Egregio avv. Cannavò, vorrei porLe il seguente quesito: alla cooperativa con scopo realizzazione edilizia residenziale contraente mutui con interessi agevolati da contributo regionale, di cui sono socio, la Regione ha ritenuto di dover procedere alla riduzione del programma costruttivo e del contributo in conto interessi, nonché al recupero, ai danni della cooperativa, degli importi indebitamente percepiti per la fase di preammortamento e di ammortamento dei mutui, poiché due soci, subentrati ai genitori deceduti, sono risultati privi dei requisiti per far parte della compagine sociale.
Accade, però, che la cooperativa ha estinto i mutui già da anni (viventi i genitori dei soci oggi senza requisiti) e la proprietà indivisa, da tempo è stata divisa ed i singoli immobili sono stati assegnati ai singoli soci, ma resta da stipulare il Rogito per il passaggio in proprietà e per lo scioglimento della cooperativa. E quindi vorrei sapere se:
1) E’ legittimo il provvedimento della Regione nonostante i mutui siano stati estinti da anni quando tutti i soci avevano i requisiti, e la mancanza dei requisiti per i soci subentrati “iure ereditario” si è realizzata molti anni dopo?
2) I soci privi di requisiti subentrati ai genitori, pagando alla cooperativa quanto richiesto dalla Regione, possono rimanere nella compagine sociale e quindi andare a Rogito?
3) Se i predetti non dovessero essere in grado di versare le somme richieste dalla Regione verrebbero estromessi dalla cooperativa, ma che sorte avrebbero i loro immobili: rimarrebbero proprietà della cooperativa ed in tal caso i soci estromessi avrebbero diritto al rimborso di quanto versato in precedenza quale sorte capitale dai loro genitori o perdono soldi versati ed appartamento?
Il quadro che si prospetta per la cooperativa è aberrante poiché molti soci sono anziani e quindi è facilmente verificabile il subentro di eredi senza requisiti.
Risposta al quesito:
Alcuni requisiti soggettivi, come l’impossidenza, devono essere, comunque posseduti alla data del trasferimento della proprietà individuale al socio subentrato. Il possesso dei requisiti soggettivi è anche connesso alla disciplina delle aree PEEP, sicché esso viene richiesto indipendentemente dalle norme che regolano il contributo pubblico sugli interessi.
Se i soci eredi non trovano la soluzione in ordine al possesso dei requisiti, in tal caso perdono il diritto all’assegnazione, ma hanno il diritto al rimborso di quanto versato.
La Cooperativa deve provvedere alla sostituzione dei soci con altri in possesso dei requisiti soggettivi e quindi ottenere il Nulla osta all’assegnazione.
Se il requisito mancante è quello del reddito massimo, in tal caso i soci hanno diritto a mantenere l’alloggio, ma dovranno versare all’Ente finanziatore la quota del contributo percepito.