Sono socio di una piccola Cooperativa Edilizia che nel 2008 ha completato la costruzione di 16 alloggi e tra il 2008 e il 2009, con delibere del Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’Assegnazione degli alloggi ai rispettivi soci.
Il 21 e il 22 dicembre del 2012 con Atto Notarile la Cooperativa ha provveduto all’Assegnazione definitiva degli alloggi ai soci aventi diritto. Per motivi personali alcuni soci non “hanno avuto la possibilità” di firmare l’atto alla data prefissata, posticipandola di qualche tempo.
Adesso mi viene detto che la Banca nel frazionare il mutuo ha fatto una distinzione tra “contratti di vendita firmati entro il 31/12/2012 e contratti di vendita firmati dopo tale data”. La distinzione sta nel fatto che 5 o 6 frazionamenti sono stati formalizzati senza la “liberatoria”, mantenendo impegnata la Cooperativa come garante.
E’ possibile che questo avvenga? Cosa significa per i soci?
Avendo raggiunto lo scopo per il quale la Cooperativa è stata costituita e rappresentando per noi solo un costo, possiamo chiuderla liberamente o questo impegno con la Banca ce lo potrebbe impedire?
E se così fosse non verrebbe meno il principio per il quale ci si associa per la realizzazione di alloggi di costruzione popolare in economia?
Se la banca mi costringe a mantenere gli oneri di gestione annuale per 20 anni, che fine fa il risparmio per me e per i miei soci?
Risposta al quesito:
Pur essendo necessario esaminare preliminarmente il contratto di mutuo (soprattutto in ordine alle facoltà riservate alla Banca), da quanto esposto un sembra che l’Istituto di Credito possa usare due diverse soluzioni a fronte dello stesso atto convenzionale stipulato con la Cooperativa.
Una tale circostanza potrebbe essere giustificabile qualora i residui contratti di muto individuale siano stipulati da soci che non posseggono il requisito della solvibilità.
In tal caso l’intera compagine sociale deve trovare la soluzione per offrire alla Banca le garanzie mancanti, ciò al fine di evitare i costi per il mantenimento in vita della Cooperativa.
In alternativa, i soci possono deliberare la messa in liquidazione della Società e conferire mandato al Liquidatore di estinguerla anche in presenza della solidarietà debitoria.
Così operando tutti i soci garantirebbero il Liquidatore per l’improbabile azione dell’Istituto di credito (in quanto sostanzialmente garantito dall’ipoteca sugli alloggi assegnati in via residuale).