Quesito del 03/02/2025

Ho aderito al progetto nel Giugno 2020, con la promessa di una consegna entro la fine del 2022. Tuttavia, il cantiere è stato completato solo nel Febbraio 2024, con oltre un anno di ritardo, e comunque la Cooperativa ha permesso ai soci di entrare e risiedere negli appartamenti assegnati prima della chiusura cantiere e prima dei rogiti.
A Novembre 2022, la Cooperativa ci ha chiesto un aumento del 4% sul prezzo pattuito, giustificando il rincaro con l’aumento dei costi di settore, ma senza fornire alcuna documentazione a supporto. A Marzo 2024 (quindi a cantiere chiuso) e senza alcun preventivo aggiornamento man mano che avanzavano i lavori, ci è stato richiesto un ulteriore aumento, pari al 7% circa, insieme ad ulteriori interessi di preammortamento del mutuo fatto tra la Cooperativa e la banca, per un totale di circa 35.000 – 40.000 euro in più per appartamento.
Da un progetto a prezzi agevolati, ci siamo ritrovati a pagare costi superiori ai valori di mercato attuali, senza mai ricevere i necessari giustificativi. La Cooperativa non ha mai fornito le pezze giustificative di questi aumenti né ha mai avvisato durante l’avanzamento dei lavori e infine sta negoziando differenti importi con i singoli soci.
In che modo posso difendermi in una eventuale causa?

Risposta al quesito:
La Cooperativa è formata dai soci, i quali compongono complessivamente l’assemblea che rappresenta l’organo deliberativo e formativo della volontà della Società.
L’Assemblea delibera annualmente l’approvazione del Bilancio sociale, in cui convergono tutti i coisti sostenuti per la realizzazione delle opere.
E’ chiaro che nella sede di approvazione del Bilancio possono insorgere le osservazioni dei soci, i quali, se insoddisfatti possono non approvare il Bilancio.
In altri termini gli amministratori sono mandatari dei soci e, in caso di cattiva esecuzione, questi ultimi possono revocare il mandato.
Se viceversa i soci approvano il Bilancio ovvero non lo oppongono, in tal caso non possono lamentare gli esuberanti costi contabilizzati, almeno che non emerga un nascondimento ovvero un falso.
Occorre, pertanto, verificare l’’andamento dei Bilanci per individuare i rimedi difensivi.
Per quanto attiene alla “negoziazione differenziata” da parte della Cooperativa con i soci, essa deve ritenersi illegittima in quanto l’art. 2516 c.c. prevede la parità di trattamento in relazione al contratto mutualistico.