Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 02/08/2015

Sono socia di una cooperativa sociale che è stata costituita a giugno 2014. Siamo in 4 .
Il legale rappresentante è uno dei soci amministratori e presidente del Cda.
Dopo un anno e dopo varie inadempienze del legale rappresentante che svolge con altro socio della coop un’attività in concorrenza ho deciso di dimettermi.
La coop non ha licenza, non ha locali dove operare e soprattutto manca la volontà dei due soci di raggiungere l’obiettivo sociale. Inoltre il rappresentante legale ha cambiato la password di accesso all’email della coop adducendo come scusa che aveva visto degli accessi anomali e in quanto responsabile legale ne deteneva l’uso esclusivo.
A suo tempo, cioè a dicembre 2014, io prestavo alla coop 1000 euro che avrei ripreso nel momento in cui la banca ci avesse concesso il fido.
La banca non ha concesso il fido. Posso riprendermi i 1000 euro avendo firma disgiunta, solo avvertendo il legale rappresentante?

Risposta al quesito:
La domanda di dimissioni da socio interrompe il rapporto sociale e, conseguentemente, anche i poteri delegati al socio receduto, ivi compresi quelli di accesso al conto corrente.
Alla luce di quanto precede, il socio dimissionario non può disporre delle somme in conto corrente, anche se legittimo creditore della Cooperativa.
Il socio receduto, pertanto, deve mettere in mora la Cooperativa e, permanendo l’inadempienza della stessa, può agire giudizialmente a tutela del proprio diritto di credito.

Quesito del 31/07/2015

Vivo in una coop a proprietà indivisa che negli anni 80 ha ricevuto dalla regione Puglia un contributo in conto interessi.
Ad oggi per problematiche varie nessuno dei soci si è potuto intestare l’alloggio. La coop è costituita da 56 soci tutti assegnatari e residenti e da 2 soci considdetti “prenotatari”.
Le domande sono due: in caso di morte di un socio a chi bisogna assegnare l’alloggio?
E’ possibile che un socio posso cedere il proprio alloggio ad un terzo estraneo alla Coop (avendo quest’ultimo tutti i requisiti per legge)? 

Risposta al quesito:
In caso di morte del socio prenotatario subentra nella medesima posizione il di lui coniuge convivente  e i di lui figli minori.
Se vi sono eredi appartenenti a nuclei familiari diversi da quello del socio defunto, la comunione ereditaria deve designare colui che, in possesso dei requisiti soggettivi di legge, subentra nella posizione di assegnatario.
In assenza di designa si verifica la decadenza dal diritto all’assegnazione e la Cooperativa può ammettere altro socio aspirante all’assegnazione dell’alloggio.

Quesito del 27/07/2015

Mi stanno chiedendo le spese condominiali del mio appartamento di una cooperativa a proprietà divisa pur non abitandoci e soprattutto non avendo ricevuto nessun atto ufficiale che attesti il possesso dello stesso.
Cosa devo fare?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha trasferito la proprietà degli alloggi, in tal caso è sorto per legge il Condominio quale nuova entità giuridica diversa dalla Società.
Può, tuttavia, accadere che gli stessi condomini diano mandato alla Cooperativa di gestire il Condominio.
Se la Cooperativa non ha trasferito gli alloggi, in tal caso non esistono spese condominiali, ma piuttosto spese generali e costi di gestione degli alloggi sociali.
In entrambe le predette ipotesi, la contribuzione del socio alle predette “spese” non è legata al possesso dell’immobile ma al suo rapporto con la Cooperativa nella seconda ipotesi ovvero alla sua qualità di proprietario nella  prima ipotesi.

Quesito del 27/07/2015

Vorrei sapere come è possibile tutelare un creditore (lavoratore) di una società cooperativa che è stata sciolta per provvedimento dell’autorità ma non è stata messa in liquidazione, perché non sono stati nominati i liquidatori.
Premetto che sono scaduti anche i termini per richiedere la nomina del liquidatore.
Dei debiti del povero lavoratore non retribuito ne risponde ancora la società cooperativa o i soci?

Risposta al quesito:
Si deve presumere che il lavoratore non sia socio della Cooperativa.
Se non è intervenuta la prescrizione del diritto del lavoratore, va esaminata l’ipotesi di agire nei confronti degli ex amministratori, i quali hanno affidato l’incarico nonostante l’inesistenza dei fondi.

Quesito del 24/07/2015

Sono socio di una coop edilizia, nel 2012 ho rogitato l’acquisto del mio appartamento.
Nel corso del 2013 tutti gli appartamenti sono stati acquistati dai legittimi assegnatari ad eccezione di uno per il quale l’assegnatario non ha più interesse.
Nel maggio del 2015 il presidente ha cambiato versione e ha deciso di permettere l’uscita dalla coop e a chi come me non ha prontamente inviato la raccomandata, gli viene richiesta una parcella di 8.000 € circa per suoi compensi mai percepiti.
E’ legittimo che possa chiedere compensi solo a chi vuole lui?
In secondo luogo il debito vs il presidente è a carico della cooperativa o dei singoli soci?

Risposta al quesito:
Il compenso agli amministratori viene deliberato dall’Assemblea dei soci e, quindi, imposto pro quota a ciascun socio.
Il credito è vantato dalla Cooperativa, la quale, a sua volta, ne risponde verso l’amministratore per i compensi a lui riconosciuti.
La Cooperativa deve incassare l’intero credito da tutti i soci, anche perché il pagamento nei confronti dell’amministratore deve essere totale e deve scontare la ritenuta fiscale.
E’ ovvio che l’amministratore che abbia incassato dalla Cooperativa l’intero importo a saldo delle sue prestazioni, possa a sua volta liberamente restituire la quota ad alcuni soci di suo piacimento (ma una tale circostanza è estranea al rapporto sociale).

Quesito del 23/07/2015

Sono socio di una cooperativa edilizia la quale prima del rogito ha chiesto il pagamento degli interessi di preammortamento più varie spese.
Posso essere autorizzato a controllare questi costi tramite la loro documentazione anche se sono una cooperativa scpa, ed infine con il rogito perderei ogni diritto a vedere tutta la documentazione ed a rivalermi sulla cooperativa?

Risposta al quesito:
Il socio può richiedere chiarimenti in sede di approvazione dei bilanci d’esercizio, che, se approvati restano invalicabili.
Se, tuttavia, il socio rileva che alcune esposizioni di bilancio sono falsamente rappresentate, in tal caso può eccepire la nullità del documento contabile e, pertanto, può impugnarlo anche oltre i termini di legge.
Se il socio ha fondati sospetti sulla illegittima contabilizzazione dei costi, può ricorrere per il controllo giudiziario della contabilità sociale e, nel caso vengano riscontrate anomalie ai suoi danni, può agire con azione di responsabilità verso gli amministratori.