Cooperative: casi e soluzioni

Quesito dell’08/12/2023

Egregio avvocato, mia madre era socia e facente parte del Consiglio di Amministrazione di una Cooperativa edilizia, ancora indivisa. A mamma era stato assegnato un appartamento, del quale oggi io e mia sorella siamo eredi.
La domanda è: possibile chiedere al C.d.A. l’assegnazione della quota soltanto ad uno di noi? E nel caso di specie la Cooperativa dovrà prima costituire nuovo C.d.A. oppure noi possiamo già presentare istanza al C.d.A. vecchio, sebbene oggi costituito solo da due persone, in quanto mia madre è deceduta?

Risposta al quesito:
Se il socio muore avendo ricevuto l’assegnazione provvisoria, gli eredi devono darne comunicazione alla Cooperativa, designando colui che li rappresenta in assemblea.
La successione è regolata secondo le norme ordinarie, sicché coinvolge tutti gli eredi.
Se tuttavia, come si è detto, l’assegnazione è provvisoria, essendoci l’accordo di tutti gli eredi, la Cooperativa può ammetter come socio uno solo di loro, il quale assume in proprio tutti gli obblighi verso la Società.
Per quanto riguarda l’istanza, occorre preliminarmente rilevare che, allorquando uno dei consiglieri viene meno (per dimissioni o per decesso) i consiglieri restanti possono cooptare il componente mancante con un apposito deliberato del C.d.A..
Il Consigliere cooptato resta in carica sino alla prima assemblea in cui deve procedersi con regolare elezione.
In generale gli amministratori delle Cooperative restano in carica sino alla elezione dei nuovi, con l’obbligo di compiere tutte le attività di ordinaria amministrazione.
Nell’ottica che precede, l’istanza può essere inoltrata all’attuale C.d.A., che, se ancora in carica, può provvedere, anche con il consigliere cooptato.

Quesito del 05/12/2023

Sono socia di una Cooperativa in l.c.a. e finalmente dopo 8 anni possiamo trasformare riscattando l’alloggio da proprietà indivisa a divisa, sono assegnataria dal 1986.
Volevo chiedere se dopo l’acquisto sussiste ancora il vincolo dei 5 anni di inalienabilità, siamo in diritto di superfice, ho letto su uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 521-2011/c) che con la modifica introdotta dall’art. 23, L. 179/1992 non sono più previsti divieti di alienazione per gli alloggi in proprietà.
Mi potete aiutare a capire se dopo il rogito abbiamo solo i vincoli legati al riscatto del suolo?

Risposta al quesito:
Per le assegnazioni di edilizia agevolata in diritto di superficie sussiste il vincolo della inalienabilità per cinque anni dalla data del contratto definitivo di proprietà superficiaria.
Il vincolo può essere superato mediante una specifica autorizzazione concessa dall’Ente finanziatore a fronte di istanza motivata da necessità oggettiva.
Sussistono i vincoli del prezzo massimo di cessione e del diritto di superficie, entrambi riscattabili presso il Comune che ha assegnato l’area a fronte del pagamento delle quote normativamente previste.

Quesito dell’01/12/2023

All’atto dell’assegnazione di un alloggio in cooperativa, nel piano di finanziamento avevo indicato che avrei avuto bisogno di mutuo per una somma pari a 150.00,00 euro. Per questo motivo ho pagato 3 rate (semestrali) di interessi passivi di preammortamento.
Considerato il forte ritardo nella consegna dell’alloggio, dunque per non pagare altri interessi di preammortamento, ho provveduto a cambiare il piano di finanziamento, escludendo dallo stesso il mutuo, ed impegnandomi a versare, in sua sostituzione, la somma in un momento preciso dell’avanzamento dei lavori (fine completamento impianti).
Per quanto sopra, le rate di interessi passivi sono ormai “perse” o non sono più dovute dal momento che il mutuo non lo stipulo più?

