Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 26/10/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia A R.L. la quale ha assegnato e rogato tutti e venti gli alloggi sociali, gli ultimi due a luglio 2014 avendo raggiunto lo scopo sociale.
La cooperativa ha una disponibilità liquida di circa 6/7 mila euro capitale necessario per la messa in liquidazione e successiva estinzione, ma il presidente si oppone vantando delle quote sociali degli anni 2013 e 2014 (circa 3000,00 €) dai soci i quali non vogliono saldare in quando non più necessari alla cooperativa.
Mi chiedo se il presidente può pretendere ancora la quota sociale deliberata per le spese di gestione avendo un attivo necessario per la chiusura, (il presidente consigliato dal notaio il quale ha stipulato i venti rogiti minaccia di non chiudere fino a quando non incassa questa somma).
Qual è la strada migliore e più semplice per la chiusura, premetto che il nostro presidente dispone e agisce senza chiedere a nessuno dei soci.

Risposta al quesito:
Quando la Cooperativa ha completato il programma sociale l’assemblea dei soci può deliberare la messa in liquidazione, mediante deliberato assistito da notaio.
La predetta assemblea nomina il liquidatore, il quale ha l’obbligo di estinguere tutte le passività e attività della Società.
Se vi sono crediti verso alcuni soci, il Liquidatore deve chiederne il soddisfo, al fine di  ricostituire l’integrità dell’attivo e procedere all’estinzione delle passività e, successivamente, alla distribuzione ai soci degli eventuali residui.
L’alternativa alla liquidazione volontaria, può essere la Liquidazione coatta amministrativa, ma in tal caso la procedura sarebbe ancora più costosa e, comunque, i soci debitori non potrebbero sottrarsi al loro obbligo.

Quesito del 24/10/2014

Faccio parte del C.di A. di una cooperativa edilizia.
Per problemi economici è stato affidato incarico per richiedere il concordato preventivo. L’incaricato ha fatto versare ad ogni socio una somma di denaro ordinando al presidente della cooperativa di versarli su un conto corrente segreto.
Il presidente ha ubbidito senza informare il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci.
Io come membro del C.d.A. cosa vado incontro?
L’Avvocato incaricato, che non ha ancora presentato la domanda di concordato, poteva obbligare l’apertura del conto corrente asserendo che tale conto “criptato” non doveva essere portato a conoscenza, in quanto successivamente utilizzati per il pagamento della sua parcella?
E’ legale? Dove cessa la responsabilità del CdA?
La sede della società e i soci sono tutti sotto la giurisdizione del Tribunale di Torino.

Risposta al quesito:
Il Concordato preventivo viene richiesto dalla Cooperativa sulla base della reale situazione economica e finanziaria, che occorre esporre al Tribunale mediante la rigorosa procedura prevista dalla legge, in base alla quale tutti i conti esposti devono essere certificati da un revisore legale.
Non è lecita la creazione di “fondi segreti”, men che mai relativi alla parcella dei professionisti che seguono la procedura.
Il componente del CdA , il quale sia a conoscenza di fondi segreti e, ciononostante, vota favorevolmente per la formulazione della proposta di concordato (falsa) risponde sia in sede civile che in sede penale.

Quesito del 23/10/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia costruzione agevolata I casa L. 79/75 Sicilia.
La Regione ha decretato nel 2011 il mutuo per la cooperativa di € 648.000 per 6 alloggi per un totale di € 108.000 a socio. La banca designata nel decreto ad erogare si rifiutò ad erogare il mutuo agevolato e la cooperativa per più di 3 anni è rimasta ferma con i lavori e il fine lavori previsto per gennaio 2013 è naturalmente slittato.
Tutt’oggi siamo fermi con i lavori e dei 6 soci siamo rimasti in 4 gli altri 2 si sono dimessi. Di questi 4 solo 2 vorremmo poter usufruire del mutuo a tasso agevolato in quanto un socio ha tutto il contante per ultimare l’alloggio, e l’altro ha deciso di fare un mutuo pvt in quanto l’importo rimanente è di circa 70.000 € inferiore ai 108.000 € previsti dal decreto regionale agevolato.
Ora vorrei sapere: se troviamo una banca disponibile ad erogare il mutuo a tasso regionale agevolato possiamo i 2 soci usufruire del tasso regionale? Poi se magari fossimo 6 soci e solo 2 dei 6 volessimo il mutuo potremmo i 2 soci usufruire del mutuo?
Quando sono entrato in coop tutti volevano il mutuo, ora, fortuna loro, alcuni hanno tutta la liquidità per ultimare gli alloggi, altri invece hanno versato 150.000 dei 230.000 € previsti e non sono più interessati al mutuo regionale di 108.000 €, ma che colpa abbiamo gli altri soci se 4 non sono più interessati al mutuo regionale?
Ci sono obblighi, regole o possibilità per non perdere il finanziamento regionale agevolato e già decretato nell’ottobre 2011?

