Cooperative: casi e soluzioni

Quesito del 13/07/2019

Gent.mo avv. Cannavò, mio padre è socio di una soc. coop. agricola e il 14 giugno 2019 il CdA ha deliberato all’unanimità la sua esclusione dalla cooperativa in quanto risulta che mio padre abbia conferito rilevanti quantità di prodotti agricoli derivanti dalla produzione di terreni facenti parte del suo fascicolo aziendale e non della soc. coop.
Mio padre ha un appezzamento di terreno che non fa parte della cooperativa, perciò ha deciso di commercializzare un prodotto al di fuori del circuito della cooperativa, proprio per questo è stata disposta la sua esclusione.
La mia domanda è questa: come possiamo fare per impugnare una delibera di esclusione? E’ possibile instaurare una procedura di arbitrato?
Lo statuto della soc. coop. contiene una clausola compromissoria per cui in caso di controversie tra i soci e la coop. queste saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, la cui nomina è rimessa alla Camera di Commercio.
Il termine perentorio per ricorrere al giudizio arbitrale è di 30 gg., occorre depositare l’atto introduttivo di arbitrato anche al registro delle imprese, in base all’art. 35 d.lgs. 5/2003?

Risposta al quesito:
Occorre redigere l’atto di accesso agli Arbitri esponendo in sintesi il fatto, la richiesta di Giudizio Arbitrale e le domande che si intendono proporre.
L’Atto deve essere notificato alla Cooperativa e, munito della relata di notifica, deve essere depositato presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente.
Il Giudizio deve essere patrocinato da un legale abilitato.

Quesito dell’11/07/2019

La compagine associativa è composta da 66 soci assegnatari. Di questi, 64 hanno regolarmente rogitato. 2 Soci (che chiamo Socio A e Socio B) si rifiutano di farlo. La coop ha acceso a suo tempo, per la costruzione, mutuo con una banca che ha preteso polizze fideiussorie di 210.000€/socio. Tutt’ora attive.
Il mutuo è stato frazionato nell’aprile 2016. I Soci A e B sono stati convocati 2 volte c/o studio notarile ed entrambe le volte non si sono presentati. La coop paga il mutuo del socio A dal momento del frazionamento. Il socio B ha sospeso il pagamento da maggio 2018, costringendo la coop a provvedervi, anche purtroppo la coop non può onorare con cadenza regolare.
Questo sta comportando pressioni da parte della Banca. Faccio presente che statuto e regolamento della coop indicano i soci assegnatari degli alloggi come unici responsabili dei costi che si maturano (rate di mutuo, condominio etc) dal momento del frazionamento del mutuo. Questo sta comportando pressioni da parte della Banca.
La coop ha trovato 2 probabili acquirenti per gli alloggi non ancora rogitati, ma ad un prezzo largamente inferiore al costo, poiché il mercato è sceso terribilmente nella zona. Questo determina l’impossibilità da parte della cooperativa di rimborsare il socio A e il socio B delle somme a suo tempo tempo versate in acconto con la previsione del saldo in sede di atto.
Si può addebitare ai 2 soci la perdita? La cooperativa non è in condizioni tali da poter rimborsare i 2 soci nè la vendita porta introiti sufficienti.
Ma dall’altro lato 64 soci hanno la spada di Damocle della polizza fideiussoria che eliminano solo vendendo a questi 2 nuovi soggetti.

Risposta al quesito:
Da quanto rappresentato sussistono le condizioni per escludere i soci inadempienti e dichiararli decaduti dall’assegnazione dell’alloggio.
Si può, quindi, porre in essere la procedura di subentro dei nuovi soci e in mancanza di adesioni si può procedere con la vendita degli alloggi al prezzo consentito dal mercato.
Tutte le operazioni di vendita devono essere rese note ai soci esclusi, i quali rispondono dei danni nella misura della differenza tra il costo degli alloggi e il prezzo realizzabile.
L’addebito dei danni consentirebbe alla Cooperativa di ottenere il pareggio di bilancio.

Quesito del 09/07/2019

Sono socia di una cooperativa edilizia con assegnazione dell’alloggio, sono in procinto di vendere l’appartamento, ma l’acquirente non ha intenzione di entrare in cooperativa come socio.
La mia domanda a questo punto è: sono obbligata a rimanere come socio della cooperativa, pur non avendo più come scopo finale quello di avere la proprietà dell’alloggio poichè venduto, o posso chiedere e ottenere le dimissioni?

