Mia moglie è socia di una cooperativa edile indivisa.
La cooperativa è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria perché l’ispettore giudiziario ha riscontrato veritiero quanto denunciato da mia moglie e da altro socio, entrambi inconsapevoli componenti del collegio sindacale.
Inoltre, la cooperativa è stata sottoposta a ben tre ispezioni del Ministero dello Sviluppo Economico (una tuttora in corso) ed è stata riscontrata falsa la graduatoria dei soci assegnatari con sentenza penale che dispone la confisca di falsi verbali e la cancellazione di numerosi atti ritenuti falsi (assolve gli amministratori perché il reato è prescritto).
Per tutto questo ci è stato consegnato (dopo tre anni che gli altri avevano occupato gli alloggi) un alloggio inagibile e/o inabitabile (mancano camice di stucco, intonaci vetri e con grossi fori nelle pareti) con perizia giurata è stato chiesto agli amministratori (gli stessi dismessi in occasione dell’amministrazione giudiziaria rielettisi) di provvedere a rendere l’alloggio agibile senza avere mai risposta in merito.
Pertanto si decideva dopo cinque anni (tra l’altro ci costringono a pagare l’IMU come seconda casa pur impedendoci di abitarci) di mettere un freno a questa situazione ed a dicembre del 2013 si inviava ennesima diffida e messa in mora alla cooperativa affinché provvedesse a rendere abitabile l’alloggio e pertanto si restava disponibili a pagare la rata del mutuo purché avvenisse detto risanamento.
Per tutta risposta nel mese di aprile del 2014 il c.d.a. deliberava l’esclusione per morosità. Vi è inoltre da segnalare che altri tre soci non avevano pagato detta rata di mutuo e non sono stati esclusi, uno di questi nel mese di giugno veniva invitato dal presidente ad accettare un assegno della cooperativa per poter pagare la rata del mutuo.
La domanda che porgo è questa: tutto questo è legale? Oltre alla opposizione presentata dinanzi al giudice civile quale altra strada possiamo intraprendere e con quali presupposti e motivazioni?
Risposta al quesito:
Quanto prospettato non costituisce un quesito a cui può darsi una risposta tecnica, ma rappresenta, piuttosto, una richiesta di parere articolato su una serie di fatti appena accennati (meglio dire incompleti), il cui esame va certamente approfondito, anche mediante la verifica dei documenti ad essi relativi.
Si può, tuttavia, genericamente concludere che i soci esclusi devono fondare la propria opposizione sulle inadempienze della Cooperativa (condizioni dell’immobile loro assegnato), che devono risultare talmente gravi da giustificare il rifiuto di pagare la rata di mutuo.
Occorre, poi, verificare che l’entità dei danni all’immobile e del loro valore di ripristino siano quantitativamente inferiori al complessivo importo del mutuo non pagato (principio della proporzionalità dell’inadempimento).
In ogni caso, va presa in considerazione la possibile invalidità della delibera di esclusione per vizi propri ovvero per la violazione del principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
Tutte le predette circostanze vanno fatte valer innanzi al Giudice civile, ma non è da trascurare l’ipotesi di seguire la via amministrativa, supportando l’ispezione in corso al fine di ottenere il Commissariamento della Cooperativa con l’intento di richiedere la revoca della delibera di esclusione al Commissario Straordinario.