Nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una Cooperativa insorge il contenzioso con l’INPS per il mancato versamento di contributi dei lavoratori dipendenti.
La Liquidazione conferisce mandato ad un legale per l’assistenza in giudizio.
Non avendo ricevuto il compenso , il professionista propone ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Liquidazione che gli aveva conferito il mandato.
Nelle more , all’insaputa del legale incaricato, la Cooperativa viene ammessa al Concordato di liquidazione ai sensi dell’art. 214 della Legge Fallimentare.
L’ingiunta propone opposizione, eccependo l’improponibilità dell’azione stante la specifica competenza del Giudice dei Fallimenti.
A seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo il professionista scopre l’esistenza della procedura concordataria in corso e, ritenuta la materia specialistica, chiede consulto allo Studio legale Cannavò.
In caso di crediti verso la procedura di Liquidazione coatta è proponibile l’azione di ingiunzione? Quale Giudice è competente a conoscere le controversie sui diritti di credito verso la Cooperativa sottoposta alla procedura concorsuale?
Risposta al quesito:
Il ricorso per decreto ingiuntivo è improponibile nel caso di Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa debitrice, in quanto, anche per i crediti di massa (cioè i crediti verso la Procedura concorsuale, in questo caso la Liquidazione coatta ovvero il Concordato di liquidazione) l’unico Giudice competente a conoscere le opposizioni ovvero le controversie è il Giudice delegato alla Sezione dei Fallimenti, del Tribunale territoriale
In giurisprudenza: Cass. civ. sez. I 17.01.2001 n. 553.
Il professionista creditore, pertanto, deve aderire all’opposizione della Cooperativa per limitare il ristoro delle spese di giudizio, ma può dare corso ad altro giudizio innanzi al Giudice dei Fallimenti impugnando il Concordato di liquidazione per la mancata inclusione del proprio credito tra le passività da soddisfare.