Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 15/03/2016

Ero socio di una cooperativa edilizia sita in Bari per la quale possedevo una quota capitale per un appartamento e una quota capitale per locale commerciale.
Visti i tempi lunghissimi di realizzazione e cambiate le esigenze familiari abbiamo acquistato un’altra casa e abbiamo trovato un socio che subentrasse a me.
Ad agosto 2014 ho mandato raccomandata di recesso di socio e a settembre mi hanno liquidato tramite bonifico con causale “Recesso socio” solo esclusivamente il capitale inerente alla quota dell’ appartamento.
Oggi ,visti sempre i tempi estremamente lunghi, per la realizzazione dei locali non è più mio interesse ottenere il Locale commerciale.
Volevo chiederLe è nella mia possibilità, avendo fatto domanda di recesso che mi è stata accolta in qualità di Socio della cooperativa, pretendere che mi venga anche restituito il capitale versato per il Locale commerciale? E in che tempi?

Risposta al quesito:
Da quanto esposto, sembra potersi dedurre che la prenotazione di entrambi gli immobili attenga al rapporto mutualistico, il cui scioglimento è consequenziale al recesso da socio.
Ciò posto, occorre verificare se la Cooperativa ha dato corso al rimborso delle anticipazioni inerenti all’alloggio in quanto espressamente richiesto, mentre ha ignorato il credito del socio receduto relativamente al locale commerciale.
All’esito della predetta verifica, si potrà capire se la Cooperativa intende rifiutare il rimborso a seguito dell’assenza di una specifica richiesta del socio e del presumibile decorso del termine.
Se così non fosse, si applica la regola generale, che prevede il termine di un anno (può essere imposto un termine diverso dallo Statuto) dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il recesso ovvero, in caso di sopravvivenza del rapporto mutualistico-contrattuale, in cui è insorto il diritto al rimborso in favore del socio receduto.

Quesito del 15/03/2016

Sono socio di una coop. edilizia (Società di Capitale) che ha raggiunto lo scopo finale, abbiamo rogitato e siamo diventati proprietari delle case.
Non vi sono pendenze non abbiamo nessun debito, tutto è stato pagato non vi sono immobili invenduti, insomma tutto a posto. Il problema è che per le dimissioni la coop. chiede soldi ad ogni socio per spese varie inerenti lo scioglimento.
Le chiedo è giusto pagare queste spese (circa € 2000,00 per socio)?

Risposta al quesito:
Tutte le spese generali, necessarie per la procedura di liquidazione, devono essere sostenute da ciascun socio pro quota, fino all’estinzione della Cooperativa.
Ciò che, nel caso di specie, sembra rilevare è l’entità della somma richiesta a ciascun socio, apparentemente smodata rispetto alle esigenze di copertura dei soli costi di liquidazione (a meno che non sussistano debiti pregressi che debbano ancora essere onorati).
Alla luce di quanto precede, occorre che i soci interessati richiedano al Liquidatore le opportune informazioni e verifichino i bilanci sociali.
All’esito si può valutare l’adeguata azione di tutela.