Risposta al quesito:
Il rapporto sociale è distinto da quello mutualistico, sicché esaurito il primo (con l’assegnazione) è normale che il secondo prosegua sino all’estinzione della Società.
I soci che hanno fruito della prestazione mutualistica, restano obbligati a versare le spese generali, occorrenti sino alla Liquidazione finale della Cooperativa.
Il CdA può, comunque, accogliere la domanda di recesso, ma il socio non può pretenderla.

Quesito dell’08/07/2019

In riferimento alla Sua risposta al mio quesito che Le avevo sottoposto circa l’incongruenza tra la data reale del mio ingresso quale socio di una cooperativa, che è riportata sul preliminare di assegnazione dove è riportata la data della delibera dell’assemblea, con tanto di fotocopia di tutti gli assegni versati, e la data invece riportata sul registro dei soci che risale a circa due anni dopo, che tipo di rimedio può essere adottato quando si ha a che fare con un CDA che non dà alcuna risposta, come sbattere contro un muro di gomma?
Ogni responsabilità non ricadrebbe su di loro, data la mia buona fede documentata dal preliminare di assegnazione e dalla copia dei titoli versati?

Risposta al quesito:
La differenza di data rappresenta una irregolarità che potrebbe dare corso a diverse problematiche.
Per questo motivo è bene che il socio metta in mora il CdA richiedendo la modifica delle trascrizioni nel libro dei soci.
Se dovesse emergere il caso concreto, il socio può utilizzare la prova di avere messo in mora gli amministratori, i quali risponderebbero dei danni realmente cagionati.
Sugli altri comportamenti gestionali degli amministratori, è bene che i soci sorveglino attentamente, soprattutto in sede di deliberati assembleari e di approvazione dei bilanci.

Quesito del 28/06/2019

Il Suo studio legale, in un parere pubblicato sul sito web, ha affermato che, dopo l’acquisto da parte di un privato di un immobile da un socio assegnatario, con atto pubblico, la cooperativa non ha più alcun rapporto con l’immobile medesimo (e quindi, di conseguenza, anche il consorzio in liquidazione).
Da quale norma discende tale conclusione?

Risposta al quesito:
Se la Cooperativa ha assegnato l’alloggio in via definitiva, già da tale evento discende il dominio (proprietà) dell’immobile da parte del socio assegnatario.
La normativa è quella del codice civile che regola la proprietà.
Se poi il socio assegnatario ha venduto ad altro soggetto, si conferma che la sfera del “dominio” non è più nella disponibilità della Cooperativa.
Diversa è la questione dei diritti residui del rapporto mutualistico (assegnazione) che, però, restano circoscritti nell’ambito delle obbligazioni assunte dal socio ovvero dalla Cooperativa.
Queste obbligazioni possono permanere in capo ai predetti soggetti, ma non hanno nulla a che vedere coni diritti reali sull’immobile e, quindi, sul relativo dominio.

Quesito del 27/06/2019

In seguito alla morte di mio padre io e i miei fratelli abbiamo ereditato per testamento le quote di una cooperativa edilizia indivisa costituita nel 1991, ma che non ha mai realizzato gli alloggi previsti da statuto (è stato comprato solo un lotto di terreno).
Dato che nessuno di noi ha interessi a proseguire l’attività con la cooperativa, è possibile richiedere la restituzione delle somme versate come acconto da nostro padre (ca. 12.550 €) e quota capitale (250 €) per la realizzazione degli alloggi?
E’ normale che la cooperativa ancora in attività non vuole rimborsare gli acconti, motivando che con i soldi dei soci è stato comprato il terreno e che negli anni ci sono state delle spese?

Risposta al quesito:
Il protrarsi dei tempi di realizzazione degli alloggi può essere una giusta causa di recesso.
In tal caso il socio receduto ha diritto al rimborso delle anticipazioni in conto costruzione, mentre le spese generali vengono legittimamente trattenute dalla Cooperativa.
Se l’assemblea non ritiene di procedere nel programma, in tal caso può autorizzare la vendita del terreno e la distribuzione del ricavato ai soci, detratte le spese di liquidazione.