Sono un socio di una cooperativa edilizia con circa 50 soci; molti appartamenti sono stati assegnati ma su alcuni ci sono delle problematiche che non permettono di chiudere la cooperativa in tempi brevi (sequestro di una quota, soci che non hanno interesse all’assegnazione perché li hanno già messi in affitto).
Mi domandavo se potevo recedere da socio imputando come motivazione l’inadempimento della società all’obbligazione di assegnare gli alloggi preassegnati, oltre all’inadempimento delle obbligazioni statuarie e normative degli amministratori che si sono succeduti: mancato recupero forzato dei versamenti sociali dovuti dai soci morosi e mancata esclusione degli stessi;
autorizzazione ad alcuni soci pre-assegnatari di dare in locazione gli appartamenti percependo, da diversi anni, un canone di locazione;
l’ingresso in Cooperativa di soci titolari di agenzie immobiliari;
l’assenza di un’azione di responsabilità nei confronti dei soggetti che fino ad oggi, con la loro gestione inappropriata, hanno provocato il dissesto della situazione patrimoniale della Cooperativa;
mancata corresponsione del mio credito di socio per mancanza di liquidità della coop.
Nel caso di risposta negativa so che posso proporre opposizione al tribunale, ma sarebbe accolta?
Sono motivi che giustificano un recesso?
Risposta al quesito:
Il recesso da socio è regolato dalle norme statutarie e dall’art. 2532 del codice civile.
Si tratta di un atto negoziale unilaterale sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.
L’organo sociale può rifiutare l’istanza del socio basandosi sul principio di integrità della compagine sociale, sostenuto dall’originario contratto di società.
Il rifiuto, tuttavia, non può essere incondizionato e, quindi, non può obbligare all’impossibile il socio che ha aderito al sodalizio.
Nell’ottica che precede, occorre esaminare le inadempienze della Cooperativa, distinguendo tra quelle di carattere generale che incidono sulla gestione della Società, da quelle che specificatamente impediscano (dolosamente o colposamente) il raggiungimento dello scopo sociale e l’estinzione della Società medesima.
In quest’ultimo caso il socio può opporre il rigetto dell’istanza di recesso, fondandolo sulla inadempienza degli amministratori, ma ha l’onere di provare di avere messo in mora la Cooperativa con le specifiche e motivate istanze di adempimento (ad esempio in sede di approvazione del bilancio d’esercizio), poi sistematicamente disattese dagli amministratori e dalla stessa compagine sociale.
Se una tale azione dovesse risultare di difficile attuazione, in tal caso al socio non resta che agire con l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.