Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 24/10/2022

Sono stata assunta a tempo indeterminato da una Cooperativa sociale di tipo A il 17.08.2022. Ho dato le dimissioni il giorno 12.09.2022 senza preavviso durante il periodo di prova di 45 giorni di effettivo lavoro. Nel mese di settembre ho lavorato 8 giorni. Nella busta paga del mese mi sono state trattenute la quota di iscrizione per € 225,00 e la quota di capitale sociale per € 390,78.
Al momento dell’assunzione non mi era stato comunicato l’importo della quota di iscrizione e mi era stato segnalato che la quota sociale sarebbe stata addebitata nella misura di € 100 al mese.
Il mio quesito è se tutto questo è giuridicamente corretto oppure no.

Risposta al quesito:
Dal quesito emerge che la socia-lavoratrice è receduta sia dal rapporto di lavoro sia da quello sociale.
Ciò posto, per un anno dal recesso permane l’obbligo di versamento dei conferimenti che non fossero stati integralmente eseguiti.
E’ probabile, pertanto, che la trattenuta subita dalla socia nell’ultima busta paga abbia coperto il residuo ancora dovuto relativamente alla quota di capitale dalla stessa sottoscritta.
Sul punto, occorrerà verificare lo Statuto e la Delibera di ammissione, nonché le eventuali trattenute nelle precedenti buste paga. La stessa verifica andrà eseguita in merito all’entità dell’importo dovuto a titolo di quota associativa.
A seguito dell’avvenuto recesso dalla Cooperativa, la socia avrà, comunque, diritto al rimborso integrale della quota del capitale conferita, che dovrà avvenire nei centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio nel quale è cessato il rapporto sociale. Tuttavia, la liquidazione della quota avverrà facendo riferimento alle risultanze del bilancio relativo al medesimo esercizio, per cui non è detto che vi sia identità tra l’importo liquidato ed il valore nominale dei conferimenti in conto capitale.
E’ possibile, infatti, che la Cooperativa abbia subito perdite, il cui importo complessivo va ripartito pro quota sui soci per il periodo del rapporto intrattenuto.
Restano salvi i diritti della socia per le eventuali irregolarità gestionali rilevabili dal Bilancio sociale.

Quesito del 20/10/2022

Al presidente della Cooperativa edile dove ho acquistato casa già con atto notarile fatto e accollo mutuo, ho chiesto l’accesso agli atti e lui me lo ha negato, rispondendo al mio legale che nulla era dovuto.
E’ chiaro che la negazione mi ha destato più dubbi sulla sua onestà, allora ho fatto richiesta all’Assessorato che mi ha rilasciato un documento dove dichiara la mancata revisione dopo pec etc, cioè dal 2019 rifiuta di fare la revisione.
Che cosa può succedere ora, c’è responsabilità penale per lui ed il suo consiglio d’amministrazione?

Risposta al quesito:
Il rifiuto della revisione comporta il Commissariamento della Cooperativa e successivamente l’eventuale Liquidazione Coatta.
Il socio può sollecitare l’Ente di Vigilanza al Commissariamento e all’esito richiedere l’accesso agli atti relativamente all’attività svolta dal Commissario.
Occorre, quindi, esaminare i Bilanci pregressi e verificare l’esito dei rilievi commissariali, in do da potere adeguatamente valutare la sussistenza dei presupposti di legge per procedere con l’azione di responsabilità verso l’amministratore.

Quesito del 15/10/2022

Gentilissimo avvocato, vorrei un Suo consiglio per la validità di documento di ricognizione di debito e promessa pagamento in carta semplice, redatta da un legale e firmata dal presidente della Cooperativa.

Risposta al quesito:
E’ ovviamente necessario esaminare il documento al fine di verificare la ragione del debito riconosciuto dall’amministratore della Cooperativa.
Occorre, infatti, valutare se la dichiarazione attiene ad un evento giuridicamente riconducibile alla Cooperativa ovvero si limita alla responsabilità personale dell’amministratore medesimo.

