Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 23/07/2015

Dopo aver ricevuto le autorizzazioni per il passaggio a proprietà divisa e restituito la differenza degli interessi alla Regione Lazio, solo 20 soci su 24 hanno aderito e pagato gli interessi per 20 alloggi.
Premesso che abbiamo avuto finanziamenti statali dopo gli atti possiamo dimetterci da soci o liquidare la cooperativa?

Risposta al quesito:
La legge prevede che la maggioranza dei soci possa deliberare il passaggio dalla proprietà indivisa a quella divisa.
La minoranza dei soci non aderenti, può proseguire nell’attività della Cooperativa a proprietà indivisa, mentre i soci aderenti hanno diritto a recedere dalla Società.
Se non sussistono le condizioni per la prosecuzione dell’attività (come sembra nel caso di specie) la legge prevede che gli alloggi residui possano essere ceduti agli IACP i quali mantengono il rapporto locativo con i soci che non hanno aderito al passaggio a proprietà indivisa.

Quesito del 23/07/2015

Chiedo un parere su una situazione sgradevole che si è venuta a creare da quando, come prenotataria, nel 2002 ho acquistato su carta dalla cooperativa omissis di TORINO, prenotando dapprima con versamenti mensili prima che la cooperativa acquistasse il terreno sul quale edificare il comprensorio.
Nel 2005 quasi al termine alcuni immobili come il nostro riuscimmo a occuparli con il benestare dell architetto, successivamente altri utenti terminarono abusivamente gli immobili interni eseguiti da imprese non abilitate e riuscirono non so come a entrare ugualmente all’interno ledendo il nostro, con allacci abusivi idrici e elettrici.
La mia domanda è riferita ad assemblee eseguite illegittimamente da un amministratore, il quale iniziò, prima che il comprensorio fosse terminato, a eseguire assemblee straordinarie. Da premettere che noi erogammo l’acquisto con atto notarile nel 2006 per cui proprietari a tutti gli effetti, a differenza di altri prenotatari che subentrarono come affittuari non essendo idonei con il reddito (in quanto alcuni disoccupati altri con lavori precari altri ancora con pensioni minime) furono tutti scartati dalle banche talché la coop. gli eseguì dei contratti non so sotto quale forma.
Insomma la mia domanda è posta su queste assemblee che da subito noi proprietari non ritenemmo legali in quanto eseguite dagli assegnatari e noi essendo in minoranza non siamo mai riusciti a far valere i nostri diritti.
Incominciarono a svolgerle votando per far terminare il comprensorio a ditte che esulavano dal bando iniziale, facendo contribuire noi ad altri versamenti per cancelli, videocitofoni e tutto ciò che comprendeva la fine della costruzione, questo soggetto (dicesi amministratore) non ha mai neppure decurtato alcune spese che ci ha inserito in eccesso come l’acqua ed altre spese sempre inserite nel consuntivo, trascritte come ordinarie, ma che erano straordinarie installazioni extra ai quali noi come proprietari non dovevamo assolutamente versare nulla di più.
Ora questo soggetto ci ha voluto pignorare l’immobile dando mandato al Giudice di vendita, premetto che il Giudice non sa che il nostro è comprensorio e non un condominio ma una cooperativa, per cui ci domandiamo come mai molti avvocati non hanno saputo come tutelare i nostri diritti avrebbero dovuto chiamarci a deporre mentre invece senza consultarci è stata emesso già il verdetto di vendita all’asta per esserci opposti a spese abusive e non legali e neppure dichiarate nei verbali di assemblea ai quali feci già una denuncia alla procura nel 2012 ma che nessuno si è mosso a nostro favore per tutelarci.
Quindi chiedo cosa potrebbe fare un avvocato a questo punto, ci si può ancora opporre anche se c’è già stata fatta un assegnazione con un versamento sulla vendita del nostro immobile, NON è’ UN ABUSO DI POTERE, senza contare che gli anticipi versati alla coop. non sono mai stati decurtati dall’acquisto, facendoci pagare per intero l ‘immobile e non con le agevolazioni regionali ai quali avevamo diritto.
Vorrei un consiglio sulla strada giusta da percorrere per riparare ai danni eseguiti da soggetti incompetenti.

