Quesito del 15/03/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia indivisa.
Abbiamo ottenuto il frazionamento del mutuo e con un altro condomino ci siamo rivolti ad un avvocato per l’ottenimento di migliori condizioni sul mutuo.
Il caposcala sostiene che non possiamo riunirci con gli altri soci (solo quelli che hanno il mutuo) che hanno il mutuo per decidere se procedere con una causa ed in bacheca ha scritto: “si avvisano i condomini che eventuali comunicazioni vanno segnalate e discusse con il CDA e l’amministratore prima di essere rese pubbliche e affissioni in bacheca”.
Chi ha ragione e a quali riferimenti normativi possiamo appellarci?

Risposta al quesito:
Se il mutuo è stato stipulato dalla Cooperativa e non è stato ancora trasferito ai singoli soci  pro quota, questi ultimi non possono instaurare trattative con la Banca in quanto non risultano parte contrattuale.
Eventuali rimostranze sui tassi applicati devono, pertanto, essere discusse in assemblea e, in tale sede, si può dare corso ad uno specifico deliberato, al quale devono poi attenersi gli amministratori.

Quesito del 15/03/2014

La coop edilizia con contributo pubblico della quale sono socio recentemente è stata raggiunta da un decreto ingiuntivo con pignoramento del C/C da parte di un creditore.
Il presidente della cooperativa ha ordinato ai soci di pagare i canoni mensili e ogni altra spesa in contanti, in attesa di aprire un altro conto su altra banca.
Vorrei sapere se il comportamento dell’amministratore può integrare l’art 388 del codice penale, in quanto tenderebbe ad eludere un ordine del giudice distraendo i denari depositati sul conto pignorato.

Risposta al quesito:
Non sembra che vi sia alcuna distrazione dal conto corrente, ma semmai l’invito ai soci a pagare in contanti direttamente nelle mani degli amministratori.
Da quanto precede può evincersi l’assenza della temuta fattispecie di rilevanza penale.
Appare, tuttavia, necessario attenersi ai limiti di legge per i versamenti in contanti.

Quesito del 14/03/2014

Possono partecipare al bando regionale oltre al personale delle forze di polizia in servizio ed in congedo per quiescenza, il personale in congedo anticipato per motivi privati?
In sintesi può partecipare personale delle forze di polizia in servizio ed in congedo a qualsiasi titolo?

Risposta al quesito:
Se il bando riguarda il finanziamento di cooperative edilizie con soci appartenenti alle FF.AA. la risposta è affermativa.
Occorre, però, verificare lo Statuto sociale al fine di accertare se è prevista l’assunzione della qualità di socio quale appartenente alle forze di polizia in congedo.

Quesito del 14/03/2014

Nel 2005 ho acquistato un immobile da un privato che nel 1989 lo aveva acquistato tramite cooperativa.
Nel 2006 sono stato invitato dagli altri assegnatari a far causa all’Anas per dei canoni richiesti e, tuttora in essere, per le condotte di servizio (acqua, luce, gas) che passano sotto la strada.
Nel 2013 la sentenza del giudice delegittimava gli assegnatari degli immobili (sia dal lato attivo che da quello passivo) rispetto alla domanda di pagamento del canone, che quindi sono tenuti al risarcimento delle sole spese legali, e condannava l’impresa costruttrice e la cooperativa di cui facevano parte gli altri assegnatari al pagamento di detti canoni.
La domanda è: io (che ho acquistato 9 anni dopo la liquidazione della cooperativa) e gli altri assegnatari (all’epoca soci), visto che la cooperativa è liquidata, subentriamo per il pagamento di detti canoni?


Risposta al quesito:
Se lei ha acquistato da privato, presumibilmente ex socio della Cooperativa, è estraneo a tutti gli obblighi sociali, salvo che nel suo atto pubblico di acquisto non risulti trascritto un qualche onere in tal senso.
In ogni caso, da quanto prospettato, sembra che lei sia obbligato al pagamento pro quota delle spese legali, in quanto soccombente nel giudizio in cui dovrebbe essere intervenuto in proprio.
Qualora la Cooperativa sia stata liquidata, i soci rispondono solamente nella misura di eventuali erogazioni attive percepite nel corso della liquidazione, salvo specifiche assunzioni di debito per le passività sociali sopraggiunte.
Va osservato che, in generale, le assegnazioni degli alloggi da parte delle  Cooperative  prevedono l’accollo delle eventuali passività relative ai giudizi in corso.
In conclusione, occorre verificare gli atti pubblici di assegnazione e di vendita al fine di stabilire eventuali oneri incombenti sull’odierno proprietario dell’alloggio realizzato dalla Cooperativa debitrice.

Quesito del 14/03/2014

Sono socio di una coop edilizia mista a contributo pubblico con 17 soci effettivi.
Poichè il nostro CDA si è dimostrato incompetente, tanto da accumulare una sostanziosa situazione debitoria, abbiamo deciso di chiederne le dimissioni inoltrando una mozione di sfiducia motivata firmata da 6 soci.
Gradirei sapere se con tale manovra sarà possibile avviare la procedura di avvicendamento dell’organo amministrativo e se formalmente corretta quale sia l’iter finale per la sua approvazione.

Risposta al quesito:
A seguito della “mozione” inoltrata dai soci gli amministratori possono convocare l’assemblea ponendo all’ordine del giorno la revoca del loro mandato.
In tal caso è l’assemblea dei soci che deve assumere un deliberato.
Se gli amministratori omettono tale adempimento (non obbligatorio), allora i soci possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria per il controllo ai sensi dell’art. 2545 quinquesdecies del codice civile e all’Autorità di Vigilanza per l’ispezione straordinaria e l’eventuale commissariamento della Cooperativa.
In ogni caso, i soci (anche se in minoranza) possono agire con l’azione di responsabilità verso gli amministratori.

Quesito del 13/03/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia che versa in dissesto finanziario per cui è stata attivata la liquidazione coatta.
La banca aveva iniziato un procedimento di recupero solo verso alcuni soci che avevano pagato in contanti e non verso i soci che avevano il mutuo in virtù del fatto che sul terreno esiste una ipoteca generale.
La procedura di liquidazione blocca l’azione pignoratizia della banca e tutti i soci indistintamente sono responsabili del debito contratto dagli amministratori?

Risposta al quesito:
Con la messa in liquidazione coatta e la declaratoria di insolvenza, si bloccano tutte le azioni esecutive individuali verso la Cooperativa debitrice.
Se sugli immobili incombe ipoteca fondiaria, l’Istituto bancario può procedere autonomamente con privilegio assoluto per il credito relativo.
I soci che hanno stipulato un contratto di mutuo dovrebbero rispondere esclusivamente degli obblighi assunti con l’accollo della relativa quota.
I soci che non hanno stipulato alcun contratto rischiano di perdere il diritto alla prenotazione e assegnazione dell’alloggio, in quanto il Liquidatore può sciogliersi dal contratto ai sensi dell’art. 72 L.F..
In ogni caso, l’alloggio che deve essere assegnato ai soci sarà gravato pero quota dai debiti sociali in relazione al valore di mercato dell’immobile.
I soci che non hanno avuto l’assegnazione possono ricorrere alla procedura del concordato di liquidazione.
Le potrà essere utile la consultazione del libro: “La Liquidazione Coatta Amministrativa e il Concordato nelle Società Cooperative“  Milano 2010 Edizioni Giuffrè.