Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 21/03/2014

Nella nostra cooperativa mista, il CDA si è reso responsabile di un tracollo economico dalle conseguenze disastrose.
Per questo motivo un certo numero di soci ha chiesto la convocazione di un’assemblea con presentazione di mozione di sfiducia, onde ottenere le dimissioni del CDA.
Dopo la discussione della mozione si passerà al voto per l’approvazione.
Vorrei sapere se anche i consiglieri in carica, destinatari della sfiducia, hanno diritto al voto oppure debbono astenersi.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, gli amministratori sono soci della Cooperativa e, pertanto, in tale qualità possono esprimere il loro voto in assemblea anche su questioni riguardanti il loro operato.

Quesito del 21/03/2014

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., in qualità di socio di cooperativa edilizia, assegnatario provvisorio di un immobile costruito dalla stessa società, ho convenuto quest’ultima innanzi al Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento d’urgenza di condanna alla esecuzione delle opere necessarie per assicurare staticità al fabbricato, minacciato da una frana.
Gli altri soci sono intervenuti nel menzionato giudizio, chiedendo il rigetto della domanda a difesa della cooperativa.
Atteso che nelle ultime assemblee è stato preannunciato che a breve si procederà alla stipula degli atti di assegnazione definitiva degli immobili in favore dei soci, con dispersione della garanzia patrimoniale della società, pongo i seguenti quesiti:
1) qual’è la maggioranza richiesta per l’emissione di una delibera favorevole alla stipula dei rogiti definitivi ?
2) nel caso in cui l’assegnazione definitiva degli immobili dovesse avvenire prima della conclusione del procedimento d’urgenza, tuttora pendente, potrò agire contro i soci frattanto divenuti proprietari, pignorandone gli immobili?
3) in che modo il socio di cooperativa edilizia può impedire che la cooperativa ponga in essere atti di disposizione del proprio patrimonio?
4) il socio può promuovere l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c. contro i singoli soci?
5) in caso di giudizi pendenti e morosità dei soci, il rogito notarile di assegnazione definitiva deve necessariamente statuite l’obbligo di accollo da parte dei soci degli oneri derivanti dall’esito dei giudizi in corso e dei debiti?

Risposta al quesito:
Tralasciando ogni considerazione sulla ritualità dell’azione ex art. 700 cpc, si fornisce risposta di massima alle varie domande:
1)      La Cooperativa edilizia ha come scopo l’assegnazione degli alloggi e, pertanto, non esiste una specifica maggioranza per la relativa delibera, che può essere assunta secondo i parametri dell’ordinaria amministrazione;
2)      Se la Cooperativa ha stipulato i rogiti, gli immobili assegnati escono dalla sua sfera di dominio e, pertanto, non possono essere più pignorati per eventuali crediti verso la Società;
3)      Nel caso prospettato il rimedio potrebbe essere quello del sequestro conservativo, ma in tal caso occorre dimostrare oltre al periculum in mora (oggettiva impossibilità di fronteggiare le obbligazioni future) anche il fumus boni iuris (l’esistenza del diritto di credito)! Va, comunque, osservato che gli amministratori rispondono in proprio se hanno proceduto alla dismissione del patrimonio,  nonostante l’esistenza del contenzioso con probabile credito di soci o di terzi;
4)      Non sembra che vi siano i presupposti dell’azione revocatoria, che richiede, tra l’altro, la lesione per riduzione del prezzo dell’immobile;
5)      Il rogito notarile non deve menzionare l’esistenza dei debiti e del contenzioso, ma in tal caso, come già detto, gli amministratori risponderebbero in proprio.

Quesito del 20/03/2014

Sono socio di una cooperativa a proprietà divisa con contributo pubblico dal 2012, in data odierna dei 16 alloggi ne sono stati venduti solo 9.
La cooperativa non procede al frazionamento del mutuo e relativo rogito per gli attuali soci bensì chiedi di contribuire in forma di credito al preammortamento e condominio degli alloggi invenduti.
Visto che non siamo in possesso della relativa specifica del mutuo stipulato con la banca, ci siamo rifiutati di pagare anche il nostro di preammortamento relativo all’anno 2013. Le chiedo cosa comporta questa nostra azione?
Fino ad un mese fa il presidente della cooperativa era in possesso di un’alloggio, poi senza nessuna assemblea un nuovo socio è entrato in possesso di tale alloggio.
Le chiedo è possibile una sostituzione del socio in questa situazione (7 alloggi invenduti)?
Se si, dopo questo precedente i soci possono chiedere la sostituzione anche se non hanno perso i requisiti?
Con la sostituzione la cooperativa deve restituire gli anticipi versati ed il costo di eventuali modifiche apportate? Chiesta la sostituzione possiamo continuare ad usufruire degli alloggi fin quando non vengono restituite tali somme?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha fruito del contributo pubblico, allora avrebbe dovuto avere tutti i soci prenotatari.
E’ possibile che nel corso dell’attività realizzativa, alcuni soci abbiano perso i requisiti e, quindi, abbiano chiesto di essere sostituiti da altri.
I soci subentranti devono versare le somme relative ai costi già sostenuti per la costruzione dell’alloggio nonché gli eventuali costi puri  per le migliorie apportate dai soci uscenti.
Il CdA può accogliere il recesso dei soci che non abbiano perso i requisiti, ma in tal caso deve assicurarsi che vi siano altri soci subentranti in modo da potere procedere al rimborso delle somme ai soci uscenti.
Può anche accadere che, a seguito di un contenzioso insorto con soci morosi, la Cooperativa abbia necessità di un maggiore fabbisogno finanziario, tanto da imporre ai soci adempienti  un provvisorio esubero di versamenti.
Una tale ipotesi, tuttavia, deve essere giustificata da esigenze obbiettive e va posta in chiara evidenza nella contabilità sociale, in modo da dare a ciascun socio la possibilità della relativa verifica.
Se tutto risulta regolare, allora i soci che omettono la maggiorazione dei versamenti rischiano di entrare in situazione di morosità e di incorrere nelle relative sanzioni, ivi compresa l’esclusione da socio.