Risposta al quesito:
Da quanto è possibile comprendere, sembra che, purtroppo, la Cooperativa ha ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di soci giudicati morosi.
In base al predetto titolo, la Cooperativa ha attivato l’esecuzione forzata e, pertanto, in questa sede il socio non può far valere i propri diritti in merito all’attività presuntivamente illegittima svolta dalla Cooperativa.
Il socio deve dare corso ad altro giudizio di merito contro la Cooperativa, dimostrando di essere creditore in forza di danni ricevuti a seguito di attività illegittima posta in essere dagli amministratori.
Solamente dopo avere ottenuto il relativo titolo giudiziale, a seguito di sentenza di condanna della Cooperativa, il socio può opporre in compensazione i propri crediti e neutralizzare quelli vantati dalla Cooperativa.
Va, in ogni caso, accertato se il titolo della Cooperativa è definitivo oppure se può essere ancora appellato dal socio. In quest’ultimo caso va verificata la fondatezza dei motivi d’appello.

Quesito del 18/07/2015

Il 5.7.2014 la Coop. omissis di Varese ha deliberato di ridurre del 50% e con effetto reatroattivo tutti gli interessi sui depositi; lo stesso giorno ha riapprovato il Regolamento per i prestiti sociali il quale all’art. 7, tra l’altro, recita testualmente “Qualora le modifiche riducano i tassi precedentemente applicati, il socio intestatario ha il diritto di recedere dal contratto e di ottenere la chiusura del conto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione senza alcuna penalità e con l’applicazione delle condizioni contrattuali vigenti prima delle modifiche”.
Con mia nota del 21 luglio 2014 ho comunicato alla Cooperativa che non accettavo la decurtazione sugli interessi e che, conseguentemente, come previsto dall’art. 7 del Regolamento, chiedevo il rimborso del mio deposito (tutto il mio TFR e i risparmi accumulati in 42 anni di lavoro).
Se la delibera approvata 15 giorni prima ha avuto seguito, il Regolamento riapprovato il medesimo giorno è stato completamente ignorato. La conseguenza è stata che non ho avuto risposte e nemmeno i soldi.
Se una banca si comportasse così cosa succederebbe? Nel frattempo nel mese di dicembre scorso la Coop. ha chiesto il concordato preventivo. Per quale ragione, pur avendo incassato centinaia di migliaia di euro dalla vendita di alloggi effettuata da luglio a novembre 2014, la Cooperativa non mi ha rimborsato quanto di mia spettanza? Forse perchè, chissà se a ragion veduta, hanno ritenuto che sarebbero rimasti impuniti!
Sono un pensionato di ca. 70 anni, con due invalidità e con l’unico mio figlio ancora minorenne.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa svolge attività finanziaria è soggetta alla medesima disciplina del Testo Unico Bancario cui sono soggetti tutti gli Istituti di credito.
In ogni caso, va osservato che risulta illegittimo il mutamento del tasso unilateralmente applicato in relazione al periodo pregresso.
Risulta, altresì, illegittima la mancata restituzione dei depositi.
In ragione di quanto precede, eseguita la messa in mora nei confronti della Cooperativa, può essere inviato un esposto all’Ufficio ministeriale di vigilanza sulle Cooperative e all’Ufficio Vigilanza della Banca D’Italia.
Resta salva la tutela giudiziaria, anche di tipo risarcitorio.

Quesito del 16/07/2015

Vorrei avere una delucidazione. Ho lavorato per 2 anni con una cooperativa sociale alla quale ho fatto causa perché non mi pagava. Causa vinta.
A distanza di due anni vince la gara d’appalto (io faccio l’insegnante di sostegno nelle scuole comunali, servizio che si svolge mediante vincita di gara d’appalto).
La mia domanda è: la coop subentrante è costretta ad assumere lo stesso personale tenendo conto dell’articolo ccnl 37? O può non assumermi?

