La Cooperativa a proprietà indivisa di cui sono socio assegnatario mi applica IVA al 10 per cento e non al 4 perché sono nudo proprietario del 50 per cento di un immobile, casa costruita nel 1962 dal mio defunto padre.
E’ quindi un bene ereditato e non acquistato, non ho quindi usufruito delle agevolazioni prima casa.
Se, come credo, sarebbe corretto applicare IVA al 4 per cento, è necessario fare un interpello formale alla Agenzia delle Entrate affinché la Cooperativa si adegui?
Risposta al quesito:
Non è chiaro se il quesito faccia riferimento all’iva richiesta dalla Società sui canoni di godimento dell’alloggio oppure sul prezzo di acquisto dello stesso, nel caso di assegnazione al socio a seguito di trasformazione della Cooperativa da proprietà indivisa a divisa.
Nel primo caso, l’operazione (assimilata alla locazione di immobili da parte di soggetto passivo iva) sarebbe imponibile previa opzione della Cooperativa e sconterebbe l’imposta con aliquota del 10%.
Nel secondo caso, invece, se si trattasse di “prima casa”, i versamenti del socio sia in acconto sia a saldo del prezzo di acquisto dell’immobile sarebbero soggetti all’aliquota iva del 4%.
Il possesso del diritto di nuda proprietà su un immobile, per il cui acquisto non si è fruito delle agevolazioni fiscali, non impedisce di acquisire il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento su un altro immobile, beneficiando delle agevolazioni (nemmeno qualora i due immobili siano situati nello stesso Comune).
Quanto precede si deduce dal contenuto dell’art. 1 nota II-bis della Tariffa parte prima del Testo Unico n. 131/1986, che disciplina la materia, ed inoltre l’Amministrazione finanziaria si è già pronunciata in tal senso con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18/E del 29 maggio 2013.
La tutela che deve assumere il socio non è presso l’Agenzia delle Entrate, ma direttamente nei confronti degli amministratori, contestando la loro richiesta, se ne ricorrono i presupposti di illegittimità.