Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 10/11/2012

Nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una Cooperativa insorge il contenzioso con l’INPS per il mancato versamento di contributi  dei lavoratori dipendenti.
La Liquidazione conferisce mandato ad un legale per l’assistenza in giudizio.
Non avendo ricevuto il compenso , il professionista propone ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Liquidazione che gli aveva conferito il mandato.
Nelle more , all’insaputa del legale incaricato, la Cooperativa viene ammessa al Concordato di liquidazione ai sensi dell’art. 214 della Legge Fallimentare.
L’ingiunta propone opposizione, eccependo l’improponibilità dell’azione stante la specifica competenza del Giudice dei Fallimenti.
A seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo il professionista scopre l’esistenza della procedura concordataria in corso e, ritenuta la materia specialistica, chiede consulto allo Studio legale Cannavò.
In caso di crediti verso la procedura di Liquidazione coatta è proponibile l’azione di ingiunzione? Quale Giudice è competente a conoscere le controversie sui diritti di credito verso la Cooperativa sottoposta alla procedura concorsuale?

Risposta al quesito:
Il ricorso per decreto ingiuntivo è improponibile nel caso di Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa debitrice, in quanto, anche per i crediti di massa (cioè i crediti verso la Procedura concorsuale, in questo caso la Liquidazione coatta ovvero il Concordato di liquidazione) l’unico Giudice competente a conoscere le opposizioni ovvero le controversie è il Giudice delegato alla Sezione dei Fallimenti, del Tribunale territoriale
In giurisprudenza: Cass. civ. sez. I 17.01.2001 n. 553.
Il professionista creditore, pertanto, deve aderire all’opposizione della Cooperativa per limitare il ristoro delle spese di giudizio, ma può dare corso ad altro giudizio innanzi al Giudice dei Fallimenti impugnando il Concordato di liquidazione per la mancata inclusione del proprio credito tra le passività da soddisfare.

 

Quesito del 31/10/2012

I soci di una Cooperativa a proprietà indivisa intendono trasformarla a proprietà divisa.
La Regione richiede il versamento di quanto a suo tempo versato a titolo di contributo agevolato sugli interessi di mutuo.
I soci si chiedono se la richiesta sia legittima, posto che il mutuo è stato interamente estinto.

Risposta al quesito:
La trasformazione della Cooperativa edilizia dalla proprietà indivisa alla proprietà divisa deve essere autorizzata dalla Regione.
L’atto amministrativo di autorizzazione può essere validamente emanato se risultano rispettate tutte le condizioni di cui all’art. 18 della L. 179/92 e succ. mod..
La predetta norma prevede che, in caso di trasformazione del regime di assegnazione degli alloggi ai soci, questi ultimi siano obbligati a rimborsare all’Ente pubblico finanziatore la somma pari alla differenza tra il contributo in conto interessi previsto per le Cooperative a proprietà indivisa e quello previsto per le Cooperative a proprietà divisa.
Nel primo caso, infatti, l’Ente finanziatore ha erogato un maggior importo per la particolare agevolazione riservata alle Cooperative a proprietà indivisa, notoriamente costituite tra soggetti economicamente più deboli.
La norma, quindi, evita che si creino disparità di trattamento, stante l’identico risultato finale dell’assegnazione dell’alloggio in proprietà.
Nessuna rilevanza, dunque, può assumere la circostanza che il mutuo sia stato estinto circa 8 anni orsono, posto che il rimborso non riguarda l’Istituto mutuante, bensì l’Ente finanziatore e l’odierno atto amministrativo che lo stesso deve emanare a norma di legge.