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, accertare le ragioni opposte dalla Banca per la stipula del mutuo agevolato, dovendosi ritenere molto probabile che vi siano obbiettive cause ostative, la cui rimozione è preventivamente necessaria prima di rivolgersi ad altro Istituto di credito.
Va, inoltre, osservato che il programma costruttivo è stato finanziato per sei alloggi e, quindi, i soci prenotatari devono essere necessariamente 6.
I soci mancanti, dunque, devono essere integrati ricorrendo all’elenco degli aspiranti soci e, in caso di rifiuto di questi ultimi, è necessario assumere i nuovi soci.
I soci prenotatari possono rinunciare al mutuo agevolato, ma in tal caso deve essere preventivamente rivolta apposita istanza alla Regione.

Quesito del 22/10/2014

Essendo receduto quale socio da coop. edilizia indivisa, avevo diritto al rimborso delle quote che avevo anticipato per avere in godimento l’alloggio in assegnazione.
Tali restituzioni dovevano avere luogo entro il 31.12.2013.
Ora la cooperativa procede con richiesta di concordato preventivo e si paventa il reale pericolo di perdere tutti i soldi anticipati.
E’ fattibile avviare un’azione di sequestro conservativo dei beni in capo alla cooperativa, sia mobili che immobili.

Risposta al quesito:
La procedura di concordato preventivo ha natura concorsuale, cioè tende a creare una condizione paritaria tra i creditori, i quali devono esprimersi con il loro voto per l’accoglimento del concordato medesimo.
In mancanza di accoglimento del concordato, la Cooperativa viene esposta al fallimento.
Se i soci hanno interesse a proseguire l’attività sociale formulano l’istanza di concordato, offrendo, una somma ridotta ai creditori.
Entrambe le procedure concorsuali azzerano i provvedimenti cautelari di garanzia, a maggior ragione se i creditori interessati sono soci della Cooperativa.
I soci creditori, infatti, ricorrendo la procedura concorsuale, sarebbero comunque postergati agli altri concorrenti, sia chirografari che privilegiati.

Quesito del 21/10/2014

Sono socia di una cooperativa che mi ha assegnato un alloggio, per il quale ho versato le somme richieste fino all’atto dell’esecuzione immobiliare del 2001.
L’appartamento è all’asta, come tutti gli altri immobili di proprietà della cooperativa, ed io risulto, dai dati della vendita, “occupante senza titolo”.
In caso di vendita ed acquisizione da parte di estranei dell’alloggio che “occupo”, è possibile che io possa diventare proprietario dello stesso intervenendo presso il giudice o presso il professionista delegato alla vendita?

Risposta al quesito:
In caso di procedura di esecuzione immobiliare a carico della Cooperative edilizia, il socio è terzo e può partecipare all’asta pubblica per tentare di aggiudicarsi l’immobile pagando il prezzo più elevato tra quelli offerti dagli altri partecipanti.
Se il socio è creditore della Cooperativa in base ad un titolo esecutivo, può inserirsi nel pignoramento partecipando alla distribuzione del ricavato secondo la gradazione creditoria.

Quesito del 20/10/2014

La nostra Cooperativa edilizia dopo oltre 30 anni su circa 42 soci si trova nella situazione di avere 29 soci creditori e 13 debitori.
Noi soci in regola coi pagamenti vorremmo chiudere la Cooperativa e lasciare solo i soci debitori, ma il Presidente, su consiglio del Legale, non accetta la chiusura per i Soci in regola con i pagamenti perché ci sono 13 soci debitori anche di somme importanti.
Come potremmo comportarci noi, in regola con i pagamenti, per poter chiudere e uscire dalla Cooperativa che, dice, non ha strumenti efficaci e sufficientemente veloci per far pagare i soci debitori?

Risposta al quesito:
Se è stato raggiunto lo scopo sociale, i soci paganti possono richiedere di recedere ovvero di mettere in liquidazione la Società.
Il Consiglio di amministrazione deve decidere entro un breve termine e, se rigetta la domanda di recesso, i soci richiedenti hanno sessanta giorni per opporre il deliberato innanzi al Tribunale territorialmente competente.
Per costante giurisprudenza, trascorso un congruo termine senza alcuna risposta da parte del Consiglio, il recesso deve intendersi accolto.