Quesito del 13/03/2016

Da circa 7 anni sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa. La cooperativa ha ultimato il programma edificatorio a dicembre 2013 richiedendo ai soci il saldo degli alloggi e gli interessi di preammortamento del secondo semestre 2013.
A partire da febbraio 2014 la cooperativa ha consegnato le chiavi degli alloggi ai soci in regola con i pagamenti del programma edificatorio (saldo prezzo provvisorio) e di oneri finanziari mediante sottoscrizione del Verbale di Consegna nel quale si dichiarava soddisfatta per i vari pagamenti e obbligava i soci come ultimo adempimento il saldo dell’alloggio mediante l’accollo del mutuo (pena esclusione come previsto dallo statuto) entro dieci mesi dalla sottoscrizione del precitato verbale come previsto nel Verbale di prenotazione.
Nel verbale era precisato che gli alloggi non avevano ancora ricevuto l’agibilità tecnica (rilasciata dal comune dopo circa 8 mesi previo pagamento di una sanzione per occupazione non autorizzata di alcuni soci).
Dopo pochi giorni dalla consegna dell’alloggio mi sono reso conto di alcuni vizi occulti tra cui un infiltrazione proveniente dalla rottura di un tubo della cassetta del wc nel bagno padronale mentre nel bagno secondario non è più funzionante il wc e la vasca da bagno presenta una lesione che la rende inutilizzabile, mancata planarità del pavimento di un balcone oltre alla mancata realizzazione di alcuni impianti previsti nel capitolato ed esclusi dalla D.L. senza alcun preavviso ai soci a cui si aggiunge una infiltrazione al soffitto del BOX verificatasi dopo alcune piogge subito dopo la consegna delle chiavi e altre opere mancanti. Pertanto segnalai subito (con Raccomandata) la presenza dei vizi occulti all’amministrazione della cooperativa che effettuò un sopralluogo con il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice che si dichiarò disponibile alla sostituzione e riparazione delle parti non funzionanti dell’alloggio (nell’immediato incaricarono l’idraulico di fiducia che provvedeva a sigillare l’impianto idrico lasciando il tutto smontato per mancanza di ricambio) ad oggi l’impianto idrico sanitario non è funzionante rendendo di fatto l’alloggio non agibile per il mancato funzionamento dei bagni.
Nel frattempo la cooperativa mi ha fatto richiesta di altri oneri finanziari (interessi di preammortamento) di cui mi sono rifiutato di pagare in quanto inadempienti alla rimozione dei difetti.
Passati alcuni mesi (ben 6) infruttuosamente ho deciso di rivolgermi ad un legale per la messa in mora e la richiesta di risarcimento danni. Gli amministratori con il loro legale affermano che non esistono vizi di alcun tipo negando il loro sopralluogo e colgono l’occasione per mettermi in mora per il mancato pagamento degli oneri finanziari. Successivamente il mio legale mi consiglia di farmi periziare l’alloggio da un tecnico al fine di richiedere un ATP onde evitare la prescrizione dei danni lamentati.
Dopo alcune settimane dalle contestazioni legali la cooperativa invia una raccomandata dove informa i soci di aver stipulato l’atto di ammortamento Restrizione di ipoteca e Quietanza finale del mutuo fondiario (con una specifica degli oneri priva di firme ed intestazioni della cooperativa) e che avrebbero inviato a tutti i soci i MAV intestati alla cooperativa (senza nessun riferimento al socio assegnatario) riferiti alla quota parte dei mutui accollati (Avvenuto nel 2015). Operazione poco trasparente in quanto il socio non può tracciare il pagamento a proprio nome in quanto tale versamento non avviene sul conto della Cooperativa con bonifico!
A distanza di un anno (2016) nessun socio è stato contattato dalla banca e dalla cooperativa per l’atto Notarile di assegnazione e accollo. Anche in questo caso non essendo ancora l’alloggio ripristinato (in abbandono da due anni) mi sono rifiutato di pagare le rate di mutuo.
Nonostante le varie diffide legali vigliaccamente mi hanno escluso dalla compagine sociale (con richiesta di restituzione chiavi e rilascio alloggio entro 15 giorni con richiesta di risarcimento danni) per mancata occupazione dell’alloggio e per morosità a cui è seguita impugnazione dell’esclusione presso il tribunale delle imprese. Ovviamente la procedura ATP è stata avviata prima dell’esclusione e va avanti.
I signori hanno richiesto altro sopralluogo e propongono una transazione riconoscendo il ripristino solo di alcuni difetti richiedendo il saldo di tutti gli oneri finanziari immediatamente ed il ritiro delle cause pendenti nonchè il ritiro dell’esclusione senza riconoscermi neanche un centesimo per i danni subiti e le anticipazioni legali.
La mia domanda è semplicemente questa: posso rifiutarmi di pagare queste rate di mutuo e gli oneri finanziari residui per inadempienza della cooperativa visto che il debito è della cooperativa ed il mio impegno per il saldo del prezzo è quello di accollarmi il mutuo (con la stessa banca e con altro tasso di interesse superiore al mutuo fondiario come sottoscritto nella richiesta di frazionamento)?
La situazione peggiora giorno per giorno da alcuni mesi ricevo lettere di richieste di pagamento dalla Banca per altra pratica di mutuo riferita ad altro socio moroso (il numero di pratica è differente dal mio).
Quali provvedimenti posso prendere verso l’amministratore della cooperativa che continua a minacciare che la Banca sta per prendere provvedimenti contro di me per le rate di mutuo insolute? Come fa la Banca a rivalersi contro di me con un esproprio se non sono ancora assegnatario (proprietario) con atto pubblico? Cosa mi consiglia per risolvere il problema senza perdere il capitale investito e costringere la cooperativa a procedere con gli accolli?
In conclusione aggiungo che ho anche fatto richiesta tramite legale prima della formale esclusione di accedere ai vari libri contabili a cui non è mai seguita risposta.

Risposta al quesito:
Il caso prospettato richiede un maggiore approfondimento in ordine alle circostanze di fatto e alla relativa documentazione di supporto.
Essendo, però, il caso seguito da altro avvocato, la legge professionale non consente ai professionisti terzi di esprimere pareri ufficiali sulle azioni giudiziarie in corso.
Tralasciando, dunque, ogni altro aspetto riguardante i vizi costruttivi e l’esclusione da socio, si può rilevare, soltanto per le vie generali, che l’Istituto mutuante non può agire direttamente in danno del socio, se non dopo la stipula dell’accollo del mutuo individuale.

Quesito del 12/03/2016

Premetto che lo scorso mese l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della Risoluzione n. 77/E del 27/07/2011, ha comunicato alla cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa di cui sono socio, l’accettazione del rimborso IVA, presentando le deleghe di tutti i soci a favore di un unico terzo.
In considerazione che lo scrivente è stato delegato dai soci all’incasso del rimborso in parola, gradirei sapere come possiamo porre rimedio al fatto che un socio ha deciso di non aderire a sottoscrivere la citata delega.

