Quesito del 26/03/2014

Sono socio di una coop. edilizia che opera dal 1982 e che nei vari anni ha portato a termine vari programmi costruttivi.
I soci al termine del programma costruttivo e dopo l’assegnazione e il frazionamento del mutuo vengono cancellati dal libro soci in seguito a domanda di recesso per raggiungimento dello scopo sociale e la cooperativa rimane in vita con nuovi soci per altri programmi costruttivi.
Oggi, richiedono a noi soci nuovi un risarcimento danni in sede civile per un programma costruttivo terminato nel 2004.
E’ possibile tutto ciò? Chi ne risponde, la cooperativa con i nuovi soci (che non sanno nulla di quanto accaduto nel 2003 in quanto sono succeduti diversi soci e presidenti) o è responsabile il vecchio socio del vecchio programma costruttivo di riferimento seppur abbia effettuato il recesso dalla cooperativa?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è una persona giuridica dotata di personalità autonoma da quella dei singoli soci, ancorchè da essi tragga il sostegno per la formazione della volontà sociale.
Da quanto precede consegue che, se gli amministratori hanno accolto il recesso dei soci, le obbligazioni contratte per il programma costruttivo ad essi relativo restano in carico alla Cooperativa, proprio in forza dell’autonomia della stessa nei confronti dei terzi.
Se i soci attuali sono rimasti acquiescenti all’operato degli amministratori, allora condividono le conseguenze del loro operato e devono caricarsi le obbligazioni assunte nell’interesse dei soci receduti.
Se, viceversa, i soci attuali non sono rimasti acquiescenti, anche perché oggettivamente  ignari  della situazione, allora gli stessi possono proporre azione di responsabilità verso gli amministratori quali soggetti tenuti al pagamento delle obbligazioni di cui trattasi.
Va osservato se gli amministratori, nell’accogliere il recesso, abbiano imposto ai soci receduti l’accollo delle obbligazioni future della Società e, pertanto, in tal caso, si dovrebbe  richiedere il pagamento agli ex soci.

Quesito del 24/03/2014

Nel 1999 ho acquistato una casa costruita con il diritto di superficie su terreni di proprietà del Comune, da una cooperativa già in liquidazione.
Automaticamente e senza alcuna richiesta di mio consenso, la coop. mi chiede ogni anno il pagamento di una quota sociale.
Tre anni fa, il Comune, dietro compenso, ha con regolare atto, ceduto l’area su cui è costruita l’abitazione, e ho acquisito così la piena proprietà.
Siccome la coop. non ha più senso che esista, e non capisco perchè non venga definitivamente liquidata, c’è qualcosa che posso fare per non pagare più queste quote sociali?

Risposta al quesito:
Le Cooperative sono persone giuridiche la cui volontà si forma attraverso l’assemblea dei soci.
Nel caso in specie sembra che l’assemblea abbia deliberato la liquidazione volontaria della Società, all’uopo nominando un liquidatore a norma di legge.
Il Liquidatore ha il mandato di liquidare le attività residue e chiudere la Società depositando il bilancio di liquidazione.
Il Liquidatore ha, comunque, l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci relativi a quegli esercizi in cui la Società non si è ancora estinta.
Nel caso prospettato, dunque, è bene che i soci controllino i bilanci intermedi al fine di verificare la destinazione delle somme da loro versate per presumibili spese di liquidazione.
E’ anche opportuno che i soci medesimi  accertino i motivi che non consentono l’immediata estinzione della Società, notificando al Liquidatore la specifica richiesta delle informazioni.
Se la Liquidazione si protrae senza giustificato motivo, i soci possono formulare un circostanziato esposto alla Vigilanza chiedendo la sostituzione coattiva del Liquidatore ai sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile.

Quesito del 23/03/2014

Sono socio di una cooperativa edilizia, che a detta loro avrebbero cominciato i lavori a breve, ora dopo quasi 2 anni non hanno ancora perfezionato l’acquisto del terreno e quindi vorrei uscire, il problema è che non ho un sostituto da inserire e vorrei recuperare la quota versata al più presto.
Come potrei fare?

Risposta al quesito:
Può formulare proposta di recesso e sperare che essa venga accolta.
In tal caso la Cooperativa deve procedere al rimborso delle somme versate al netto delle spese generali, della tassa di ammissione e delle eventuali spese di diretta imputazione al socio receduto.
Se il recesso non viene accolto, va valutata l’ipotesi di instaurare un giudizio di opposizione.
In ogni caso deve essere seguito da un legale specialista nel settore.

