Mia suocera nel 1996 si è unita ad una cooperativa edilizia popolare con tutti i passaggi a norma di legge. Nel 2005 ha ceduto l’appartamento assegnato ad una cifra nel rispetto delle Leggi vigenti.
Da quel momento in poi fino ad oggi mia suocera ha continuato a pagare spese su spese che ogni volta la Cooperativa le richiedeva dicendo ogni volta che sarebbero stati gli ultimi richiesti e che quelle somme servivano alla liquidazione della cooperativa che non è mai avvenuta e fino ad oggi 16 dicembre 2013 è ancora in essere.
Mia suocera dalla cessione del suo alloggio ha sborsato piu di 15.000 euro (all’insaputa dei figli). Oggi detta cooperativa ha avanzato una ulteriore richiesta di 1.700 euro che come al solito servono per la liquidazione della stessa, minacciando azioni legali se non paga detta somma. Ora le sue figlie si domandano come è possibile che ci siano tutte queste richieste di somme pur non avendo più l’alloggio quando sull’atto di vendita è specificato che dal subentro dei nuovi assegnatari gli stessi diventavano “a tutti gli effetti proprietari anche per eventuali frutti così come per tutte le spese” (cit. atto).
E’ possibile avere delucidazioni in merito? Esiste una giurisprudenza che dice che in caso di cessione dell’alloggio non sussiste più il motivo di rimanere soci in quanto appunto non ha nessun beneficio dal momento che cede il suo alloggio. Nel caso che si ribatta sul punto che ci deve essere una richiesta scritta per non voler essere più soci … a quel punto qualcuno ha sbagliato e si è approfittato della persona anziana inconsapevole di questa clausola? E mi chiedo, perchè in sede di assemblea chi può firmare è il solo nuovo acquirente se come dicono loro la socia risulta essere mia suocera?
Non ci è dato sapere se questa cooperativa richieda soldi anche al nuovo acquirente oltre che a mia suocera. Mia suocera è anziana e non ce la fa più a sostenere tutte quelle spese ed è per questo motivo che a suo tempo ha ceduto il suo alloggio ed è impaurita perchè teme le loro minacce di rivalsa.
Risposta al quesito:
Per una esauriente e precisa risposta al Suo quesito occorrerebbero maggiori informazioni in ordine all’atto pubblico di cessione, alle richieste di versamenti sociali e ai bilanci depositati dalla Cooperativa.
In via del tutto generale, va precisato che le Cooperative edilizie intrattengono con i propri soci due tipi di rapporto: quello sociale, regolato dallo Statuto e dai deliberati e quello mutualistico, inerente l’assegnazione dell’alloggio.
A seguito dell’assegnazione dell’alloggio sociale, normalmente si estingue il rapporto mutualistico, con la conseguenza che non dovrebbe sussistere ulteriore richiesta di versamento in ordine al costo dell’immobile ceduto.
In tal caso, resta normalmente al socio l’onere di provvedere alla copertura pro quota delle spese generali di amministrazione sino alla definitiva estinzione del sodalizio.
Accade, tuttavia, che ancor dopo l’assegnazione dell’alloggio, la Cooperativa debba ancora sostenere dei costi inerenti la costruzione dell’alloggio sociale (ad esempio costo del terreno espropriato) e, pertanto, riversi sui soci le relative richieste di versamenti di somme.
In tal caso, normalmente il socio assume specificatamente l’obbligo nel contratto di assegnazione dell’alloggio.
Nel caso da Lei prospettato, non sembra che le somme richieste siano compatibili con le spese generali di amministrazione per la struttura sociale e si deve, pertanto, presumere che le richieste formulate dalla Cooperativa riguardino costi dell’alloggio.
Alla luce di quanto precede, appare necessario che il socio accerti la destinazione delle somme richieste dalla Cooperativa, richiedendo a tal uopo la propria scheda contabile, i verbali d’assemblea e i bilanci d’esercizio (solo dopo si potrebbe contestare adeguatamente l’opetrato degli amministratori della Cooperativa).
La circostanza che il socio abbia ceduto l’alloggio a soggetto terzo è del tutto ininfluente in ordine al suo obbligo di versare le spese generali ed eventualmente il residuo del costo alloggio (se ciò risulta dagli atti).
L’acquirente dell’alloggio non ha alcun rapporto con la Cooperativa e, pertanto, si deve presumere che le firme dallo stesso apposte nel corso delle “assemblee” riguardino il Condominio e non già la struttura sociale.