Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 19/10/2013

Nel 1988 io e mio marito (comunione legale di beni) siamo entrati in una cooperativa edilizia indivisa, per comodità si decise di individuare nella persona di mio marito il socio prenotatario dell’alloggio.
Mio padre con degli assegni di conto corrente intestati a me ha corrisposto £ 40.000.000 (non ho possibilità alcuna di dimostrarlo) per entrare in cooperativa. Le successive rate di mutuo sono state corrisposte alla stessa cooperativa durante la nostra vita coniugale.
Io all’epoca ero casalinga e il conto corrente bancario era intestato solo a mio marito.
Nel 2003 iniziò il ricorso per separazione, mi venne assegnata la casa coniugale solo perchè vi erano figli minori, ma della questione quote di mutuo ai fini dell’assegnazione definitiva dell’appartamento non venne detto nulla. Le ultime due rate del mutuo regionale vennero pagate dal mio ex marito.
In sede di divorzio, avevo da poco iniziato a lavoricchiare con dei contratti a termine, non mi venne concesso nè l’assegno alimentare nè tanto meno venne trattata la questione della prenotazione dell’alloggio. Venne solo riconfermata l’assegnazione della casa coniugale in virtù del fatto che mio figlio era ed è studente universitario.
Il mio ex marito ha di recente proposto ricorso ex art. 710 c.p.c. per vedersi assegnare l’alloggio ribadendo la sua posizione di socio prenotatario della cooperativa, ma il ricorso è stato rigettato perchè mio figlio ancora studia.
Vorrei sapere se c’è la possibilità di aggiungere il mio nome a quello del mio ex marito quale socio prenotatario dell’alloggio, anche perchè a causa di alcuni abusivismi edilizi, in corso di sanatoria, la cooperativa non ha ancora rogitato.
Diversamente cosa posso chiedere alla cooperativa o al mio ex marito, in assenza di documentazione?

Risposta al quesito:
Con il divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio ivi compresi quelli riguardanti il regime patrimoniale adottato dai coniugi.
Il coniuge divorziato, pertanto, non può vantare alcun diritto o interesse legittimo in relazione all’alloggio cooperativo precedentemente prenotato dall’altro coniuge.
Nel caso prospettato, ancor oggi si potrebbe tentare di attuare una pretesa creditoria per le somme impiegate dal coniuge per la prenotazione dell’alloggio da parte dell’altro coniuge socio della cooperativa.

Quesito del 17/10/2013

Sono un amministratore di una cooperativa edilizia abitativa il cui programma, già ultimato, è stato realizzato con contributo dello Stato.
Un nostro socio non ha pagato l’ultima rata del mutuo per motivi che mi riservo di esporre e successivamente alla data di scadenza della rata stessa, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2476 c.c., ha richiesto di visionare i libri delle adunanze e delle deliberazioni nonchè la documentazione amministrativa.
In considerazione del mancato pagamento della rata, può la cooperativa respingere la richiesta o deve comunque far visionare la documentazione?
Ringrazio anche a nome dei 17 dei 18 componenti il sodalizio.

Risposta al quesito:
La morosità del socio non risolve automaticamente il vincolo sociale, sicchè il socio stesso conserva tutti i diritti, ivi compreso quello relativo al controllo sull’amministrazione sociale.
Se, viceversa, il socio viene escluso a causa della morosità, allora egli perde ogni suo diritto e può solamente opporre il deliberato di esclusione.

Quesito del 27/09/2013

Mio padre è socio di una cooperativa militare a proprietà indivisa – doveva passare a proprietà divisa – mutuo interamente pagato – anzi vanta un credito dall’INPS a seguito dei conteggi definitivi, ma c’è un debito da ripianare per un vecchio contenzioso e i soci hanno deliberato di coprirlo pro-quota. Ma poi non tutti hanno effettuato il pagamento così la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta dal Ministero delle Infrastrutture.
E’ vero che chi ha acquistato la sua quota non corre nessun pericolo e che verranno eventualmente messi in vendita solo gli alloggi degli inadempienti? Se così non fosse a chi si devono rivolgere i soci che hanno regolarmente pagato il debito per tutelarsi, non perdere l’alloggio o non doverlo riacquistare all’asta?

