Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 21/11/2014

Sto per mettere in liquidazione una società srl, che ha 30.000.00 di capitale sociale, beni immobili (elettrodomestici esposti nel negozio in attesa di vendita) per 50.000.00 e un terreno con piattaforma acquistato nel 2009 con valore di 100.000.00.
Adesso abbiamo l’esigenza di assegnare ad uno dei soci il terreno, ma il terreno ha un mutuo ipotecario di 150.000.00.
E’ possibile assegnare il terreno anche se ha il mutuo?
Precisando che il socio a cui viene assegnato il terreno provvederà anche ad onorare le rate mensili rimaste che sono pari a circa 140.000.00.

Risposta al quesito:
Per effettuare validamente il trasferimento e liberare contestualmente la srl, occorre necessariamente il preventivo consenso dell’Istituto bancario mutuante, stante la disposizione del Codice Civile, secondo la quale il debito non può essere ceduto senza il consenso del creditore.

Quesito del 20/11/2014

Un socio piuttosto anziano della Cooperativa ha venduto l’immobile ricevuto in assegnazione ed è morto dopo pochi mesi. Gli eredi hanno rinunciato all’eredità (che a questo punto era zero).
La cooperativa deve fare fronte a dei cospicui debiti e non può chiederli al socio defunto o agli acquirenti.
Vi è una responsabilità dell’amministratore per non aver bloccato o impugnato la vendita?

Risposta al quesito:
Gli amministratori non possono dismettere il patrimonio sociale se incombono debiti sulla Cooperativa, altrimenti incorrono nella responsabilità personale, che può essere fatta valere con l’azione votata dall’assemblea ovvero dal socio individualmente danneggiato.
Nel caso di assegnazione di alloggi sociali, in costanza di debiti della Cooperativa, ancora pendenti, gli amministratori avrebbero dovuto esporre, nell’atto pubblico di trasferimento della proprietà individuale, la riserva sulla integrazione del prezzo di assegnazione, ciò al fine di garantire il credito della Società anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti del bene ceduto.
Nel caso di specie, se gli amministratori hanno omesso l’adempimento che precede, gli amministratori rispondono con il loro patrimonio personale sino alla concorrenza del credito vantato dalla Cooperativa nei confronti del socio defunto.

Quesito del 20/11/2014

Con riferimento al recupero iva dall’Agenzia Entrate di Prato, sono dovuti anche gli interessi di 4 anni?
Ho fatto richiesta subito dopo la chiusura della società snc.

Risposta al quesito:
Qualora dalla dichiarazione annuale risulti un’eccedenza iva a credito, il contribuente può chiedere il rimborso della suddetta somma se ricorrono i presupposti di cui all’art. 30 DPR n. 633/1972.
Come illustrato dalla Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2011, il rimborso sarà eseguito:
“con procedura ordinaria, dall’Ufficio competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi superiori ad euro 516.456,90, ovvero nel caso di procedure concorsuali; con procedura semplificata, dall’Agente della riscossione territorialmente competente, entro sessanta giorni dall’invio della dichiarazione, per importi non superiori al suddetto limite.”
La medesima Circolare ha poi chiarito che sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura del 2% annuo (percentuale così fissata a partire dall’01/01/2010) a decorrere “dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i rimborsi liquidati dall’Ufficio e dal sessantesimo giorno successivo all’invio della dichiarazione, per i rimborsi erogati dall’Agente della riscossione”.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 38-bis DPR n. 633/1972, la decorrenza rimane sospesa per il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta al contribuente di documentazione di supporto e la data di consegna della stessa, se il periodo medesimo superi i 15 giorni.

Quesito del 19/11/2014

Sono assegnatario con atto notarile di un alloggio in coop divisa che non ha percepito alcun finanziamento pubblico, vorrei sapere se la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà mi permette di vendere l’immobile sul libero mercato.
Il riscatto può essere chiesto subito?

Risposta al quesito:
La menzione del “diritto di superficie” lascia presumere che il terreno su cui insiste l’alloggio sia stato assegnato dal Comune nell’ambito di una zona per l’edilizia economica e popolare ai sensi della L. 167.
In tal caso il vincolo è rappresentato dalla destinazione del terreno e dall’atto di concessione, che si concretizza nella Convenzione stipulata tra la Cooperativa e il Comune concedente.
In quest’ultimo atto si possono rilevare tutti i vincoli imposti, ivi compreso quello riguardante i tempi di alienazione a terzi dell’alloggio assegnato.

Quesito del 15/11/2014

Ho fatto parte di una società cooperativa edilizia a proprietà indivisa, da circa due anni ho rassegnato le mie dimissioni da legale rappresentante.
Il nuovo CdA non ha mai provveduto a modificare la fideiussione da me sottoscritta in favore di un Ente pubblico.
Ora a distanza di oltre due anni, mi sono visto notificare una ingiunzione di pagamento da parte della società assicurativa… Cosa rischio?
La cooperativa ha in atto una proposta di concordato non ancora perfezionata. In caso di ammissione al concordato e accettazione da parte dell’assicurazione la mia posizione viene sanata?

Risposta al quesito:
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore al pagamento di quanto dovuto al creditore.
Ai sensi dell’art. 184 L.F., nel caso di concordato, i creditori conservano intatti i loro diritti nei confronti dei fideiussori, nonostante l’adesione alla procedura concorsuale.
Il fideiussore deve, comunque, essere garantito dal debitore principale, nei confronti del quale può agire anche dopo l’esecuzione del concordato, al fine di ottenere il rimborso dell’intera somma pagata.

Quesito del 13/11/2014

Dopo la assegnazione dell’appartamento al piano rialzato con annesso terrazzo a livello, non essendomi stato prospettato che era in proprietà, all’atto dell’intestazione definitiva mi sono stati aggiunti 190 mq. di superficie convenzionale su un appartamento di mq. 99 e che il costo della terrazza era di 90.000,00 euro aggiunti ai 160.000,00 dell’appartamento.
Ho chiesto la rinuncia in proprietà del terrazzo.
E’ accoglibile tale rinuncia in quanto non posso disporre di un costo aggiuntivo?

Risposta al quesito:
Ancor prima della stipula dell’atto definitivo, la Cooperativa deve procedere alla prenotazione dell’alloggio, assimilabile all’atto preliminare di compravendita.
Se nell’atto di prenotazione non era prevista la necessaria assegnazione del terrazzo a livello, in tal caso è possibile non accettare lo spazio aggiuntivo.
In ogni caso, è bene verificare in base a quale criterio è stato determinato il costo del terrazzo a livello e se tale costo è stato preventivamente inserito nel piano costruttivo e approvato in sede assembleare.