Diritto civile e commerciale

NELLE COOPERATIVE EDILIZIE I DELIBERATI SOCIALI SULLE SPESE DI GESTIONE COSTITUISCONO FONTE OBBLIGATORIA PER I SOCI ED I RELATIVI VERBALI RAPPRESENTANO PROVA SCRITTA AI FINI DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEI MOROSI

Il caso:
La Cooperativa XX realizzava 18 alloggi di edilizia agevolata.
Il  succitato programma costruttivo, quindi, veniva  edificato sul terreno assegnato dal Comune di YY e acquisito dalla Cooperativa in forza del decreto di occupazione d’urgenza a seguito della dichiarazione di P.U. delle realizzande opere.
A seguito della predetta assegnazione del terreno, la Cooperativa  stipulava ai sensi di legge, con il Comune di YY, l’atto di convenzione.
Nelle more della realizzazione edificatoria, relativamente al pagamento dell’indennità espropriativa, insorgeva la controversia giudiziaria tra il proprietario del terreno e il colono da una parte e la Cooperativa XX con il Comune di YY dall’altra.
La predetta controversia veniva definita, con sentenze di primo grado e di  secondo grado, mediante le quali la Cooperativa ed il Comune di YY venivano condannati in solido al risarcimento dei danni in favore degli espropriati.
In forza dei predetti provvedimenti giudiziari, il Comune di YY versava agli aventi diritto la complessiva somma di euro 829.106,60 e, ritenendo di essere indenne dalle somme dovute a titolo espropriativo a seguito dell’art. 5 della Convenzione, richiedeva alla Cooperativa il rimborso dell’intera somma versata per l’acquisizione appropriativa del terreno de quo.
La Cooperativa deliberava di resistere alla pretesa del Comune, in quanto erroneamente fondata sulle pattuizioni di cui alla predetta Convenzione, riguardanti l’indennità di esproprio e non il risarcimento del danno per acquisizione appropriativi del terreno.
Conseguentemente, gli amministratori della  Cooperativa XX, con  delibera del 21 aprile 2009 assumevano “di effettuare progressivamente i versamenti delle somme effettivamente dovute, ciò al fine di scongiurare l’ipotesi di risoluzione dell’atto di Convenzione da parte del Comune di YY”.
A seguito dei succitati contenziosi giudiziari, nonostante l’assegnazione definitiva a tutti i soci mediante atto pubblico, la Cooperativa XX non ha potuto procedere alla estinzione della struttura sociale. Conseguentemente, la Cooperativa ha dovuto e deve tuttora affrontare le spese generali di mantenimento, ivi comprese quelle relative al predetto contenzioso giudiziario, che deve inevitabilmente riversare pro quota su tutti i propri soci, già  beneficiari dell’assegnazione definitiva dell’alloggio sociale.
Gli amministratori, pertanto, con delibera del 21 aprile 2009, confermando precedenti determinazioni, relative all’anno 2004 e allo stesso 2009, hanno statuito di richiedere “il versamento dell’importo di € 700,00 per ciascun anno a carico di ogni socio, per coprire il fabbisogno finanziario della Società“.
L’assemblea dei soci in data 22 maggio 2009, inoltre, con il dissenso di un solo socio dichiarava di condividere l’operato degli amministratori in ordine alla messa in mora e all’azione giudiziaria nei confronti dei soci ancora morosi.
Nonostante i reiterati e circostanziati solleciti il socio ZZ rifiutava di provvedere al versamento di quanto dovuto, sostenendo pretestuose argomentazioni esposte nella intercorsa corrispondenza epistolare intrattenuta con la Cooperativa.
La Cooperativa XX, pertanto, richiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 1807/09 del 03.12.2009 con cui si ingiungeva a ZZ di pagare la somma complessiva di EURO 1.400,00 oltre gli interessi legali e le spese di procedura, per il mancato pagamento di oneri economici deliberati dagli organi della società.
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 05.03.2010, il socio ZZ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1807/09, eccependo in via preliminare l’insussistenza del credito dovuta alla carenza di prova scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 633 c.p.c.; chiedendo che venisse dichiarata l’infondatezza e l’inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, la nullità e/o annullabilità dello stesso; chiedendo che, revocato il predetto provvedimento monitorio, parte avversaria venisse condannata alle spese del giudizio di opposizione.
In data 18/05/2010 si costituiva in giudizio la Cooperativa XX, chiedendo di
a) ritenere e dichiarare infondata l’opposizione;
b) conseguentemente, ritenere e dichiarare legittima la pretesa creditoria dell’odierno istante, in quanto fondata su atti deliberativi legittimamente assunti dagli organi sociali;
c) confermare il decreto ingiuntivo opposto.

Le argomentazioni difensive della Cooperativa:
Infondatamente, l’opponente  ha sempre lamentato e lamenta tuttora come le delibere poste a fondamento del credito ingiunto non indicassero ”le ragioni e/o i titoli in base ai quali fosse necessario imporre ai soci il versamento di somme.”
E’ chiaro che una tale lagnanza non possa assumere alcun pregio sotto diversi profili, il primo derivante dalla nota definitività dei deliberati sociali, il secondo dalla altrettanto nota ratio deliberativa dei deliberati medesimi, in quanto, come si è detto, inerente la creazione del “fondo spese“ e non già l’impiego delle somme ricavate dai versamenti dei soci.
Nel caso in specie, infatti, la fonte obbligatoria del credito ingiunto risiede nei deliberati sociali (prima del C.d.A. e poi dell’Assemblea) istitutivi del “fondo spese”, mentre l’opponente sembra invocare la presunta irregolarità degli impieghi finanziari, che restano atti di gestione successivi ai deliberati dedotti dalla Cooperativa opposta e non influenti sulla forza cogente dei deliberati medesimi.
Va, dunque, osservato che, se l’oggetto dei deliberati de quibus riguarda esclusivamente la creazione del fondo per le spese di amministrazione, allora ne consegue che i “titoli” in forza dei quali sono stati richiesti i versamenti sociali, sono rappresentati proprio dai deliberati medesimi.
In ogni caso va osservato che le predette spese  sono state effettivamente sostenute per le necessità sociali nel corso dell’esercizio e, poi, sono state  inserite nei bilanci annuali approvati dall’assemblea dei soci e mai opposti.
Dalla lettura dei bilanci e dei relativi allegati, dunque, può evincersi, oltre alla natura ordinaria  delle spese di amministrazione de quibus, anche la loro destinazione esposta in dettaglio.
Da quanto precede, appare evidente che le spese di amministrazione di cui trattasi  debbano, in ogni caso, ritenersi legittime, sia sotto l’aspetto sostanziale, in quanto ordinarie e di consequenziale gestione, sia sotto l’aspetto formale, in quanto definitivamente accettate in base al contratto sociale (approvazione assembleare).

In giurisprudenza:
“Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all’attività sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall’altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell’acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. E mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 c.c., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l’aspettativa all’assegnazione dell’alloggio “.
Cass. Civ., sez.I, 18 maggio 2004, n. 9393.

La decisione:
Il Giudice adito con sentenza n. 36/12 ha rigettato l’opposizione e accolto le ragioni della Cooperativa.
Giudizio patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò nell’interesse della Cooperativa.