statuto sociale non pone alcun vincolo, non sarà necessario il possesso di requisiti soggettivi.

Quesito del 21/07/2022

La Liquidatrice di una cooperativa edilizia (in liquidazione volontaria) vuole trasferire la proprietà di un appartamento libero perché il socio assegnatario è moroso ed è stato escluso da un terzo che ha i requisiti. Preciso che gli altri soci hanno stipulato a seguito del patto di futura vendita l’atto notarile per il trasferimento definitivo della proprietà.
Altrimenti quale potrebbe essere la soluzione per impegnare l’appartamento libero?
Preciso che si è costruito in convenzione con il Comune e con il contributo della Regione.

Risposta al quesito:
Se il socio è stato escluso e il provvedimento espulsivo non è stato tempestivamente opposto, il Liquidatore della Cooperativa deve eseguire la cessione in favore di un socio subentrante ovvero di un terzo, purché il prezzo sia congruo e, soprattutto, uguale a quello già sopportato dagli altri soci (salvi gli ulteriori costi specifici addebitabili all’immobile).
Una tale soluzione è dovuta per legge.

Quesito del 14/07/2022

Mio figlio e i soci di una cooperativa edilizia, causa l’aumento dei materiali e le continue richieste dell’impresa appaltatrice, non riescono più a portare economicamente a termine le villette bifamiliari.
Cosa accadrà ai Soci? Si rischia il fallimento, chi pagherà?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società sottoposte alle regole economiche e del mercato; devono, quindi, essere ben condotte e amministrate al fine di non incorrere nelle conseguenze inevitabili degli errori gestionali.
Nella previsione del fallimento è consigliabile che gli amministratori porgano la massima attenzione alla loro attività gestionale, in quanto accade frequentemente che incorrano in gravi errori che li espongono alle responsabilità personali.

Quesito del 12/07/2022

Sono ex socio di una coop in L.c.a. dal 2019. Dopo tanto tempo sono riuscito ad avere una transazione con il Commissario liquidatore. L’offerta è stata accettata e autorizzata dal Mise.
Sulla costruzione esiste già un mutuo fondiario fatto dalla Cooperativa che scade fra quattro anni. Sono passati 6 mesi e ancora non sono riuscito a fare il rogito. Motivo: la banca non eroga il mutuo per la cifra che devo versare. Dicendo che l’operazione non è finanziabile. Se pure accettassi il mutuo in essere comunque non coprirebbe tutta la cifra che devo versare.
Secondo Lei quali potrebbero essere le problematiche e come se ne può uscire?

Risposta al quesito:
Il caso prospettato riguarda il subentro nel contratto di prenotazione dell’alloggio da parte del Commissario Liquidatore.
Sull’alloggio grava l’ipoteca del vecchio mutuo che, avendo il Mise approvato la transazione, dovrà essere cancellata dalla stessa Autorità ai sensi della L. 400 /75.
L’Istituto Bancario che deve erogare il nuovo mutuo deve essere messo al corrente della situazione e rassicurato anche mediante certificazione rilasciata dal Ministero.
All’atto di assegnazione definitiva dovrà partecipare il Commissario Liquidatore, il quale dovrà preventivamente fornire tutta la documentazione necessaria.
E’ necessario individuare l’Istituto bancario disponibile ad eseguire l’operazione e, soprattutto, spiegarla bene al funzionario addetto ai mutui.

Quesito del 05/07/2022

Sono una collega, Le sarei grata se potesse rispondere al seguente quesito: in una cooperativa a mutualità prevalente il socio subentrante risponde dei debiti che il cedente ha nei confronti della cooperativa?

Risposta al quesito:
Per dare corretta risposta occorre verificare la delibera di accettazione del subentro assunta dal CdA della Cooperativa e l’atto di subentro firmato dal subentrante.
Quest’ultimo si sostituisce nei due rapporti intrattenuti con la Cooperativa dal socio uscente:
il rapporto sociale, che attiene al versamento della relativa quota e alle spese generali inerenti al mantenimento della Società;
il rapporto mutualistico, che ha natura contrattuale e riguarda la contribuzione per il costo dell’alloggio prenotato.
A seguito dell’instaurazione del “nuovo rapporto” (subentro), il socio subentrante deve onorare i versamenti dovuti, sia per il contratto di società che per il contratto mutualistico, che non possono essere diversi da quelli eseguiti da tutti gli altri soci (art. 2516 c.c.); ma può accadere che, per convenzione separata, il socio uscente rinunci al rimborso dei versamenti eseguiti, dando comunicazione alla Cooperativa di accreditarli a vantaggio del subentrante.
La Cooperativa può accettare la convenzione e attenersi a quanto in essa stabilito.

Quesito del 29/06/2022

Egregio avvocato, da ottobre 2020 sono in pensione e non sono più socio di una cooperativa sociale. Sono ancora in attesa del rimborso della quota sociale, poiché la Cooperativa ha inserito la voce nel bilancio 2021, approvato lo scorso 27 giugno.
Ma, soprattutto, lo Statuto prevede che il diritto al rimborso matura al centottantesimo giorno dall’approvazione del bilancio e che io debba inoltrare la richiesta di rimborso dal centottantunesimo giorno ed entro la scadenza dell’anno, pena la decadenza del diritto.
In pratica devo inviare la richiesta tra il 25 e il 31 dicembre di quest’anno, pena la perdita del rimborso, che è un diritto e non sono soldi della Cooperativa ma miei.
È legale questa procedura? Cosa devo fare?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è una Società mutualistica che si basa sul vincolo contrattuale instaurato dai soci con la stipula dell’atto costitutivo e l’approvazione dello Statuto.
Ciò posto, la previsione statutaria va rispettata perché ha forza contrattuale, sicché il socio receduto deve formulare tempestiva domanda di rimborso e attendere il pagamento da parte della Cooperativa.
Qualora la Società non provveda, il socio receduto deve procedere giudizialmente, verificando che la Cooperativa non abbia crediti nei suoi confronti, derivanti da decisioni assembleari mai opposte.