Spettabile Studio, la mia Cooperativa edilizia delle FF.AA., sottoposta a vigilanza del Ministero delle Infrastrutture, nel 2015 ha assegnato 89 alloggi, 89 dei 90 complessivi, in proprietà individuale. Nel 2017 ha fatto causa alla Ditta costruttrice per vizi occulti sia negli appartamenti sia nelle parti comuni.
A tutt’oggi, non avendo assegnato ancora un alloggio, resta compente, ai sensi del T.U. del 1938, solo per la gestione delle parti comuni quale Condominio speciale e per la suddivisione tra i soci del contributo ministeriale.
Il Giudice di primo grado ha condannato la Cooperativa al pagamento delle spese considerando illegittima la sua costituzione in quanto nell’assegnazione degli alloggi non ha dimostrato una diminuzione del prezzo di vendita per vizi occulti. Le spese in questa fase di giudizio saranno pagate da tutti i soci in misura identica, anche se alcuni soci non avevano avuto danni negli appartamenti (questi ultimi soci avevano deciso, infatti, di far installare pavimenti di qualità superiore pagando la differenza ed evitando così i danni per materiali scadenti denunciati dagli altri soci). Le spese sono state quantificate dal Giudice sull’ammontare complessivo della causa e comprendono le perizie dei CTU, i danni per vizi occulti sulle parte comuni e sugli appartamenti privati.
La maggioranza dei soci ha deciso di fare appello sia per vizi occulti sui beni comuni sia negli appartamenti, anche se la Cooperativa dal 2015 non ha più alcuna titolarità sugli appartamenti privati rimanendo competente solo quale Condominio speciale per le parti comuni.
I miei quesiti sono: dato che le spese di giudizio sono pagate in maniera identica dai soci, in caso vincessimo l’appello i danni da rimborsare saranno divisi in maniera identica tra i soci o si differenzieranno dando di più a chi ha avuto danni anche negli appartamenti?
In caso vincessimo l’appello le spese di giudizio del primo grado, già pagate, ci verrebbero rimborsate?
Il rappresentante legale può essere considerato responsabile per aver intentato una causa non come Condominio Cooperativa, per il quale si ha titolo, ma come Cooperativa includendovi anche i vizi occulti negli appartamenti per i quali non si aveva competenza ad agire?
Io mi sono inutilmente opposto. Che posso fare?
Risposta al quesito:
Va, innanzitutto, osservato che il Condominio speciale è cessato a seguito delle assegnazioni definitive ad una parte dei soci, posto che da quel momento è insorto il Condominio ordinario, di cui è parte la Cooperativa per gli alloggi non ancora ceduti ai soci.
Ciò posto, sulla base delle limitate informazioni, va rilevato che la causa è stata presumibilmente intentata a seguito di un deliberato assembleare, sicché deve certamente procedersi con l’esame del relativo contenuto.
I danni che sono stati subiti solamente da una parte dei soci, in realtà si riversano su tutta la compagine sociale, in quanto dei danni medesimi risponde la Cooperativa.
Alla luce di quanto precede, le spese giudiziali devono essere ripartite su tutti i soci, avuto riguardo al contenuto del deliberato assembleare.
La causa è stata correttamente instaurata dalla Cooperativa, quale stazione appaltante e, tenuto conto della presumibile deliberazione assembleare, nessuna responsabilità va attribuita agli amministratori.
Nel caso di riforma della sentenza di primo grado è prevedibile la condanna alle spese dell’impresa, la quale dovrà restituire quanto precedente mente versato dalla Cooperativa.
Quest’ultima dovrà provvedere al ripristino degli alloggi danneggiati con la sorte capitale eventualmente ricevuta, mentre per le spese rimborsate dovrà provvedere alla restituzione pro quota ai soci paganti.
Purtroppo può anche accadere che, nonostante la vittoria, l’impresa soccombente sia priva di risorse finanziarie o addirittura fallita, sicché tutte le spese sostenute dovranno essere ripartite tra i soci, in ragione del deliberato assembleare.