Quesito del 02/04/2025

Appartengo ad una Cooperativa edilizia oramai liquidata (ovviamente con la nascita di un condominio di cui fanno parte condomini che non erano soci della Cooperativa estinta). Negli atti di assegnazione degli alloggi per tutti gli ex soci della Cooperativa non è stato riportato un terreno che è tutt’ora intestato alla Cooperativa stessa oramai chiusa.
Alcuni soci della Cooperativa hanno venduto i propri appartamenti prima della liquidazione della stessa a soggetti senza che questi siano subentrati come soci della Cooperativa prima dell’atto di compravendita. Attualmente dobbiamo abbattere degli alberi pericolanti insistenti su tale terreno. L’Amministratrice afferma che il terreno in oggetto non fa parte del Condominio quindi non può intervenire e che dovrebbero intervenire gli ex soci e i condomini che hanno acquistato l’appartamento, senza che quest’ultimi diventassero soci della Cooperativa, affermano che non essendo mai stati soci della Cooperativa stessa non vogliono intervenire nelle spese necessarie.
Quale potrebbe essere la strada da percorrere in tali casi ?

Risposta al quesito:
Sul presupposto che il terreno controverso era di proprietà della Cooperativa, occorre verificare, innanzitutto, se gli atti di assegnazione ricomprendano, anche implicitamente (ad esempio il progetto edilizio assentito prevedeva l’intera area), il terreno medesimo quale parte comune (ipotesi probabile).
In caso affermativo non sussisterebbe alcun problema, in quanto sarebbe il Condominio a dovere rispondere dei costi di abbattimento degli alberi (si tratterebbe soltanto di un errore formale notarile, che non incide sulla responsabilità per le cose di proprietà).
In caso contrario, occorre formulare diverse ipotesi:
1 – Gli ex soci della Cooperativa, ivi compresi quelli che hanno venduto gli alloggi, hanno interesse ad acquisire la proprietà del terreno e, in tal caso devono rivolgersi al Giudice affinché pronunci la loro successione alla Società estinta e li dichiari proprietari del terreno relitto. I nuovi proprietari, dunque, sarebbero obbligati all’abbattimento degli alberi;
2 – Tutti i soci non ne vogliano sapere del terreno, ma con l’atto di assegnazione si sono obbligati a sopportare tutte le eventuali spese che sarebbero state sostenute dalla Cooperativa sino all’estinzione; in tal caso sarebbero obbligati tutti i soci a concorrere pro quota, potendo reclamare la proprietà del terreno con ricorso al Giudice;
3 – Nel caso non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione della carica degli Amministratori e/o dei Liquidatori, chi ne abbia interesse può agire nei loro confronti a titolo risarcitorio in relazione al agli alberi da abbattere se essi rappresentano un danno.