Risposta al quesito:
Dalla formulazione del quesito non è chiaro se la Cooperativa sia a “proprietà divisa” (cioè i soci sono solo locatari) ovvero a proprietà indivisa, ma, in tale ultimo caso, senza l’atto di trasferimento della  proprietà individuale ai singoli soci.
La sopraggiunta liquidazione coatta, comunque, incide radicalmente in entrambe le ipotesi, in quanto, in presenza dello stato d’insolvenza, si applicano le norme del fallimento.
Nel primo caso, ai sensi dell’art. 80 L.F., il liquidatore ha facoltà di sciogliersi dal contratto, ma in tal caso dovrà corrispondere al locatario una indennità (ovviamente commisurata al “canone”  e non all’effettivo versato in conto costruzione e mutuo dal socio locatario). Il socio avrà, quindi, la possibilità di formulare istanza di ammissione al passivo per le somme versate, diverse dal canone puro.
Anche nella seconda ipotesi, il liquidatore avrà la facoltà di sciogliersi dal contratto (nel caso in specie “atto di prenotazione”) ovvero di eseguire il contratto richiedendo al socio il versamento dell’eventuale integrazione di prezzo.
Se, tuttavia, il contratto (atto di prenotazione) è stato a suo tempo trascritto nei Registri Immobiliari ai sensi dell’art. 2645–bis del codice civile, allora il liquidatore non può più sciogliersi e deve darvi esecuzione.
In ogni caso il liquidatore ha l’obbligo di comunicare ai soci l’intenzione o meno di sciogliersi dal contratto.

Quesito del 26/09/2013

La cooperativa di mio suocero ha deliberato nel 1996 il passaggio da proprietà indivisa a proprietà divisa. Tuttavia, lui non ha voluto stipulare l’atto per l’acquisto della proprietà ritenendo troppo esose le somme richieste. Dopo svariati giudizi in cui è risultato soccombente – in quanto le somme domandate rispettavano i criteri dell’art. 18 – e a seguito della sua esclusione da socio, ha deciso di chiedere la restituzione delle somme versate. Si chiede, pertanto, di conoscere quale parte dei versamenti effettuati può essere richiesta e la normativa applicabile.

Risposta al quesito:
Nelle Cooperative a proprietà indivisa i versamenti sociali sono di tre tipi:
a)      eseguiti a titolo di anticipazioni in corso di costruzione dell’alloggio;
b)      dopo la consegna dell’alloggio, eseguiti a titolo di canone in quota rate di mutuo (sino all’estinzione).
c)      Eseguiti a copertura delle spese generali, anche quale parte del canone.
Lo Statuto regola normalmente le modalità del rimborso dei versamenti sociali al socio receduto o escluso.
Nel caso in specie, tuttavia, le norme statutarie possono rivelarsi insufficienti, in quanto si è verificata una successione di situazioni e/o fasi giuridiche nei rapporti tra socio e cooperativa (di indivisa a divisa).
Si ritiene, pertanto, che, nel caso che ci occupa, il socio escluso abbia diritto al rimborso (se non già prescritto):
a)      di tutte le somme versate a titolo di anticipazione del costo alloggio;
b)      di tutte le somme versate a titolo di rimborso delle rate di mutuo. 

Quesito del 30/08/2013

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa di complessivi 14 soci, assegnatario di un alloggio che occupo già da oltre 3 anni.
Due anni fa, il presidente della cooperativa provvedeva alla stesura del rogito notarile a favore di tutti i soci ad eccezione del sottoscritto, in quanto ritenuto moroso dallo stesso. Sul punto, lo stesso presidente della cooperativa risulta imputato dinanzi al Tribunale per i delitti di cui agli artt. 485, 61 nr.2, 56, 640 c.p. con la recidiva reiterata di cui all’art.99 c.4 c.p. per aver alterato la bozza del verbale di assemblea dei soci ove risultava un incremento del piano finanziario originario.
Recentemente si è appreso di una trascrizione nella visura camerale di un atto di trasferimento di azienda. Si precisa che la società ha un secondo piano costruttivo con relativo finanziamento regionale.
Si rappresenta che la società non ha:
– depositato i bilanci nei due anni precedenti alla stesura dell’atto pubblico di assegnazione;
– i tre anni di carica del consiglio di amministrazione sono scaduti da circa un anno, e in questo lasso di tempo non è stata convocata assemblea dei soci per il rinnovo; inoltre, dopo la scadenza della carica lo stesso presidente mi ha inviato, tramite raccomandata, due note di sollecito al versamento della somma richiesta.
In relazione a quanto sopra esposto:
– può il presidente inviare ai soci note ufficiali oltre la durata della sua carica?
– può il presidente richiedere la ratifica assessoriale necessaria per la stesura dell’atto pubblico di assegnazione senza depositare i bilanci nei due anni precedenti?
– può il presidente stipulare un atto pubblico di trasferimento della cooperativa con terzi, anche in relazione all’esistenza di un contenzioso penale?

