Quesito del 14/01/2020

Faccio parte insieme a 28 soci di una cooperativa edilizia al momento debitrice nei confronti del consorzio e di altri creditori. Si stava valutando la possibilità di nominare un liquidatore per gestire la situazione attuale considerando che la cooperativa è anche proprietaria di immobili e che vanta di crediti da poter compensare.
Se la vendita dei beni e l’eventuale compensazione non dovessero bastare per far fronte al pagamento dei debiti, i soci potrebbero essere intaccati personalmente?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono società a responsabilità limitata, sicché rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il Patrimonio sociale.
I soci rispondono nei limiti della quota sottoscritta ovvero in ragione di deliberati assembleari che hanno previsto loro versamenti non ancora eseguiti.
In sintesi i soci possono essere aggrediti dai creditori sociali nei limiti delle quote di capitale non versate ovvero delle obbligazioni da loro assunte espressamente , anche a mezzo deliberati assembleari approvate ovvero non opposti giudizialmente.

Quesito del 13/01/2020

Egregio Avv.to, la presente per richiederLe il seguente quesito: ho prenotato un appartamento in edilizia convenzionata con una cooperativa di cui sono socia. E’ stato effettuato un cambiamento dei serramenti esterni in corso di costruzione, richiesto e approvato solo da 3 soci acquirenti.
Ora al momento del rogito richiedono il pagamento per questo intervento, di cui non ho avuto nè approvato preventivo.
Possono impormi il pagamento? Inoltre il prezzo di acquisto a metro quadro dell’immobile, deve essere uguale per tutti i soci o sono consentite trattative?

Risposta al quesito:
I versamenti a copertura dei costi devono essere deliberati dagli amministratori, i quali sono poi obbligati a riferire il consuntivo sulla cui legittimità si deve pronunciare l’assemblea dei soci.
Il rapporto mutualistico deve rispettare la parità di trattamento dei soci ai sensi dell’art. 2516 del codice civile.

Quesito dell’11/01/2020

Mio padre è proprietario di un appartamento precedentemente acquistato come socio di una cooperativa edilizia. Nel 1995 tale cooperativa è stata sciolta dal Ministero del Lavoro e i 10 appartamenti, assegnati in proprietà ai soci, sono entrati a far parte di un condominio.
Faceva parte della proprietà un altro pezzo di terreno che al catasto risulta ancora di proprietà di quella cooperativa e non dei singoli contrariamente a quanto avvenuto per gli appartamenti e corte condominiale. La proprietà al catasto risulta divisa in due perché vi passano nel mezzo le tubature dell’acquedotto comunale.
Mio padre sta vendendo l’appartamento ma non può ricomprendere nell’atto il restante terreno perché al catasto risulta ancora proprietà della disciolta cooperativa.
Cosa si deve fare per far tornare il terreno nella disponibilità dei soci e dei successivi aventi diritto?

Risposta al quesito:
Con l’assegnazione degli alloggi si deve supporre che siano state ricomprese tutte le parti comuni, quindi anche il terreno in questione, ancorchè non regolarizzato in sede catastale.
Per procedere alla “regolarizzazione” è necessario un provvedimento giudiziale che può ottenersi instaurando un giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente, con la contestuale presenza dei condomini ex assegnatari.
In alternativa lo stesso notaio che ha stipulato l’atto, se ancora attivo, potrebbe stipulare un atto di rettifica.

Quesito del 10/01/2020

Sono socio di una cooperativa edilizia scarl, a proprietà divisa, che ha già assegnato gli alloggi e frazionato il mutuo cooperativo e accollato ai soci, il 31/12/20 scade da statuto il tempo della cooperativa, si può confermare lo scioglimento della cooperativa?
Inoltre in ogni caso avendo raggiunto lo scopo sociale il socio può dare le dimissioni, visto che non esistono più quote da vendere e circa nove soci su dodici vogliono dare le dimissioni?
Il presidente può rassegnare le sue dimissioni senza comunicarle ai soci? Inoltre, la cooperativa dopo l’assegnazione degli alloggi è stata inspiegabilmente ferma per due anni.

Risposta al quesito:
La Cooperativa può anche sciogliersi indipendentemente dalla pendenza del mutuo e ciò accade normalmente con l’accollo pro quota del mutuo individuale da parte di ciascun socio assegnatario.
I soci che hanno ricevuto la prestazione mutualistica (assegnazione degli alloggi) restano obbligati a contribuire a tutte le spese necessarie per la liquidazione e l’estinzione della Società.
Il presidente che rassegna le dimissioni resta obbligato e responsabile per tutti gli atti sociali, compiuti o omessi, sino alla elezione del nuovo membro del CdA.. Il presidente che si dimette, infatti, rassegna le dimissioni comunicandole al Consiglio, i cui membri, sono obbligati a convocare l’assemblea dei soci per l’elezione delle cariche sociali.
Se la carica di presidente avviene per elezione interna al Consiglio, i membri rimasti in carica possono cooptare il consigliere mancante (a seguito delle dimissioni del presidente), il quale resta in carica fino alla prossima assemblea che deve contenere il rinnovo delle cariche sociali.
Se la Cooperativa è rimasta “ferma” per due anni e non ha provveduto al deposito dei Bilanci sociali può essere sciolta con atto dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Gli amministratori sono responsabili degli atti compiuti ovvero omessi nel periodo della mancata ricostituzione delle cariche sociali.

