Buongiorno avvocato, dopo circa 10 anni di battaglie legali contro una Cooperativa Edilizia a proprietà divisa (a mutualità prevalente), entrata in L.C.A. senza aver effettuato il rogito dell’alloggio assegnatomi (in Convenzione con il Comune) e da me interamente pagato, i Giudici dell’Appello mi hanno trasferito (ex art. 2932 c.c.) la proprietà, ma gravata ancora da ipoteca.
Si fa presente che il mutuo fondiario concesso dalla Banca originaria alla Cooperativa non è stato mai frazionato nonostante sia stato da me richiesto nel 1° grado di giudizio (ma per diversi motivi mai più proseguito). La sentenza è già passata in giudicato ormai da circa un anno e la Società di recupero crediti alla quale la Banca originaria ha ceduto il credito, non ha ancora avanzato nessuna richiesta.
Nel frattempo la L.C.A. ha venduto all’asta gli alloggi restanti (12 su 18 complessivi) in quanto 3 rogitati dalla Cooperativa stessa prima dell’entrata in L.C.A. attraverso restrizione di ipoteca, e gli altri 3 compreso il mio hanno invece ottenuto il trasferimento di proprietà. La Società Cessionaria ha già recuperato, con tutta probabilità, i 2 terzi del credito originario (circa il 70% per ogni alloggio venduto all’asta) e probabilmente già in abbondante ricavo rispetto al prezzo di acquisto notoriamente molto basso dei crediti di questo tipo.
Stante così la situazione cosa possiamo attenderci e piuttosto cosa conviene fare? Proseguire la richiesta di frazionamento già avviata precedentemente?
E in questo caso a chi fare la richiesta: alla attuale società cessionaria o alla Banca che ha concesso il credito originario?
Possono chiedere a me e gli altri 2 proprietari ex art. 2932 di pagare il residuo debito del mutuo originario? anche se non è stato frazionato? Compreso gli interessi bancari intercorsi fino alla messa in L.C.A. della Cooperativa?
Le restrizioni di ipoteca effettuate dalla Cooperativa precedentemente alla sua messa in L.C.A. ci danneggiano rispetto ad un eventuale Frazionamento?
Considerato che hanno già ottenuto un buon ricavo rispetto al prezzo di acquisto dei crediti, potremmo proporre un’offerta congrua (per esempio circa 1/3 del prezzo di acquisto) in cambio di non avviare nessuna nostra azione giudiziaria relativa al frazionamento, oppure proporre una strenua difesa in caso di pignoramento ecc…
Risposta al quesito:
Se la Cooperativa mutuataria è stata posta in LCA il contratto di mutuo si è risolto, ma resta il credito ipotecario dell’Istituto di credito.
Ciò posto, non si può ipotizzare alcun frazionamento come previsto nel contratto originario, ma si può solo sostenere la nullità o inefficacia dell’ipoteca se sussistono i presupposti di diritto.
In tal senso occorre verificare la sentenza ex art. 2932 c.c., che, avendo trasferito coattivamente la proprietà, ha presumibilmente accertato l’avvenuto pagamento del prezzo.
Si deve, quindi, verificare il contratto di mutuo e la relativa esecuzione per riscontrare eventuali inadempienze dell’Istituto di credito nei controlli del programma costruttivo e della ripartizione del mutuo sugli alloggi prenotati.
Dopo le predette verifiche, si potrebbero ipotizzare nullità parziali del mutuo, ciò anche per intavolare eventuali trattative con l’Istituto cessionario.
La legittimazione attiva è del socio, quella passiva è dell’Istituto di credito.