Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 14/03/2014

Sono socio di una coop edilizia mista a contributo pubblico con 17 soci effettivi.
Poichè il nostro CDA si è dimostrato incompetente, tanto da accumulare una sostanziosa situazione debitoria, abbiamo deciso di chiederne le dimissioni inoltrando una mozione di sfiducia motivata firmata da 6 soci.
Gradirei sapere se con tale manovra sarà possibile avviare la procedura di avvicendamento dell’organo amministrativo e se formalmente corretta quale sia l’iter finale per la sua approvazione.

Risposta al quesito:
A seguito della “mozione” inoltrata dai soci gli amministratori possono convocare l’assemblea ponendo all’ordine del giorno la revoca del loro mandato.
In tal caso è l’assemblea dei soci che deve assumere un deliberato.
Se gli amministratori omettono tale adempimento (non obbligatorio), allora i soci possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria per il controllo ai sensi dell’art. 2545 quinquesdecies del codice civile e all’Autorità di Vigilanza per l’ispezione straordinaria e l’eventuale commissariamento della Cooperativa.
In ogni caso, i soci (anche se in minoranza) possono agire con l’azione di responsabilità verso gli amministratori.

Quesito del 13/03/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia che versa in dissesto finanziario per cui è stata attivata la liquidazione coatta.
La banca aveva iniziato un procedimento di recupero solo verso alcuni soci che avevano pagato in contanti e non verso i soci che avevano il mutuo in virtù del fatto che sul terreno esiste una ipoteca generale.
La procedura di liquidazione blocca l’azione pignoratizia della banca e tutti i soci indistintamente sono responsabili del debito contratto dagli amministratori?

Risposta al quesito:
Con la messa in liquidazione coatta e la declaratoria di insolvenza, si bloccano tutte le azioni esecutive individuali verso la Cooperativa debitrice.
Se sugli immobili incombe ipoteca fondiaria, l’Istituto bancario può procedere autonomamente con privilegio assoluto per il credito relativo.
I soci che hanno stipulato un contratto di mutuo dovrebbero rispondere esclusivamente degli obblighi assunti con l’accollo della relativa quota.
I soci che non hanno stipulato alcun contratto rischiano di perdere il diritto alla prenotazione e assegnazione dell’alloggio, in quanto il Liquidatore può sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 72 L.F..
In ogni caso, l’alloggio che deve essere assegnato ai soci sarà gravato pero quota dai debiti sociali in relazione al valore di mercato dell’immobile.
I soci che non hanno avuto l’assegnazione possono ricorrere alla procedura del concordato di liquidazione.
Le potrà essere utile la consultazione del libro: “La Liquidazione Coatta Amministrativa e il Concordato nelle Società Cooperative“  Milano 2010 Edizioni Giuffrè.

Quesito del 13/03/2014

Abito come socia assegnataria a proprietà indivisa in un alloggio di una coop edilizia.
Per 15 anni abbiamo pagato come canone di locazione restituendo alla regione i fondi utilizzati per la costruzione dell’immobile.
Ora la coop cerca a fondo perso il canone di godimento.
È legittimo? A cosa serve se la coop dichiara che tutte le opere di manutenzione, come la sostituzione degli infissi oppure il rifacimento della facciata ormai in degrado, sono a carico nostro?

Risposta al quesito:
La Cooperativa in questione dovrebbe essere a mutualità pura e, quindi, dovrebbe avere come scopo quello di svolgere attività sociale esclusivamente nei confronti dei soci e a loro vantaggio.
In conseguenza di quanto precede, il canone di godimento degli alloggi deve essere pari ai “costi” d’esercizio, posto che il mutuo è stato estinto.
Si devono, pertanto, esaminare i bilanci redatti dagli amministratori e, in caso di difformità, procedere con l’azione di responsabilità nei confronti degli stessi.

