Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 12/06/2019

Vogliamo procedere alla chiusura della cooperativa. La stessa è già in liquidazione. È rimasta una sola causa con il Comune. Tuttavia negli atti notarili, obbligati dalla convenzione, ciascun socio si è accollato l’eventuale quota nel caso la causa si perdesse.
Possiamo chiudere la cooperativa per evitare i costi di gestione?
La stessa inoltre fa parte di un consorzio il cui statuto dice che la cooperativa recede nel momento di scioglimento della singola cooperativa. Anche il consorzio è interessato dalla causa col Comune. Potrebbe essere un impedimento alla chiusura malgrado ogni socio sia esposto patrimonialmente e personalmente?

Risposta al quesito:
L’estinzione della Cooperativa in presenza di una passività in corso di accertamento espone il liquidatore alla responsabilità patrimoniale personale.
Nel caso di estinzione anticipata, comunque, si verifica una “successione” dei soci assegnatari degli alloggi, i quali rispondono in solido verso il Comune creditore (soprattutto se il credito riguarda la Concessione del terreno); ciò significa che ciascun socio risponde per tutti, salvo il diritto di rivalsa tra i soci medesimi.
L’ostacolo delle responsabilità potrebbe evitarsi con l’iscrizione ipotecaria sugli alloggi proporzionale alle quote dovute, sicché il Liquidatore e gli stessi soci sarebbero garantiti in ordine alla regolarità della estinzione del debito sociale.

Quesito del 12/06/2019

Vorremmo mettere in chiusura la cooperativa che è già in liquidazione. Nel caso alcuni soci non vogliano procedere può un socio recedere?
In tal caso deve esclusivamente il pagamento per i costi di gestione dell’anno in corso o anche le quote fino ad estinzione della cooperativa? Perdendo anche il diritto di voto?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa è già in liquidazione volontaria, le operazioni di gestione del Liquidatore devono essere volte alla eliminazione delle attività e passività sociali secondo legge.
Successivamente alla predetta “operazione” il Liquidatore deve estinguere la Società, a meno che la maggioranza dei soci revochi le operazioni di Liquidazione.
Se, dunque, non esiste la “revoca” nelle forme di legge, in tal caso l’estinzione della Società è dovuta e non può essere opposta dal singolo socio.
Se, viceversa, si profila l’esistenza di una maggioranza qualificata che revochi la messa in liquidazione, in tal caso i soci di minoranza hanno diritto al recesso per giusta causa.
Potrebbero insorgere questioni sulle ragioni della revoca della liquidazione volontaria, ciò qualora fossero sopraggiunte nuove situazioni che impongono la piena vigenza della Società per il compimento del programma sociale. In tal caso occorrerebbe esaminare la fondatezza delle ragioni.
Deve, tuttavia, presumersi che, portato a termine il programma sociale, non possano sussistere valide ragioni per la revoca della Liquidazione volontaria già deliberata.

Quesito del 12/06/2019

Abbiamo venduto tutti gli immobili della cooperativa fissando il prezzo di vendita nel 2015. Nelle more, poiché in causa col costruttore, è uscita la sentenza che ci condanna al pagamento di una ultima quota (ultimo sal detratti vizi e difetti) più spese legali.
Si chiede se tale pagamento debba essere suddiviso in parti uguali tra i soci oppure suddiviso in millesimi, senza avere però ripercussioni sulla rivisitazione dell’atto notarile.
Cosa è meglio fare? Bisogna emettere altre fatture?

Risposta al quesito:
Si tratta di una sopravvenienza passiva che costituisce costo di costruzione dell’alloggio da sommare al costo già addebitato a ciascun socio in sede di assegnazione definitiva.
Ciò posto, il criterio di ripartizione deve essere lo stesso di quello assunto in sede di rogito notarile di assegnazione. I soci devono versare la quota di loro spettanza che deve essere fatturata dalla Cooperativa.

Quesito dell’08/06/2019

Siamo 12 soci di una cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa. Il Commissario ha manifestato la volontà di adempiere con tutti i contratti stipulati, pur se gli immobili ad oggi non sono ultimati (cantiere fermo al piano garage).
Può il Commissario bandire un’asta per la vendita del lotto e contestualmente inserire “l’obbligo” per il futuro acquirente di dover completare i nostri alloggi (per i quali corrisponderemo il saldo prezzo stabilito nel contratto)?

Risposta al quesito:
Se gli alloggi non sono ultimati, il Liquidatore può mettere all’asta l’intero complesso e non i singoli alloggi. Nel Bando d’asta o nel contratto per la trattativa privata autorizzata, il Liquidatore può inserire la clausola con cui si impongono obblighi nei confronti dei soci prenotatari.
E consigliabile che gli stessi soci partecipino al contratto e che lo stesso venga trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis del codice civile.

Quesito del 04/06/2019

Spett.le Studio Cannavò, devo esporre il seguente quesito: Socio di Coop Edilizia paga la fattura alla Cooperativa per l’acquisto dell’appartamento (es. 150.000+IVA). Il Socio decide di cedere la quota ad un Socio subentrante (prima del Rogito).
Il socio uscente come viene liquidato? L’IVA versata la recupera?

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato l’originario socio, dopo aver saldato la fattura emessa dalla Cooperativa a fronte della vendita dell’alloggio, ma prima della stipula dell’atto pubblico, cede la propria quota sociale.
A questo punto (dando per scontata l’accettazione del subentro da parte del CdA), il socio uscente avrà diritto alla restituzione delle anticipazioni versate per l’acquisto dell’alloggio, inclusi gli importi relativi all’iva, che è presumibile la Cooperativa abbia già versato all’Erario o utilizzato in compensazione del proprio credito.
Il socio subentrante dovrà rifondere alla Cooperativa l’importo restituito al socio receduto, comprensivo dell’iva dallo stesso versata.

Quesito del 04/06/2019

Abbiamo messo in liquidazione la cooperativa attraverso un atto notarile con assemblea straordinaria e come previsto da statuto. Ora il liquidatore ha dato le dimissioni.
Possiamo nominare un neo liquidatore con assemblea ordinaria, senza il notaio?

Risposta al quesito:
L’assemblea straordinaria è necessaria per la messa in Liquidazione, mentre è sufficiente quella ordinaria per la sostituzione del Liquidatore.
Lo stesso Liquidatore dimissionario dovrebbe procedere alla convocazione dell’assemblea.