Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 19/12/2018

Ero socio di una cooperativa edilizia e nel 2015 ho dato le dimissioni.
Qual è la strada da seguire per poter riavere indietro i soldi che ho versato? Il presidente prende tempo in quanto mi dice che non ci sono soldi.

Risposta al quesito:
Occorre, innanzitutto, verificare la norma statutaria che regola il recesso e il rimborso della quota e delle anticipazioni. Eseguito il predetto adempimento occorre valutare la solvibilità della Cooperativa, ma, in generale, è consigliabile dare corso al Giudizio civile, al fine di ottenere un titolo da eseguire in tempo utile.

 

Quesito del 18/12/2018

In una cooperativa edilizia, con verbale versare di assemblea dei soci innanzi al Notaio, é stato nominato il liquidatore per la durata di tre esercizi sociali.
Trascorso tale periodo, il predetto liquidatore può continuare ad operare in prorogatio o necessita di una nuova nomina?

Risposta al quesito:
Con la Liquidazione volontaria, l’assemblea dei soci affida al Liquidatore il mandato di procedere alla definizione di tutti i crediti e i debiti sociali, al fine di potere estinguere il contratto di Società.
Nel caso di specie, sembra che il mandato sia a tempo determinato, nel senso che, se il Liquidatore non ha raggiunto l’obiettivo nel tempo previsto, l’assemblea deve confermargli il mandato ovvero nominarne un nuovo.
Se, tuttavia, l’assemblea non interviene alla scadenza del mandato si determina la prorogatio ex lege, ma in tal caso il Liquidatore non può compiere atti di “straordinaria amministrazione”, sicché è sempre preferibile che vi sia il deliberato assembleare.

Quesito del 15/12/2018

Gentile avvocato, Le espongo brevemente un quesito riguardante una cooperativa edilizia a.r.l.: in un unico piano sociale con soci che hanno acquistato oltre agli alloggi box e altri invece solo posti auto,come devono essere ripartire le spese relative alla costruzione dei box auto?
Possono essere ad esempio ripartite su tutti i soci con i relativi millesimi o i soci non proprietari di box vanno esclusi totalmente da quella contabilità?

Risposta al quesito:
Le Cooperative edilizie sono soggette al principio della parità di trattamento dei soci, sicché non sarebbe possibile la ripartizione di spese e costi in difformità a tale principio fissato dal Codice Civile.
L’assegnazione degli alloggi e delle relative pertinenze deve avvenire a fronte dei costi sopportati dalla Cooperativa per la realizzazione e, conseguentemente, il relativo addebito deve essere proporzionale al valore del bene assegnato.

Quesito del 15/12/2018

Le spiego il mio problema: io e le mie sorelle nel 1988 abbiamo prenotate case in cooperativa edilizia, consegnate nel 1991, ed abbiamo pagato tutto con ricevute della cooperativa.
Al momento del rogito veniamo a sapere che abbiamo un mutuo di 48.000.000 milioni di vecchie lire sopra. Cambiano il presidente ma niente da fare, non abbiamo il rogito poi la cooperativa viene commissariata e iniziamo una causa ancora in corso.
Il commissario ci dice che per riprendere le case dobbiamo versare la cifra X, lo scrive con pec. Così facciamo la proposta come il commissario ci ha scritto e portiamo proposta e assegni circolari. Dopo 7 mesi il commissario ci manda di nuovo una pec e ci dice che non l’ha mandata al Mise veniamo a scoprire un giorno prima che le nostre case sono all’asta e vengono vendute a un prezzo inferiore alla nostra offerta ed anche che ci sta un procedimento civile al Tribunale che si discuterà il 21.05.2019.
Ha responsabilità il commissario per non aver mandato la nostra proposta al ministero? Poteva fare un’asta con un procedimento in corso?

Risposta al quesito:
La formulazione del quesito non è chiara: non è, infatti, comprensibile se la Cooperativa sia stato di gestione commissariale ovvero sia in Liquidazione coatta amministrativa.
Nel primo caso, sembra che il Commissario abbia contrattato con i soci la cessione dell’alloggio a fronte del pagamento del residuo saldo, ma che, in ragione di controversia con terzi, l’alloggio sia risultato pignorato e posto in vendita all’asta.
In tal caso non vi è alcun nesso tra il prezzo dell’alloggio come previsto nel contratto di assegnazione e il prezzo di vendita all’asta determinata dalla procedura di esecuzione espropriativa.
Il Commissario è, comunque, responsabile per avere stipulato con il socio il contratto avente ad oggetto il versamento del saldo prezzo dell’alloggio pignorato.
Se, viceversa, la Cooperativa è il Liquidazione Coatta, in tale ipotesi il Commissario Liquidatore non poteva acquisire il saldo prezzo e al contempo mettere l’alloggio promesso all’asta.

Quesito del 15/12/2018

Sono socio di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa oramai da 30 anni. La maggioranza dei soci si è sempre opposta non già allo scioglimento ma anche al semplice passaggio a proprietà divisa.
Volevo sapere se la carica di presidente può essere affidata ad un esterno e se i soci in minoranza possono procedere autonomamente allo scioglimento o almeno al passaggio a proprietà divisa.

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa è a proprietà indivisa per disposizione Statutaria e la maggioranza dei soci non intende effettuare la trasformazione ai sensi della L.179 /1992, in tal caso il contratto di società originario resta integro, sicché i soci di minoranza non possono ottenere l’assegnazione dell’alloggio in proprietà individuale; possono, semmai, recedere da soci alle condizioni previste dallo Statuto.

Quesito del 12/12/2018

La cooperativa dove abito ha cambiato lo statuto da indivisa a individuale ora i nostri alloggi 100 famiglie siamo obbligati a comprarli? Possono mandarci via?
Non è corretto dire che la proprietà indivisa resta tale senza il consenso del singolo locatario? Inoltre nel caso il locatario volesse riscattare non ha diritto a un maxi sconto se ivi risiede da 40 anni? Buon pagatore naturalmente.
Non era vero che una quota delle proprietà delle cooperative deve rimanere indivisa se gli immobili furono costruiti con capitali pubblici? Inoltre la cooperativa può proporti un trasferimento in altro alloggio indiviso in altra zona della città adducendo urgenza di vendita dell’alloggio?
Infine nel caso di riscatto non è meglio che la cooperativa stessa aumenti gli affitti per tot anni fino a coprire le cifre evitando di far fare mutui ai soci anziani disabili o poco abbienti? Mi scuso per la molteplicità dei quesiti.

Risposta al quesito:
Il cambio dell Statuto presuppone che ci sia stata la maggioranza qualificata dei soci e non si sia verificata alcuna opposizione da parte dei soci di minoranza.
Ciò posto, occorre attenersi alle disposizioni del nuovo “contratto”, a cui tutti i soci devono attenersi.
Se la Cooperativa ha fruito di contributo pubblico la sua trasformazione da indivisa a divisa sconta la disciplina della Legge n. 179, le cui disposizioni prevedono che i soci “dissenzienti” (di minoranza) restino in proprietà indivisa ovvero che gli alloggi vengano acquisiti dall’Istituto Case Popolari.
Nel caso di specie, quindi, occorre verificare quale deliberato è stato assunto dalla Cooperativa e se esso sia legittimo.