Risposta al quesito:
La prospettazione del quesito non è chiara, in quanto vengono confusi gli interessi di preammortamento con il mutuo individuale e i relativi interessi di ammortamento.
Ed, infatti, gli interessi di preammortamento riguardano il mutuo contratto dalla Cooperativa per la realizzazione dell’opera e persistono sino al completamento della stessa e al conseguente passaggio all’ammortamento ordinario.
I predetti interessi, dunque, riguardano la Cooperativa e vengono ripartiti in proporzione al costo alloggio, in quanto costituiscono il prezzo della provvista finanziaria per la realizzazione dell’intera opera, detratti gli acconti versati dai soci prenotatari in corso d’opera.
Gli interessi di ammortamento, viceversa, riguardano la quota di mutuo accollata al momento del contratto di assegnazione, cioè quando il mutuo è già in ammortamento ordinario.
Il programma costruttivo, tuttavia, può prevedere che gli acconti in corso d’opera possano essere versati in misura diversa da ciascun socio, in modo da “moderare” la richiesta del mutuo generale da parte della Cooperativa.
In tal caso sarebbero previsti acconti diversi da parte di ciascun che ridurrebbero l’importo complessivo del mutuo sociale in preammortamento, sicché anche le rate dei relativi interessi sarebbero addebitate in proporzione alle effettive anticipazioni.
L’inosservanza dell’obbligo di versamento assunto dal socio, però, costituirebbe una grave inadempienza, che comporterebbe le conseguenze risarcitorie.
Se nel caso di specie, il programma costruttivo è stato fondato sull’impegno finanziario differenziato dei soci (ipotesi tutta da verificare!), occorre valutare l’effettiva inadempienza della Cooperativa (il ritardo può dipendere da tante circostanze anche non colpose e, comunque, accettate dall’assemblea dei soci) per pretendere il rimborso delle rate ed esonerarsi dall’azione risarcitoria, che dalla stessa potrebbe essere intentata.

Quesito del 28/11/2023

Sono socio di una Cooperativa Edilizia nata nel 2007 con lo scopo di assegnare gli immobili ai soci. Ora dopo 16 anni, 9 dei 12 appartamenti sono stati assegnati ed acquistati da altrettanti soci, 1 è in affitto ad un terzo non socio mentre 2 sono ancora di proprietà della Cooperativa ed affittati a soci. Per l’appartamento affittato ad un non socio provvederemo con regolare vendita a terzi, mentre i due restanti vorremmo comunque assegnargli ai soci che ci abitano, il problema è che questi non avendo contratti a tempo indeterminato non riescono ad avere un mutuo per estinguere quello in capo alla Cooperativa, quindi ci troviamo tutti bloccati in questa situazione e non riusciamo a chiudere questa Cooperativa, anche perché in sede di revisione biennale ci è stato comunicato che nessun socio può lasciare la Cooperativa fino al raggiungimento dello scopo per tutti i soci.
I due soci devono necessariamente stipulare un nuovo mutuo perché quelli della Cooperativa sono finiti ad una società di recupero capitali, in seguito alla fusione della banca. Una strada percorribile non potrebbe essere quella di donare gli immobili ai due soci con relativo mutuo residuo?
Non Le ho specificato che i mutui erano già frazionati per i 12 appartamenti e ciascun socio negli anni ha pagato un affitto pari alla rata di mutuo e chi è riuscito si è accollato il restante tramite un nuovo mutuo ad estinzione di quello della Cooperativa inerente al suo appartamento.

Risposta al quesito:
Deve, innanzitutto, presumersi che la Cooperativa non abbia realizzato il programma costruttivo nell’ambito dell’edilizia agevolata, in quanto la locazione a due soci non sarebbe possibile, se non prevista dalla legge di finanziamento.
Ciò posto, occorre verificare la circostanza dei mutui già erogati, in quanto è presumibile che tuttora incombano sugli alloggi, con gli oneri aggiuntivi degli interessi e le penali.
Dopo avere risolto la problematica delle quote del vecchio mutuo, nel quadro delineato (tutto da verificare) se la Cooperativa delibera di trasformare i canoni di locazione già versati in acconto prezzo e i soci prenotatari si accollano la differenza del mutuo, il percorso deliberativo è legittimo.
Occorre però che tutti i soci siano favorevoli, posto che si tratterebbe di una dismissione patrimoniale a favore dei due soci e a discapito degli altri.

