Diritto civile e commerciale

IL CREDITO DELL’IMPRESA APPALTATRICE NEI CONFRONTI DELLA COOPERATIVA EDILIZIA PER I LAVORI ESEGUITI DEVE ESSERE LIMITATO AGLI IMPORTI CHE RISULTINO ACCERTATI IN GIUDIZIO, IN BASE AI CORRETTI CRITERI DI RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO

Il caso:
Con rogito notarile dell’11.06.1981 la Cooperativa edilizia XX stipulava contratto di appalto con l’impresa YY per la costruzione di 12 alloggi sociali di edilizia agevolata.
Il prezzo dell’appalto veniva convenuto in Lire 548.625.000 per i lavori di edificazione, oltre alla eventuale utilizzazione delle somme a disposizione per Lire 86.500.000.
In corso d’opera l’impresa YY, nonostante l’imperfetta esecuzione e la mancata finitura dei lavori appaltati, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Messina la Cooperativa committente chiedendone la condanna al pagamento di somme relative a pretesi lavori extracontratto e da contabilizzare, revisione prezzi, presunte spese di guardiania del cantiere, nonché di un marginale residuo credito sugli stati d’avanzamento pregressi. La Cooperativa XX si costituiva in giudizio, documentando il pagamento di Lire 652.136.000, mediante produzione della lettera del 10.01.1984 a firma del titolare dell’impresa appaltatrice, non disconosciuta ed anzi prodotta in giudizio anche dalla stessa attrice.
La Cooperativa, inoltre, eccepiva l’esistenza di difetti costruttivi delle opere eseguite, il mancato completamento delle residue opere previste nell’appalto, nonché l’insussistenza del preteso credito per spese di guardiania del cantiere.
Nel corso del giudizio veniva dichiarato il fallimento dell’appaltatrice. Si costituiva, quindi, la Curatela fallimentare che insisteva nelle domande introduttive.
A seguito dell’espletamento della CTU, venivano quantificati in Lire 578.973.895 l’importo per lavori eseguiti, in Lire 88.107.000 quello per revisione ed in lire 42.698.000 per riserve, il tutto poi decurtato del 20% a causa dei vizi di costruzione riscontrati.
A conclusione del giudizio, il Tribunale di Messina condannava la Cooperativa al pagamento di complessive Lire 607.823.860.
La Cooperativa proponeva appello avverso la sentenza eccependo di aver provato, mediante la produzione della lettera del 10.01.1984, l’avvenuto pagamento in favore dell’appaltatrice della complessiva somma di Lire 652.136.000, il che rendeva insussistente qualsivoglia credito di quest’ultima in ragione delle opere eseguite, il cui valore accertato in giudizio risultava inferiore.
L’appellante eccepiva, inoltre, l’inesistenza del preteso credito per le spese di guardiania del cantiere, in quanto poste per legge a carico dell’impresa appaltatrice.
Veniva disposto il richiamo del CTU, che, dopo avere esaminato i libri di contabilità della Cooperativa (esame trascurato in primo grado, essendosi il CTU limitato in quella sede al solo esame della contabilità tecnica) accertava l’avvenuto pagamento in favore dell’appaltatrice di una somma addirittura maggiore dell’importo dei lavori, detratto il 20% per vizi costruttivi.
Tuttavia, la Corte territoriale accoglieva solo parzialmente l’appello della Cooperativa, condannando la stessa a corrispondere alla Curatela la complessiva somma di € 60.000,00 (quantificata “in via equitativa”) a titolo di revisione prezzi, riserve formulate e spese di custodia, il cui pagamento non era stato ritenuto provato.
Avverso la predetta sentenza la Cooperativa XX proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Le argomentazioni della Cooperativa nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione:
Con il primo ed il secondo motivo, la Cooperativa ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 114, 61, 115, 116 c.p.c, “avendo il Giudice territoriale dichiarato di aver assunto la decisione più in base all’equità che su dati di ordine tecnico, nonostante l’assenza della congiunta richiesta delle parti”, nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., “avendo il Giudice territoriale illegittimamente invertito l’onere probatorio in ordine ai crediti pretesi dall’attore ed ai relativi pagamenti”.
Con il terzo motivo venivano eccepite “la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova in atti dei pagamenti effettuati dalla Cooperativa convenuta”.
In particolare, la ricorrente rilevava come il mancato onere probatorio, a cui faceva riferimento la Corte territoriale, riguardasse soltanto il credito preteso dalla stessa Cooperativa e non attenesse ai pagamenti da questa effettuati a fronte dei lavori eseguiti dall’impresa, riconosciuti dallo stesso attore in primo grado e dimostrati dalla succitata lettera, alla quale la stessa Corte aveva attribuito piena forza probatoria.
L’iter motivazionale della sentenza risultava, quindi, viziato, in quanto la Corte territoriale aveva prima riconosciuto l’entità dei versamenti attestati dalla missiva del 1984 e poi negato l’assolvimento dell’onere probatorio inerente i pagamenti effettuati, senza fornire adeguata motivazione.
Con il quarto motivo la Cooperativa deduceva la violazione dell’art. 16 D.P.R. n. 1063/1962 e dell’art. 115 c.p.c., per aver il Giudice di merito “posto a carico della committente le spese di custodia del cantiere, pur in assenza di qualsivoglia volontà derogativa delle parti”.
Infine, con il quinto motivo, la ricorrente lamentava l’ulteriore vizio della sentenza “per aver il Giudice di merito omesso qualunque motivazione sulla rilevata insussistenza del credito attoreo interamente estinto dai pagamenti eseguiti dalla Cooperativa e documentati in atti”.
Non vi era, infatti, alcun dubbio che la Cooperativa avesse rappresentato nell’atto di appello un fatto determinante ai fini del giudizio, consistente, appunto, nel pagamento di quanto effettivamente dovuto all’appaltatrice.
Ed invero, dal confronto tra i pagamenti riconosciuti dall’impresa YY nella nota lettera ed il valore dei lavori eseguiti accertato in atti, risultava evidente l’insussistenza di qualsivoglia credito preteso dall’appaltatrice.
Ciononostante, la Corte territoriale, disattendendo lo specifico rilievo formulato dalla Cooperativa,  aveva omesso qualunque motivazione in ordine a tale fatto controverso di fondamentale rilevanza.