Quesito del 21/03/2014

Si chiede di conoscere se, in vigenza di liquidazione coatta Amm.va di Coop. edilizia, il Ministero Infrastrutture possa emanare decreto di revoca della assegnazione di soci a proprietà indivisa.

Risposta al quesito:
Anche nelle Cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano fruito del contributo pubblico, l’assegnazione in uso degli alloggi è un atto complesso che necessita di alcune autorizzazioni dell’Ente finanziatore.
L’atto ha, pertanto, natura prevalentemente privatistica, anche se la Cooperativa resta assoggettata alla Vigilanza pubblica.
La Liquidazione Coatta Amministrativa determina lo scioglimento della Cooperativa con la conseguente dismissione di tutti i rapporti dalla stessa intrattenuti con i soci e i terzi, i quali diventano creditori verso lo stato passivo della Società.
La Liquidatela, infatti, deve procedere alla realizzazione dell’attivo mediante la vendita degli alloggi sociali, che potrebbero essere ceduti ai soci attraverso un accordo autorizzato dall’Autorità di Vigilanza.

Quesito del 21/03/2014

Nella nostra cooperativa mista, il CDA si è reso responsabile di un tracollo economico dalle conseguenze disastrose.
Per questo motivo un certo numero di soci ha chiesto la convocazione di un’assemblea con presentazione di mozione di sfiducia, onde ottenere le dimissioni del CDA.
Dopo la discussione della mozione si passerà al voto per l’approvazione.
Vorrei sapere se anche i consiglieri in carica, destinatari della sfiducia, hanno diritto al voto oppure debbono astenersi.

Risposta al quesito:
Nel caso prospettato, gli amministratori sono soci della Cooperativa e, pertanto, in tale qualità possono esprimere il loro voto in assemblea anche su questioni riguardanti il loro operato.

Quesito del 21/03/2014

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., in qualità di socio di cooperativa edilizia, assegnatario provvisorio di un immobile costruito dalla stessa società, ho convenuto quest’ultima innanzi al Tribunale Ordinario per ottenere un provvedimento d’urgenza di condanna alla esecuzione delle opere necessarie per assicurare staticità al fabbricato, minacciato da una frana.
Gli altri soci sono intervenuti nel menzionato giudizio, chiedendo il rigetto della domanda a difesa della cooperativa.
Atteso che nelle ultime assemblee è stato preannunciato che a breve si procederà alla stipula degli atti di assegnazione definitiva degli immobili in favore dei soci, con dispersione della garanzia patrimoniale della società, pongo i seguenti quesiti:
1) qual’è la maggioranza richiesta per l’emissione di una delibera favorevole alla stipula dei rogiti definitivi ?
2) nel caso in cui l’assegnazione definitiva degli immobili dovesse avvenire prima della conclusione del procedimento d’urgenza, tuttora pendente, potrò agire contro i soci frattanto divenuti proprietari, pignorandone gli immobili?
3) in che modo il socio di cooperativa edilizia può impedire che la cooperativa ponga in essere atti di disposizione del proprio patrimonio?
4) il socio può promuovere l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c. contro i singoli soci?
5) in caso di giudizi pendenti e morosità dei soci, il rogito notarile di assegnazione definitiva deve necessariamente statuite l’obbligo di accollo da parte dei soci degli oneri derivanti dall’esito dei giudizi in corso e dei debiti?

Risposta al quesito:
Tralasciando ogni considerazione sulla ritualità dell’azione ex art. 700 cpc, si fornisce risposta di massima alle varie domande:
1)      La Cooperativa edilizia ha come scopo l’assegnazione degli alloggi e, pertanto, non esiste una specifica maggioranza per la relativa delibera, che può essere assunta secondo i parametri dell’ordinaria amministrazione;
2)      Se la Cooperativa ha stipulato i rogiti, gli immobili assegnati escono dalla sua sfera di dominio e, pertanto, non possono essere più pignorati per eventuali crediti verso la Società;
3)      Nel caso prospettato il rimedio potrebbe essere quello del sequestro conservativo, ma in tal caso occorre dimostrare oltre al periculum in mora (oggettiva impossibilità di fronteggiare le obbligazioni future) anche il fumus boni iuris (l’esistenza del diritto di credito)! Va, comunque, osservato che gli amministratori rispondono in proprio se hanno proceduto alla dismissione del patrimonio,  nonostante l’esistenza del contenzioso con probabile credito di soci o di terzi;
4)      Non sembra che vi siano i presupposti dell’azione revocatoria, che richiede, tra l’altro, la lesione per riduzione del prezzo dell’immobile;
5)      Il rogito notarile non deve menzionare l’esistenza dei debiti e del contenzioso, ma in tal caso, come già detto, gli amministratori risponderebbero in proprio.