Quesito del 19/03/2014

Faccio parte d’un CdA d’una cooperativa edilizia.
La stessa si compone di n°18 soci di cui osservanti dello statuto n°12 mentre i restanti soci che da anni non corrispondono la pigione mensile nonchè le varie spese di gestione amministrativa hanno inoltrato una mozione di sfiducia all’attuale CdA, indispettiti dal fatto che non hanno avuto più la copertura del vecchio CdA, in quanto gli consentiva con scuse di evitare il pagamento della pigione mensile più le altre spese frutto comunque d’un comitato d’affari che gestivano la cosa a loro favore caricando le spese sulla cooperativa.
Detto ciò chiedo cortesemente se alla riunione che avverrà entro i tempi previsti dalla norma può adottarsi un sistema di registrazione vocale e se i soci morosi, pur partecipanti all’assemblea generale, abbiano diritto al voto.


Risposta al quesito:
Nulla vieta che si proceda con registrazione sonora nel corso dell’adunanza dei soci , a condizione però che sia la stessa assemblea che deliberi le modalità  di registrazione.
Le Cooperative si fondano  sul “contratto di società” rappresentato dallo Statuto sociale, che può prevedere la sospensione del diritto di voto per quei soci che siano inadempienti verso la società.
Occorre, pertanto, verificare le disposizioni statutarie al fine di stabilire se, nel caso in specie, i soci morosi abbiano o meno il diritto di voto.
In ogni caso, i soci morosi possono essere esclusi con delibera del CdA e, in tal caso, non sussisterebbero dubbi sulla perdita del loro diritto di voto.

Quesito del 19/03/2014

La nostra cooperativa ha avuto il conto corrente pignorato a seguito di decreto ingiuntivo da parte di un creditore.
Ora il presidente a chiesto ai soci di pagare le somme dovute come canone mensile o spese varie direttamente in contanti, presso lo studio del commercialista.
Vorrei sapere se sottrarsi al provvedimento del giudice è legale e se il pagamento in contanti contrasti con norme che obbligano a servirsi di un conto corrente bancario.

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie a proprietà indivisa (come sembra che sia quella proposta nel quesito) non sono assoggettate alla disciplina delle locazioni e, pertanto, quanto versato dal socio non è coincidente con il canone locativo.
Da quanto precede, può dedursi che i soci non possono versare in contanti (nei limiti di legge) gli importi relativi alle spese per la fruizione dell’alloggio loro assegnato.
Il pignoramento del conto corrente impone che non si distolgano le somme in esso esistenti, ma non incide sugli altri versamenti effettuati dai soci direttamente nelle mani degli amministratori.

Quesito del 18/03/2014

Ho un problema di IVA con la cooperativa, dopo più di otto anni di locazione dell’immobile con una cooperativa, ora siamo arrivati quasi alla stipula del rogito, però il socio, prima dell’atto, cederà le quote ad un fratello che si intesterà l’appartamento.
Il primo socio ha già pagato l’iva al 4% su tutto l’importo dell’immobile, ora la cooperativa afferma che il socio subentrante, all’atto della cessione di quote, dovrà pagare nuovamente l’iva del 4% sull’intero valore dell’immobile.
E’ possibile avere la doppia imposizione sullo stesso immobile per una cessione di quote?


Risposta al quesito:
Nelle Cooperative edilizie i soci versano le somme necessarie per la copertura del costo alloggio e, pertanto, affrontano anche l’IVA sugli acquisti effettuati a tale scopo dalla Società (fatture dell’impresa appaltata, materiali vari, prestazioni di servizi, etc.).
La Cooperativa accumula l’IVA sugli acquisti e al momento della cessione degli alloggi la confronta con l’IVA emessa per gli atti di assegnazione, per poi richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza d’imposta.
Da quanto precede, consegue che l’atto di assegnazione è sottoposto all’IVA, mentre il socio assegnatario può recuperare l’eventuale eccedenza esclusivamente attraverso la Cooperativa a seguito del rimborso.
Occorre, pertanto, verificare il “percorso” dell’IVA nella contabilità sociale.