La decisione:
La Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con ordinanza n. 30290/2011, accoglieva il terzo ed il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Messina.
Recependo le eccezioni formulate dalla Cooperativa, la Suprema Corte così testualmente statuiva:
“la motivazione della sentenza della Corte territoriale, da un lato, riconosce forza probatoria alla lettera del gennaio 1984 comprovante i pagamenti effettuati in favore dell’impresa appaltatrice e, dall’altro, addebita all’appellante il mancato assolvimento dell’onere probatorio inerente detti pagamenti”.
Ed ancora:
“la sentenza impugnata ha, in primo luogo, dato atto della erroneità della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla ditta appaltatrice un credito pari all’importo dei lavori eseguiti; ha quindi rilevato che sulla base della consulenza tecnica espletata in appello era emerso l’intervenuto pagamento, da parte della Cooperativa, di una somma addirittura superiore all’importo dei lavori, detratto il 20% del valore degli stessi per vizi; ha tuttavia ritenuto non provato, da parte della committente, il pagamento delle somme richieste dalla appaltatrice a titolo di revisione prezzi, riserve formulate e spese di custodia del cantiere, ma non ha dato conto delle ragioni in base alle quali i crediti per dette voci potessero ritenersi provati nella misura indicata dalla appaltatrice nella citazione di primo grado, pervenendo ad una soluzione dalla stessa Corte d’appello definita equitativa, ma non supportata da idonea motivazione”.
La Cooperativa XX riassumeva il giudizio innanzi alla Corte territoriale che, adeguandosi ai rilievi contenuti nella sentenza di cassazione, applicava correttamente i criteri di riparto dell’onere della prova,riconoscendo, quindi, pienamente provati i pagamenti effettuati dalla Cooperativa di cui alla nota lettera del 1984 e ritenendo, viceversa, non dimostrato in atti il credito preteso dall’impresa appaltatrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, per lavori extra contratto, non contabilizzati, revisione prezzi e spese di guardiania.
Con sentenza n. 747/2014, la Corte d’appello adita condannava, pertanto, la Curatela dell’impresa YY a restituire alla Cooperativa XX la somma di € 24.951,14 oltre interessi, statuendo altresì sulle spese di tutti i gradi di giudizio.
Giudizio patrocinato dall’avv. Gualtiero Cannavò nell’interesse della Cooperativa.