Un socio assegnatario di alloggio in Cooperativa indivisa può esercitare al suo interno attività commerciale in nero?
Per esempio ripetizioni a studenti? Posto che lo stesso potrebbe sostenere che i bambini sono aiutati gratuitamente e non a pagamento…
Abbiamo una situazione cosi all’interno del nostro caseggiato e altri soci lamentano via vai di sconosciuti sulle scale, schiamazzi sul pianerottolo ecc..
Non sono al corrente di cosa imponga lo Statuto delle cooperative indivise e se tale comportamento è lecito o meno, se necessita di autorizzazione da parte degli altri soci o se ogni socio può autonomamente nel suo alloggio fare quello che gli aggrada.
Risposta al quesito:
Lo Statuto di ogni Cooperativa regola autonomamente la gestione della Società, mentre il regolamento interno si occupa degli immobili affidati ai soci assegnatari.
Nel caso rappresentato si tratta di Regolamento che dovrebbe regolare l’uso delle parti comuni e degli stessi immobili occupati dai soci assegnatari.
Occorre, pertanto, verificare se la Cooperativa ha un suo Regolamento e quali disposizioni esso imponga agli utenti degli immobili.
In caso di mancanza del Regolamento interno, suppliscono le norme ordinarie del Codice Civile o, in taluni casi, del Codice Penale.
Nel primo caso si tratta delle norme sulle immissioni sonore o di altro genere che non debbono superare la normale tollerabilità (nel caso delle immissioni sonore sono previsti i decibel da non superare).
Nel secondo caso si tratta di schiamazzi e disturbi alla quiete pubblica, che per intensità e orario in cui si verificano turbano la normale esistenza delle persone.
In ambedue i casi devono essere tali da non potersi tollerare e, soprattutto, frequenti e compiuti nelle ore notturne o di riposo.
Se sussistono i predetti presupposti, la problematica può essere oggetto di una richiesta di trattazione assembleare con la proposta di approvare le sanzioni pecuniarie in ordine alle immissioni sonore o di altro genere.
In caso di mancata approvazione delle sanzioni da parte dell’Organo deliberativo della Società non resta che dare corso all’azione giudiziaria di inibizione delle immissioni sonore, dopo avere verificato il superamento dei decibel e acquisito la prova.
Nel caso di disturbo alla quiete pubblica si può richiedere l’intervento della Polizia.
Per quanto attiene alle lezioni private, non esiste alcun divieto di eseguirle nella casa di abitazione, a condizione che esse non provochino immissioni o altri disturbi, come nel caso di lezioni di musica o di ballo (in tal caso il superamento dei decibel richiede l’insonorizzazione dell’immobile).