Quesito del 10/10/2022

Dieci anni fa mi dimettevo da socio di cooperativa edilizia, dimissioni accettate, da allora ad oggi, malgrado vari incontri e richieste purtroppo verbali, non ho avuto nulla, la Cooperativa è ancora attiva e sta assegnando gli alloggi.
Cosa devo fare per venire in possesso di quanto versato?

Risposta al quesito:
Se il recesso è stato accolto e non sussistono debiti verso la Cooperativa, il socio receduto ha diritto al rimborso integrale di quanto versato in conto costruzione.
In ragione della cessione degli alloggi, il socio fa bene ad agire urgentemente in sede giudiziaria mediante decreto ingiuntivo alla Cooperativa, che, appena esecutivo, va trascritto nei Registri Immobiliari.
Occorre, inoltre, che il socio metta in mora gli amministratori avvertendoli della loro responsabilità nel dismettere il patrimonio sociale senza soddisfare i creditori sociali.
Nel caso di sopraggiunta inesistenza di immobili di proprietà della Cooperativa, il socio receduto può agire con l’azione di responsabilità in danno degli amministratori.

Quesito dell’08/10/2022

Gradirei poter avere una indicazione inerente la cancellazione dell’ipoteca in riferimento all’acquisto di un alloggio in LCA.
Il commissario incaricato all’atto del rogito ci informò che in seguito ci sarebbe stata la cancellazione dell’ipoteca cumulativa, oggi ci comunica che bisogna recarsi presso il notaio incaricato del rogito e procedere alla cancellazione dell’ipoteca con l’esborso di una somma a mio avviso elevata. Non capisco il motivo di questa procedura se io ho acquistato pagando in contanti quanto deciso nella valutazione del prezzo dell’immobile dal commissario, il fatto di aver assolto al pagamento del dovuto ritengo basti. Spero di essere stato chiaro e La ringrazio moltissimo per l’aiuto.

Risposta al quesito:
La disciplina della Liquidazione coatta e analoga a quella del Fallimento, sicché l’Ente tutorio deve procedere alla estinzione delle ipoteche incombenti sugli immobili aggiudicati.
La “cancellazione” nei Registri Immobiliari avviene mediante annotazione del succitato provvedimento dell’Ente tutorio e le relative spese restano a carico dell’aggiudicatario.
Le succitate spese, tuttavia, non sono elevate, essendo limitate alle tasse di registro e ipotecarie complessivamente ammontanti a circa € 300,00 e all’onorario del professionista che vi provvede (non necessariamente il notaio).

Quesito del 06/10/2022

Sono un ex socio di una Cooperativa edilizia tra privati. Il progetto edilizio, prevedeva l’acquisto di un terreno privato e la successiva costruzione su di esso di una palazzina. Oltre all’ iniziale quota sociale, ho versato alla Cooperativa un capitale in conto costruzione.
Ora, visto il dilungarsi delle tempistiche e le modifiche dovute apportare al progetto dagli architetti (il Comune ha infatti bocciato in toto il progetto iniziale di costruzione), ho receduto dalla Cooperativa. Mi viene comunicato che per rientrare delle somme versate, devo attendere il subentro di un nuovo socio.
La domanda che vorrei farLe è questa: il fatto che non ci sia stato ancora il rogito del terreno tra il privato (che risulta ancora esserne il proprietario) e la Cooperativa, non dovrebbe consentirmi di riavere indietro il capitale versato, senza dover attendere il subentro di un nuovo socio?

Risposta al quesito:
Il ritardo eccezionale e gli errori progettuali comportano le responsabilità della Cooperativa che consentono al socio il diritto di recesso.
Occorre, tuttavia, verificare la clausola dello Statuto ovvero del preliminare di assegnazione alfine di valutare la condizione del subentro di altro socio.
La predetta condizione dovrebbe decadere in ragione delle gravi e persistenti inadempienze della Cooperativa, la cui effettiva rilevanza giuridica va esaminata e controllata preventivamente all’eventuale azione di tutela giudiziaria.
La mancata stipula del contratto di acquisizione del terreno, potrebbe essere indifferente in ragione del preliminare stipulato con il relativo promittente venditore, posto che il rimborso della quota al socio receduto dovrebbe essere, comunque, rimpiazzato dal socio subentrante (se la clausola è valida).