Abbiamo sottoscritto un rogito notarile il cui prezzo riferito al preliminare è stato scorporato distinguendo un prezzo di convenzione ed un prezzo di varianti.
In sede di rogito NON abbiamo prestato attenzione allo scorporo ed alla distinzione tra prezzo di convenzione e varianti, in quanto il prezzo totale tornava con quello sottoscritto nel preliminare. Credevamo che quello fosse il prezzo di convenzione ed a quel prezzo avremmo potuto rivendere l’alloggio.
In realtà qualche anno dopo siamo venuti a conoscenza dal Comune che le varianti erano ILLEGITTIME, lo ha stabilito una sentenza del Tar e che quindi noi potevamo rivendere a circa la metà del prezzo pagato. A parte la responsabilità degli amministratori della cooperativa per aver disatteso un bando pubblico ci chiediamo il ruolo e le responsabilità di un Notaio in questo contesto.
Lui non ci ha mai chiaramente riferito che stavamo comprando a 100 e potevano rivendere a 50 in quanto chiaramente nessuno avrebbe sottoscritto il rogito. Ed allora il notaio può essere citato per danni relativamente alla sua prestazione professionale?
Risposta al quesito:
Per una corretta soluzione occorrerebbe verificare l’esatto contenuto della convenzione, per stabilire se essa si riferisca al prezzo di commercializzazione ovvero al costo dell’alloggio.
Mentre nel secondo caso, l’atto sarebbe senza alcun dubbio nullo e il notaio sarebbe responsabile della sua redazione, nella seconda ipotesi la situazione sarebbe del tutto diversa.
Ed infatti, nel rogito sono stati differenziati gli importi pagati dal socio, l’uno a titolo di prezzo base, l’altro a titolo di maggiorazioni per varianti, presumibilmente costituenti migliorie dell’opera.
In tal caso, il notaio sarebbe immune da responsabilità, anche perché appare presumibile che nell’atto abbia richiamato la convenzione con il Comune.
Con il predetto richiamo, il contenuto della Convenzione si presume a conoscenza del socio assegnatario, il quale ha accettato l’immobile, eseguendo le migliorie per il proprio piacere d’uso.