Risposta al quesito:
Occorre verificare, innanzitutto, se sussistono i presupposti per la riassunzione obbligatoria.
In particolare, va verificato se nel nuovo bando di gara l’attività è rimasta del tutto immutata ovvero si sono verificate variazioni che consentono un riassetto delle qualifiche del personale lavorativo.
In quest’ultimo caso l’art. 37 del CCNL prevede la possibilità  di non riassumere lo stesso personale.
In ogni caso, va anche verificata l’ipotesi (molto probabile) che la Cooperativa uscente abbia, comunque, risolto legittimamente il rapporto sia sociale che di lavoro con il socio dipendente, perché, in tal caso, sarebbe cessato anche l’obbligo della riassunzione da parte della Cooperativa subentrante.
In via prudenziale, ancor prima di esaminare la situazione effettiva e assumere la conseguente decisione, è bene formulare una istanza da inviare alla nuova Cooperativa (con richiesta di ammissione quale socio e assunzione come lavoratore) e tramettere per conoscenza all’Ente fruitore dei servizi.

Quesito del 16/07/2015

Faccio parte di una coop edilizia di 30 soci. In 27 abbiamo effettuato il passaggio di proprietà, negli anni abbiamo anticipato circa 10.000 € x le 3 case residue in quanto i 3 soci non ne vogliono sapere.
Qualora riuscissimo a liberarci della fideiussione bancaria sul mutuo della coop già frazionato e definito dai 27 si potrebbe fare in modo di uscire tutti dalla coop metterla in liquidazione x non pagare più le spese dei 3?
Con gli importi che il liquidatore recupera salderemo il nostro credito o uscendo dalla coop a prescindere perdiamo tutto? Al contrario cosa suggerisce di fare visto che lo scopo è raggiunto, abbiamo il nostro mutuo da pagare, dobbiamo recuperare circa 10000 € e non siamo interessati alla sorte dei 3 soci inadempienti?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, stante l’esigenza dei 27 soci di rientrare delle somme anticipate per i tre alloggi, occorre evitare il fallimento ovvero la liquidazione coatta della Cooperativa, perché, in tal caso, l’esposizione debitoria lieviterebbe, così penalizzando i soci adempienti.
Alla luce di quanto precede, è preferibile che la maggioranza dei soci gestisca la liquidazione volontaria della Cooperativa, procedendo innanzitutto ad escludere i soci inadempienti.
Questi ultimi, oltre al pagamento delle quote sociali non versate, risponderebbero anche dei  gravi danni cagionati alla compagine sociale, sicché potrebbero avere interesse a concludere rapidamente la controversia, prima di perdere l’intero valore dell’immobile.

Quesito del 15/07/2015

Ho fatto parte di una cooperativa fino al 2013, la cooperativa da un anno circa, tramite un avvocato (costo 130.000,00€) di parcella, non ha ancora presentato il concordato preventivo, a suo dire per mancanza fondi.
La società nata nel 2001, non ha mai chiesto (per espressa volontà dei soci) il pagamento dei ratei, oggi chiede il pagamento dei ratei dal 2001 al 2012 (ultimo bilancio approvato). E’ legale la richiesta? Vi è un termine di prescrizione?

Risposta al quesito:
Il quesito non fornisce dati sufficienti per potere formulare una adeguata risposta.
Non è nota né la natura della Cooperativa (edilizia? lavoro? etc…), né la ragione giustificativa dei ratei, sicché non sembra possibile esaminare le condizioni per il calcolo prescrizionale.
In generale va osservato che il termine prescrizionale per i rapporti societari è di cinque anni dal momento in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere.
Si deve, in ogni caso, tenere conto dell’interruzione dei termini prescrizionali, che si verifica con qualunque atto diretto a manifestare a volontà del creditore di ottenere il pagamento di quanto a lui dovuto.
Anche i bilanci approvati che riportano il credito interrompono la prescrizione.