Quesito del 07/01/2020

Riprendo la risposta del 23.12.19 relativa ad un recesso con Racc A/r del 13.0.2005 a norma di legge e di statuto non riscontrata e perfezionata per ‘condizione lasso di tempo’ che successivamente veniva formalizzata con tutti i recessi da CdA in carica con delibera del 12.04.2010 a seguito dell’assegnazione degli alloggi ritenendo raggiunto lo scopo sociale e mutualistico.
Il CdA attuale con delibera del 13.02.2016 in virtù art.2473 c.c. revoca la precedente delibera per illeggitimità ai sensi dell’art. 2516 c.c. (l’impugnazione non dovrebbe essere fatta con atto di citazione al Tribunale entro 3 mesi? Per il recesso rigettato vale il principio della prescrizione quinquennale per l’accoglimento dell’istanza?)
Il CdA ritiene che ad oggi diverse fattispecie fanno capo alla Coop che comportano il mancato raggiungimento dello scopo mutualistico: questioni relative a contratti di finanziamento di mutui non interamente frazionati che hanno creato posizioni debitorie e creditorie rispetto ai soci; situazione della Cooperativa in merito a debiti giuridici (ICI, IVA, cons. bonifica e debiti privati; alcune proprietà di beni immobili, posti auto, privi di variazioni catastali, terreni rimasti edificabili e seminativi per carenze su concessioni edilizie comunali.
Le questioni suddette con altre relativi a Bilanci mancanti furono evidenziate in un Verbale Ispettivo del MISE del 03.062009 che portò ad un commissariamento chiuso poi in ‘bonis‘ il 13.07.2015.
Tutte le problematiche in capo alla Cooperativa non risultano ancora definite ma aggravate, soci con differenti posizioni debitorie o creditori, incombenze di ipoteche da cancellare debiti sopravvenuti, cause passate in giudicato ed in corso, elementi fattuali che impediscono per legge di ritenere tutt’altro che concluso il rapporto sociale e mutualistico con l’avvenuta assegnazione degli alloggi e le richieste di recesso vincolando i soci assegnatari fino allo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.
Per quanto argomentato ad oggi la soluzione sembra di difficile sia per l’elevato numero dei soci (ca. 170) e per l’eccessivo ritardo nella messa in liquidazione ordinaria della Cooperativa anche per motivi riconducibili ad anomalie di tipo strutturale ed organizzativo.
E’ possibile richiedere in qualità di socio al MISE un ulteriore accertamento per l’apertura se esistono i presupposti di una liquidazione coatta Amministrativa?

Risposta al quesito:
L’art. 2545 septiesdecies del codice civile dispone che le Cooperative possano essere sciolte con atto dell’Autorità di Vigilanza (MISE) se non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale.
Se nel caso di specie, come sembra, ricorrono i presupposti della predetta norma, uno o più soci interessati possono formulare l’esposto circostanziato al Dipartimento Vigilanza sulle Cooperative Divisione 5 presso il MISE per sollecitare l’ispezione straordinaria per i relativi accertamenti amministrativi.
A seguito delle risultanze ispettive, l’Autorità di vigilanza può disporre il Commissariamento ovvero la Liquidazione coatta amministrativa ai sensi della L.220/2002.
Nella formulazione dell’esposto il socio deve descrivere dettagliatamente e comprensibilmente i fatti illeciti e le violazioni gestionali imputabili agli amministratori, in modo da indurre l’Ufficio ad assumere i provvedimenti necessari.
Il socio, inoltre, deve richiedere di essere sentito dagli Ispettori per esporre direttamente le lamentele.

Quesito del 29/12/2019

Sono socio di una cooperativa edilizia scarl, che due anni fa, ha assegnato gli alloggi e frazionato e accollato il mutuo cooperativo e praticamente è stata ferma da circa due anni, per questo motivo ho dato le dimissioni da socio in quanto ho raggiunto lo scopo sociale.
Nel frattempo il presidente ha dato le dimissioni e arbitrariamente mi ha respinto le dimissioni (lo statuto prevede che il rigetto delle dimissioni vengano respinte dal cda).
La cooperativa da statuto scade il 31 /12/2020, i soci possono scioglierla?

Risposta al quesito:
Nel caso in cui la Cooperativa abbia raggiunto lo scopo sociale, l’assemblea dei soci deve deliberare la Liquidazione volontaria e nominare il Liquidatore che provvede a tutte le operazioni di “azzeramento” del Patrimonio sociale.
Tutti i soci i quali hanno ricevuto la prestazione mutualistica (assegnazione alloggio) sono obbligati alla contribuzione di tutte le spese generali per la Liquidazione della Società e fino all’estinzione.
Nel caso di specie, a seguito delle dimissioni del presidente, l’assemblea dei soci può procedere direttamente alla Liquidazione volontaria.