Quesito del 26/11/2023

Faccio seguito a precedente parere da Voi gentilmente esitato: in qualità di Liquidatore della Cooperativa r.l., ho provveduto a notificare ai soci della Cooperativa richiesta di versamento di quanto necessario per pagare i debiti (fiscali e sentenze condanne).
Nonostante in sede di assegnazione immobili, avvenuta negli anni 2005/2006, sia stato inserito nei singoli atti un obbligo a carico dei soci a corrispondere quanto necessario per pagare dette pendenze, i soci non hanno inteso versare alcunché.
Ciò premesso, considerato che la società non ha mezzi economici da poter utilizzare per sostenere spese legali e procedurali a carico dei soci, quale decisione devo assumere per non incorrere in responsabilità verso i creditori?
Dare agli stessi informativa e ad invitarli eventualmente a surrogarsi nei diritti della Cooperativa ai sensi dell’art 2900 c.c.?
Rinunciare all’incarico? Depositare i libri in Tribunale?

Risposta al quesito:
Occorre preliminarmente verificare la continuità dei Bilanci redatti dagli amministratori e le relative scritture inerenti i crediti verso terzi e verso soci, ciò al fine di valutare se alla luce dell’accollo del debito da parte di soci, si siano verificate le condizioni di un’eventuale prescrizione.
Per quanto riguarda le spese di liquidazione non ci sono dubbi che esse siano a carico dei soci, indipendentemente dall’accollo convenuto in sede di assegnazione.
Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria, purtroppo non ci sono alternative o si anticipano gli importi necessari o si chiede la liquidazione coatta della Cooperativa.
In quest’ultimo caso sarà il Commissario liquidatore che potrà ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio e dare corso ai decreti ingiuntivi in danno dei soci.
In ordine alla anticipazione può essere progressiva , cioè si può iniziare con uno o due soci e proseguire man mano.
E’ anche probabile che emesso il primo decreto ingiuntivo, tutti gli altri soci paghino il dovuto (da conteggiare in misura esatta, dopo la verifica).

Quesito del 20/11/2023

Avrei la necessità di avere delle informazioni per quanto riguarda una cooperativa edilizia delle forze armate, la quale ha terminato il suo scopo sociale e consegnato tutti gli immobili del programma edilizio realizzato su Roma, quindi da proprietà indivisa è diventata proprietà divisa, allo stato attuale solo un appartamento risulta non venduto e quindi è a carico della cooperativa e quindi dei soci.
Volevo sapere se possiamo chiedere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la possibilità di vendere al mercato libero e quindi non vincolato alle sole forze armate, il tutto deriva dal fatto che questo appartamento è da circa 15 anni che non riusciamo ad assegnarlo e le spese di manutenzione e gestione dello stesso cominciano a pesare a tutti i soci.

Risposta al quesito:
Per formulare l’istanza al Ministero occorrerebbe una giustificazione oggettiva, non essendo sufficiente la circostanza dell’assegnazione non eseguita (la Cooperativa avrebbe dovuto avere un numero di soci pari agli alloggi programmati e anche gli aspiranti soci).
La normativa non prevede una ipotesi di finanziamento parziale, sicché l’eventuale istanza al Ministero per l’assegnazione dell’immobile ad un Ente (ex IACP) potrebbe comportare la revoca dell’intero contributo per la mancata osservanza della normativa.
In ogni caso è escluso che il Ministero possa autorizzare la vendita dell’alloggio a libero mercato, semmai potrebbe consentire l’acquisizione dell’immobile da parte di un Ente pubblico interessato.