Risposta al quesito:
Con la Risoluzione n. 77/E del 27/07/2011, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato le ipotesi della gestione delle sopravvenienze attive e dell’esecuzione dei rimborsi d’imposta nel caso di Società di capitali cancellate dal Registro delle Imprese, anche alla luce dell’indirizzo assunto dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, pronunciatesi in senso favorevole all’efficacia estintiva della cancellazione anche in presenza di rapporti non ancora definiti.
Con riguardo ai rimborsi d’imposta, come chiarito dalla predetta Risoluzione, il relativo diritto è riconosciuto in favore dei singoli soci pro quota (conformemente a quanto disposto per le Società di persone), stante l’avvenuta estinzione della Società e, quindi, l’assenza della figura del rappresentante legale.
Tuttavia, in ragione del numero spesso considerevole di soci, l’Agenzia Entrate ha rilevato l’opportunità di conferire la delega per la materiale riscossione del rimborso ad uno solo di essi o ad un soggetto terzo.
Nel caso prospettato, il rimborso iva spettante alla Cooperativa ormai estinta potrà essere riscosso direttamente dal socio delegato, nell’interesse proprio e dei soli soci deleganti, previa comunicazione della delega al competente Ufficio dell’Agenzia Entrate.
Il socio che, invece, non ha sottoscritto la delega potrà, nei termini di legge, richiedere autonomamente il rimborso iva in misura proporzionale alla propria quota di liquidazione.

Quesito del 12/03/2016

Da una indagine effettuata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia per abusi edilizi, è emerso che la cooperativa di cui sono socio assegnatario in Cerveteri ha delle gravi irregolarità dal punto di vista urbanistico relativamente al rilascio delle concessioni edilizie.
Ciò pregiudica l’assegnazione dell’alloggio?

Risposta al quesito:
Se le irregolarità urbanistiche rendono nulla la Concessione edilizia, ne consegue l’impossibilità di stipula dell’atto pubblico di assegnazione degli alloggi sociali ai soci.
In tal caso, si rende necessaria la preventiva regolarizzazione dell’edificio, possibilmente  mediante un nuovo progetto di variante e, quindi, una nuova concessione edilizia (metodologia da approfondire in base alla tipologia delle irregolarità).

Quesito dell’11/03/2016

Sono assegnataria di un alloggio in una cooperativa edilizia composta da due palazzine e 25 appartamenti.
Abbiamo finito di pagare il mutuo, ma non abbiamo ancora la proprietà per problemi sorti con il proprietario di una parte del terreno su cui si è edificato (problemi quasi risolti). Essendo passati più di trent’anni dalla costruzione, si è deciso di fare dei lavori di manutenzione della facciata e della copertura.
Inizialmente fu richiesto ad un tecnico di redigere un computo metrico estimativo delle lavorazioni, in modo da comprendere l’entità della spesa, che si è attestata sui 300mila euro.
Dopo qualche anno, messo da parte questo primo computo, si è proceduto alla nomina di un secondo tecnico, che ha redatto un nuovo computo da quasi 400 mila euro. A questi vanno sommati altri 120mila euro per la realizzazione di una nuova copertura tecnica per risolvere i problemi di infiltrazione.
Le mie domande sono:
– è possibile obbligare i soci a pagare una cifra così elevata (ai 500 mila euro vanno sommati iva, direzione lavori, imprevisti…), nonostante non vi sia la proprietà e vi siano soci che versano in gravi difficoltà economica?
– queste decisioni devono essere prese con maggioranza dei presenti all’assemblea o con maggioranza qualificata di tutti i soci?
– comportando la realizzazione della copertura tecnica una innovazione, è possibile astenersi dalla spesa come per i condomini o richiedere una votazione all’unanimità?

Risposta al quesito:
Con l’assegnazione degli alloggi sociali ai propri soci, la  Cooperativa edilizia compie un’attività contrattuale mutualistica, per molti versi equiparata al contratto di compravendita immobiliare.
In ragione di quanto precede la Cooperativa risponde della qualità del bene assegnato, in particolare dei vizi costruttivi di cui esso è affetto.
Nel caso di specie, pertanto, appare legittimo che gli amministratori, ancor prima di assegnare gli alloggi, diano corso ai lavori di manutenzione straordinaria, in forza dei quali l’alloggio assegnato sia esente da vizi, come per legge.
L’esecuzione dei lavori deve essere preceduta dal deliberato assembleare, che può essere assunto con la maggioranza ordinaria, espressamente prevista nello Statuto sociale.
Anche la copertura per eliminare le infiltrazioni non rappresenta innovazione (inerente al Condominio non ancora sorto), ma una variante al progetto originario, peraltro necessaria per evitare maggiori danni.
A seguito del deliberato assembleare, il socio dissenziente ha diritto al recesso dalla Cooperativa.