Quesito dell’11/03/2014

Recentemente la coop edilizia di cui sono socio dal 1998 è stata dichiarata insolvente dal Tribunale, a seguito di ricorso del Commissario Liquidatore per debiti pregressi.
Gradirei conoscere se i soci che hanno stipulato il rogito nel 2000 con fine mutuo nel 2015, possono essere chiamati a rispondere dei debiti e possono esercitarsi azioni di ipoteca o altro sulla prima casa.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato non possono essere attivate azione revocatorie in danno dei soci assegnatari per due ragioni: la prima riguarda la qualificazione dell’alloggio assegnato come prima casa, la seconda attiene al tempo trascorso dall’atto di assegnazione.
In ogni caso, occorre verificare se con tale ultimo atto il socio ha assunto particolari obblighi ovvero se esistono deliberati assembleari che obblighino i soci a rispondere  pro quota  di debiti sociali.
Le potrà essere utile la consultazione del libro: “La Liquidazione Coatta Amministrativa e il Concordato nelle Società Cooperative“  Milano 2010 Edizioni Giuffrè.

Quesito del 09/03/2014

Sono socio di cooperativa per assegnazione dell’alloggio che mi è stato trasferito con rogito notarile nel Dicembre 2004.
Nel 2009 ho fatto richiesta di recesso dalla cooperativa e valutazione della quota (dare/avere) per evidente raggiungimento dell’obiettivo sociale (tutte le proprietà trasferite nel 2005 salvo aree di porticato per palese incapacità gestionale del precedente amministratore).
Il liquidatore dopo circa un anno dalla richiesta e malgrado i solleciti operati nel mentre, con dichiarazione in assemblea si è, in primis, pronunciato a favore (lo Statuto lascia solo al liquidatore la facoltà decisionale), poi in una successiva assemblea sottopone ai soci presenti la mia richiesta che viene negata.
Preciso che questa cooperativa è dilaniata da azioni legali verso soci morosi (alcuni resisi o dichiarati “nullatenenti” e quindi per il liquidatore non più efficacemente perseguibili, con conseguente ripartizione degli onori residuali per le sue prestazioni e per il legale della cooperativa sui rimanenti soci), giudizi temerari tentati da altri soci su atti gestionali meramente formali.
Che posso fare per uscirmene da questa situazione “allucinante”?


Risposta al quesito:
Le regole di diritto non sono pozioni magiche che soddisfano tutte le pur giuste aspirazioni dei cittadini, ma rappresentano strumenti per disciplinare al meglio i loro rapporti di convivenza sociale.
Nel caso in specie, sembra che alcuni soci siano divenuti insolventi dopo l’assegnazione degli alloggi, dei quali hanno alienato a terzi la proprietà.
Alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario non può che recuperare le somme dai soci capienti, che restano obbligati anche per la quota dei soci insolventi in forza del vincolo sociale.
Il Commissario non può legittimamente accogliere il recesso di un socio assegnatario, in quanto se così facesse danneggerebbe la residua compagine sociale, rispondendo in proprio per il danno cagionato.
Effettuate le assegnazioni degli alloggi sociali, tutti i soci sono obbligati alla contribuzione pro quota delle spese generali di amministrazione sino alla estinzione della Società.

Quesito del 09/03/2014

Sono socio di una coop. indivisa per forze dell’ordine a contributo pubblico.
Nel 2012 ho dato le dimissioni lasciando l’alloggio che avevo in godimento. A fine 2013 il CDA mi ha inviato una raccomandata asserendo che la mia domanda di recesso non poteva essere accolta in quanto viziata nella forma, per cui ero ritenuto ancora socio e non mi sarebbero stati restituiti i soldi (28 mila euro) che avevo conferito alla coop. durante l’iscrizione.
Vista la situazione ho chiesto di rientrare in possesso dell’alloggio o di altra sistemazione nello stesso stabile, ma mi è stato opposto rifiuto in quanto avevo già goduto di assegnazione di alloggio gravato da contributo pubblico.
E’ vero o ho ancora diritto a nuova assegnazione?

Risposta al quesito:
Il recesso del socio è regolato dallo Statuto sociale e dalle disposizioni dell’art. 2531 del codice civile.
Occorre, quindi, comprendere quali siano i vizi di forma che non hanno consentito il perfezionamento della domanda di recesso.
In ogni caso, se la Cooperativa non ha accettato il recesso, ciò vuol dire che il socio ha mantenuto i propri diritti e interessi legittimi, tra cui quelli riguardanti l’alloggio già a lui assegnato.
Per regola generale, comunque, non è consentito godere di più assegnazioni agevolate dal contributo pubblico.