Risposta al quesito:
Il caso da Lei rappresentato meritrebbe un adeguato approfondimento e un attento esame della documentazione sociale.
In assenza del succitato approfondimento si possono fornire risposte di carattere generale ai quesiti da Lei proposti:
-risposta al primo quesito: i poteri degli amministratori scaduti si protraggono sino alla elezione dei nuovi componenti, ma solo per l’ordinaria e corrente amministrazione. Sul presupposto della “regolarità” del periodo vacante, il presidente potrebbe inviare delle note, almeno che esse non comportino richieste di nuovi versamenti non programmati
(straordinaria amministrazione).
-risposta al secondo quesito: la richiesta di ratifica e il deposito dei bilanci sono attività diverse non direttamente tra loro collegate. Il mancato deposito di bilanci per due anni di seguito è un fatto grave e può costituire una causa di scioglimento coatto della Cooperativa. Nel caso di specie, va osservato che, se nessun socio denuncia la grave irregolarità, appare possibile che il presidente rimanga indisturbato e compia le
ordinarie attività sociali.
-risposta al terzo quesito: la cooperativa è una società mutualistica non suscettibile di “cessione” a terzi. In ogni caso, il presunto atto di cessione non sarebbe consentito al solo presidente, in quanto atto di straordinaria ammnistrazione demandato alla volontà assembleare.
Conclusivamente, da quanto rappresentato nella Sua descrizione pur generica dei fatti sociali, sembra chiaro che la Cooperativa è amministrata illecitamente e, pertanto, i soci dovrebbero tutelarsi nei modi previsti dal codice civile e dalle norme speciali per le Società mutualistiche.

Quesito del 31/07/2013

Abbiamo sforato del 20% il piano finanziario della cooperativa. Da ben tre anni ho richiesto di visionare gli atti della cooperativa, con tre raccomandate a distanza di un anno una dall’altra, con riscontro bancario, ma ad oggi il presidente non mi ha risposto. Questo pregiudizio crea grossi dubbi sulla contabilità della cooperativa.
A settembre dovrei fare il rogito notarile e ho una rimanenza a dare di circa € 6.000,00 generati dalle spese amministrative della gestione della cooperativa.
Il presidente si rifiuta di stendere, per me, il rogito notarile se non saldo il dovuto.

Risposta al quesito:
Il rapporto instaurato dal socio di una cooperativa ha natura contrattuale e si fonda innanzitutto sull’Atto Costitutivo e sullo Statuto in esso contenuto.
Il contratto originario viene poi integrato dagli atti successivi, quali le assemblee dei soci e/o le delibere consiliari, secondo quanto previsto nello Statuto Sociale.
Da quanto precede consegue che il programma finanziario della Cooperativa è un atto di natura contrattuale modificabile dalle delibere sociali, quali quelle di approvazione del bilancio.
In caso di mancata opposizione ai deliberati sociali nei termini di legge, quanto dagli stessi previsto è definitivo e costituisce un obbligo per tutti i soci.
Se, tuttavia, esistono vizi di nullità nei predetti deliberati (da verificare concretamente), gli stessi possono essere opposti senza limite di tempo.
I soci di minoranza possono ricorrere in sede amministrativa (Vigilanza sulle Cooperative) ovvero innanzi alla Magistratura Ordinaria, instaurando un giudizio per il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 2409 del codice civile.